DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 15-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 27-bis 
              (Ingresso e soggiorno per volontariato). 
 
  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'interno  e  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, da emanarsi entro il 30 giugno  di
ogni anno, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore,  di  cui
all'articolo 59 del decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  e'
determinato  il  contingente  annuale  degli  stranieri   ammessi   a
partecipare a programmi di attivita'  di  volontariato  di  interesse
generale e di utilita' sociale ai sensi del presente testo unico. 
  2. Nell'ambito del contingente di cui  al  comma  1  e'  consentito
l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra
i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma  di  attivita'
di volontariato di interesse generale e di utilita' sociale,  di  cui
all'articolo 5, comma 1 del decreto  legislativo  n.  117  del  2017,
previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica  dei
seguenti requisiti: 
   a) appartenenza dell'organizzazione promotrice  del  programma  di
volontariato ad una delle seguenti categorie che  svolgono  attivita'
senza scopo di lucro e di utilita' sociale: 1) enti del Terzo settore
iscritti  al  Registro  unico  del  Terzo  settore  (RUN),   di   cui
all'articolo  45  del  decreto  legislativo  n.  117  del  2017;   2)
organizzazioni  della  societa'  civile  e  altri  soggetti  iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della  legge  11  agosto
2014, n. 125; 3) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in  base
alla  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  nonche'   enti   civilmente
riconosciuti in base alle leggi di  approvazione  di  intese  con  le
confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8,  terzo  comma,  della
Costituzione; 
   b)  stipula  di  apposita   convenzione   fra   lo   straniero   e
l'organizzazione  promotrice  e  responsabile  del  programma   delle
attivita'  di  volontariato  di  interesse  generale  e  di  utilita'
sociale, in cui siano  specificate:  1)  le  attivita'  assegnate  al
volontario;  2)  le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  di
volontariato, nonche' i giorni e le ore in  cui  sara'  impegnato  in
dette attivita'; 3) le risorse  stanziate  per  provvedere  alle  sue
spese  di  viaggio,  vitto,  alloggio  e  denaro  per  piccole  spese
sostenute e documentate direttamente  dal  volontario  per  tutta  la
durata del soggiorno; 4) l'indicazione  del  percorso  di  formazione
anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana; 
   c)  sottoscrizione  obbligatoria  da   parte   dell'organizzazione
promotrice e  responsabile  del  programma  di  volontariato  di  una
polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza  sanitaria,
alla responsabilita'  civile  verso  terzi  e  contro  gli  infortuni
collegati all'attivita' di volontariato; 
   d)assunzione della piena responsabilita' per  la  copertura  delle
spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero  periodo  di
durata del programma stesso di volontariato, nonche' per  il  viaggio
di ingresso e ritorno. In conformita' a quanto disposto dall'articolo
17 del decreto legislativo n.117 del 2017, l'attivita' del volontario
impegnato nelle attivita' del  programma  di  volontariato  non  puo'
essere retribuita dall'ente promotore e  responsabile  del  programma
medesimo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto  le  spese
effettivamente sostenute  e  documentate  per  l'attivita'  prestata,
entro limiti massimi  e  alle  condizioni  preventivamente  stabilite
dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di  tipo
forfettario. 
  3. La domanda di nulla  osta  e'  presentata  dalla  organizzazione
promotrice del programma di volontariato  allo  Sportello  unico  per
l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del  Governo
competente per il luogo  ove  si  svolge  il  medesimo  programma  di
volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere  sulla
insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso  dello  straniero  nel
territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui ai
commi 1 e 2, rilascia entro quarantacinque giorni il nulla osta. 
  4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica,  dallo  sportello
unico per l'immigrazione, alle rappresentanze  consolari  all'estero,
alle quali e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei  mesi
dal rilascio del nulla osta. 
  4-bis. Il nulla  osta  e'  rifiutato  e,  se  gia'  rilasciato,  e'
revocato quando: 
   a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3; 
   b)  i  documenti  presentati  sono  stati  ottenuti   in   maniera
fraudolenta o contraffatti; 
   c) l'organizzazione o l'ente di cui al comma 2, lettera a), non ha
rispettato i propri  obblighi  giuridici  in  materia  di  previdenza
sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di  lavoro  o
di impiego,  previsti  dalla  normativa  nazionale  o  dai  contratti
collettivi applicabili; 
   d) l'organizzazione o l'ente di cui al comma  2,  lettera  a),  e'
stata oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare. 
  (( 4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, lettere c) ))  e  d),  la
decisione di rifiuto  o  di  revoca  e'  adottata  nel  rispetto  del
principio  di  proporzionalita'  e  tiene  conto  delle   circostanze
specifiche del caso. La revoca del nulla osta e'  comunicata  in  via
telematica agli uffici consolari all'estero. 
  5.  Entro  otto  giorni  lavorativi  dall'ingresso  nel  territorio
nazionale, il volontario dichiara la propria presenza allo  sportello
unico per l'immigrazione che ha rilasciato il  nulla  osta,  ai  fini
dell'espletamento  delle  formalita'  occorrenti  al   rilascio   del
permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. Il  permesso
di soggiorno, che reca la dicitura  «volontario»  e'  rilasciato  dal
questore, con le modalita' di cui  all'articolo  5,  comma  8,  entro
quarantacinque giorni dall'espletamento delle formalita'  di  cui  al
primo periodo, per la durata del programma di volontariato e di norma
per un periodo  non  superiore  ad  un  anno.  In  casi  eccezionali,
specificamente individuati nei programmi di volontariato  e  valutati
sulla  base  di  apposite  direttive  che   saranno   emanate   dalle
Amministrazioni  interessate,  il  permesso  puo'  avere  una  durata
superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun  caso  il
permesso di soggiorno, che non e'  rinnovabile  ne'  convertibile  in
altra tipologia di permesso di soggiorno, puo' avere durata superiore
a diciotto mesi. 
  5-bis. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo  rinnovo
e' rifiutato, ovvero, se gia' rilasciato, e'  revocato  nei  seguenti
casi: 
   a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato
o contraffatto; 
   b) se risulta che il volontario non soddisfaceva  o  non  soddisfa
piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno previste  dal  presente
testo unico o se soggiorna per fini diversi  da  quelli  per  cui  ha
ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo. 
  6. Il periodo di durata del permesso  di  soggiorno  rilasciato  ai
sensi della presente disposizione non  e'  computabile  ai  fini  del
rilascio del permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo di cui all'articolo 9-bis. 
  6-bis.  La  documentazione  e   le   informazioni   relative   alla
sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite
in lingua italiana.