DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 251

Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/1/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 22-3-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto s'intende per: 
    a) «protezione internazionale»:  lo  status  di  rifugiato  e  di
protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h); 
    ((a-bis) 'beneficiario di protezione  internazionale':  cittadino
straniero cui e' stato riconosciuto  lo  status  di  rifugiato  o  lo
status di protezione sussidiaria come  definito  alle  lettere  f)  e
h);)) 
    b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo  status
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio  1951,  ratificata  con
legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York
del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95; 
    c) «Carta delle Nazioni  Unite»:  Statuto  delle  Nazioni  Unite,
firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato  con  legge  17
agosto 1957, n. 848; 
    d) «Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la Convenzione europea di
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848; 
    e) «rifugiato»: cittadino  straniero  il  quale,  per  il  timore
fondato di  essere  perseguitato  per  motivi  di  razza,  religione,
nazionalita',  appartenenza  ad  un  determinato  gruppo  sociale   o
opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui  ha
la cittadinanza e non puo' o, a  causa  di  tale  timore,  non  vuole
avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova
fuori dal  territorio  nel  quale  aveva  precedentemente  la  dimora
abituale per le stesse ragioni succitate e non puo'  o,  a  causa  di
siffatto  timore,  non  vuole  farvi  ritorno,  ferme  le  cause   di
esclusione di cui all'articolo 10; 
    f) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello  Stato
di un cittadino straniero quale rifugiato; 
    g) «persona ammissibile alla protezione  sussidiaria»:  cittadino
straniero che non possiede i requisiti per essere  riconosciuto  come
rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di  ritenere
che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di  un  apolide,
se ritornasse nel Paese nel quale  aveva  precedentemente  la  dimora
abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire  un  grave  danno
come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a causa  di
tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese; 
    h) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte
dello  Stato  di  uno  straniero  quale  persona   ammissibile   alla
protezione sussidiaria; 
    ((i)  'domanda  di  protezione  internazionale':  la  domanda  di
protezione presentata  secondo  le  procedure  previste  dal  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, diretta ad ottenere lo status  di
rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;)) 
    ((i-bis)  'richiedente':  lo  straniero  che  ha  presentato  una
domanda di protezione internazionale sulla quale non e' ancora  stata
adottata una decisione definitiva;)) 
    l)  «familiari»:  i  seguenti  soggetti  appartenenti  al  nucleo
familiare,  gia'  costituito   prima   dell'arrivo   nel   territorio
nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello  status
di  protezione  sussidiaria,  i  quali  si  trovano  nel   territorio
nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale: 
      a) il coniuge del beneficiario  dello  status  di  rifugiato  o
dello status di protezione sussidiaria; 
      ((b) i figli minori del beneficiario dello status di  rifugiato
o dello status di protezione sussidiaria, anche adottati o nati fuori
dal matrimonio, a condizione che non siano sposati. I minori affidati
o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;)) 
      ((b-bis) il genitore o altro adulto legalmente responsabile, ai
sensi degli articoli 343 e seguenti del  codice  civile,  del  minore
beneficiario dello status di rifugiato o dello status  di  protezione
sussidiaria;)) 
    m) «minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli
anni diciotto che si  trova,  per  qualsiasi  causa,  nel  territorio
nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale; 
    n) «Paese di origine»: il Paese o i Paesi di cui  il  richiedente
e' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva precedentemente
la dimora abituale.