DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-7-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 01/08/2005, n.177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 16-9-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3
        Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri
              per motivi di prevenzione del terrorismo

  1.  Oltre  a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma
1,  del  decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell'interno
o,  su  sua  delega,  il  prefetto  puo'  disporre l'espulsione dello
straniero  appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18
della  legge  22  maggio  1975,  n.  152, o nei cui confronti vi sono
fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello
Stato  possa  in  qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita'
terroristiche, anche internazionali.
  2.   Nei   casi  di  cui  al  comma  1,  l'espulsione  e'  eseguita
immediatamente,  salvo  che  si  tratti di persona detenuta, anche in
deroga  alle  disposizioni  del  comma 3 dell'articolo 13 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, concernenti l'esecuzione dell'espulsione
dello  straniero sottoposto a procedimento penale, e di quelle di cui
al  comma  5-bis  del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei
casi  di  espulsione  di  cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto
legislativo n. 286 del 1998.
  3.  Il  prefetto  puo'  altresi' omettere, sospendere o revocare il
provvedimento  di  espulsione  di  cui  all'articolo 13, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  286 del 1998, informando preventivamente il
Ministro   dell'interno,  quando  sussistono  le  condizioni  per  il
rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2 del presente
decreto,  ovvero  quando sia necessario per l'acquisizione di notizie
concernenti  la prevenzione di attivita' terroristiche, ovvero per la
prosecuzione  delle  indagini  o  delle attivita' informative dirette
alla  individuazione  o  alla  cattura  dei  responsabili dei delitti
commessi con finalita' di terrorismo.
  4.  Contro  i  decreti  di  espulsione di cui al comma 1 e' ammesso
ricorso  al  tribunale  amministrativo  competente per territorio. Il
ricorso  giurisdizionale  in nessun caso puo' sospendere l'esecuzione
del provvedimento.
  4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
  5.  Quando  nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di
quelli  di  cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo n.
286  del  1998  la  decisione  dipende dalla cognizione di atti per i
quali  sussiste  il  segreto  d'indagine  o  il  segreto di Stato, il
procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali
dello   stesso   non   possono   essere   comunicati   al   tribunale
amministrativo.  Qualora  la  sospensione  si  protragga per un tempo
superiore  a  due  anni,  il tribunale amministrativo puo' fissare un
termine  entro  il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi
elementi  per  la  decisione o a revocare il provvedimento impugnato.
Decorso  il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo
stato degli atti.
  6.  Le  disposizioni  di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31
dicembre 2007.
  7.  All'articolo  13  del  decreto  legislativo n. 286 del 1998, il
comma 3-sexies e' abrogato.