DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2023)
Testo in vigore dal: 11-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
 
 
               Volontario e attivita' di volontariato 
 
  1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari  nello
svolgimento delle proprie attivita' e sono tenuti a iscrivere  in  un
apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in  modo
non occasionale. 
  2. Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta,  svolge
attivita' in favore della comunita' e del bene comune, anche  per  il
tramite di un ente del Terzo  settore,  mettendo  a  disposizione  il
proprio tempo e le  proprie  capacita'  per  promuovere  risposte  ai
bisogni delle  persone  e  delle  comunita'  beneficiarie  della  sua
azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta'. 
  3. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita  in  alcun
modo  nemmeno  dal  beneficiario.  Al   volontario   possono   essere
rimborsate dall'ente  del  Terzo  settore  tramite  il  quale  svolge
l'attivita' soltanto le spese effettivamente sostenute e  documentate
per l'attivita' prestata, entro  limiti  massimi  e  alle  condizioni
preventivamente stabilite  dall'ente  medesimo.  Sono  in  ogni  caso
vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 
  4. Ai fini di cui al comma 3, le  spese  sostenute  dal  volontario
possono essere rimborsate anche a fronte  di  una  autocertificazione
resa ai sensi dell'articolo  46  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' non  superino  l'importo
di 10  euro  giornalieri  e  150  euro  mensili  e  l'organo  sociale
competente deliberi sulle  tipologie  di  spese  e  le  attivita'  di
volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso. La
disposizione di cui al presente comma non si applica  alle  attivita'
di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi. 
  5. La qualita' di volontario e' incompatibile con  qualsiasi  forma
di rapporto di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  con  ogni  altro
rapporto di lavoro retribuito con l'ente  di  cui  il  volontario  e'
socio o associato o tramite il  quale  svolge  la  propria  attivita'
volontaria. ((Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  si
applicano agli operatori che prestano attivita' di  soccorso  per  le
organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo
2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo
55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia
autonoma di Trento.)) 
  6.  Ai  fini  del  presente  Codice  non  si  considera  volontario
l'associato che occasionalmente coadiuvi  gli  organi  sociali  nello
svolgimento delle loro funzioni. 
  ((6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere  attivita'
di volontariato in  un  ente  del  Terzo  settore  hanno  diritto  di
usufruire delle forme di flessibilita' di orario di  lavoro  o  delle
turnazioni  previste  dai  contratti  o  dagli  accordi   collettivi,
compatibilmente con l'organizzazione aziendale.)) 
  7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano  agli
operatori volontari del  servizio  civile  universale,  al  personale
impiegato  all'estero  a  titolo  volontario   nelle   attivita'   di
cooperazione internazionale allo sviluppo, nonche' agli operatori che
prestano le attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74