DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 5-7-2018
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 39-bis 
  ( Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio ((...)) ). 
 
  1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per  motivi  di  studio,
secondo le modalita' stabilite nel  regolamento  di  attuazione,  dei
cittadini stranieri: 
   a) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi  di  studio  negli
istituti di istruzione ((secondaria superiore,)) corsi di  istruzione
e formazione tecnica superiore ((,  percorsi  di  istruzione  tecnica
superiore e corsi di formazione superiore)); 
   ((b) ammessi a frequentare: 
    1) corsi di formazione professionale e tirocini  extracurriculari
nell'ambito del  contingente  triennale  stabilito  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno e degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281; 
    2) tirocini  curriculari  compresi  nell'ambito  di  percorsi  di
istruzione tecnica superiore  e  formazione  superiore,  promossi  da
istituzioni di formazione superiore, istituti di  istruzione  tecnica
superiore,   istituzioni   scolastiche,    centri    di    formazione
professionale; periodi  di  pratica  professionale  nonche'  tirocini
previsti  per  l'accesso  alle  professioni  ordinistiche;   tirocini
transnazionali realizzati nell'ambito  di  programmi  comunitari  per
l'istruzione e la formazione superiore. I tirocini di cui al presente
numero non sono soggetti al contingentamento triennale stabilito  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con i Ministri dell'interno e degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281.)); 
   c) minori di eta' non inferiore a quindici  anni  in  presenza  di
adeguate forme di tutela; 
   d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni che partecipano
a programmi di scambio o  di  iniziative  culturali  approvati  ((dal
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca))  o
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per la frequenza di
corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali
o paritarie  o  presso  istituzioni  accademiche.  ((I  programmi  di
scambio definiscono le  responsabilita'  delle  spese  relative  agli
studi, in capo a terzi oltre all'alloggio dell'alunno.)) 
  ((1-bis. Per i tirocini curriculari, gli istituti  di  insegnamento
autorizzati ad accogliere gli studenti di  paesi  terzi  sono  quelli
autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca a erogare corsi di formazione  tecnica  superiore,  corsi  di
formazione  superiore  nonche'  gli  Istituti  tecnico  superiori.  I
tirocini si fondano sulla convenzione di formazione tra l'istituzione
formativa inviante, l'ente ospitante e il tirocinante che contiene la
descrizione del programma di tirocinio, gli obiettivi educativi e  le
componenti di apprendimento, la durata complessiva del tirocinio,  le
condizioni di inserimento e di supervisione del tirocinio, le ore  di
tirocinio, le risorse messe a disposizione  dei  richiedenti  per  la
permanenza e per le spese di  vitto  e  alloggio,  le  spese  per  il
viaggio di ritorno,  la  stipula  di  una  polizza  assicurativa  per
malattia. 
  1-ter. Ai tirocini extracurriculari, funzionali al completamento di
un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine
e finalizzati ad acquisire conoscenze, pratica ed  esperienza  in  un
contesto professionale, si applicano le linee guida di cui alla legge
del 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 34. 
  1-quater. Agli stranieri di  cui  al  comma  1  e'  rilasciato  dal
questore un permesso di soggiorno per studio, ai sensi  dell'articolo
5, comma 8, recante la dicitura «studente», «tirocinante» o «alunno».
Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere a) e  b),  ad  eccezione
degli  stranieri  ammessi  a  frequentare  tirocini  curriculari   ed
extracurriculari, la durata  del  permesso  di  soggiorno  e'  quella
prevista dall'articolo 5, comma 3,  lettera  c).  Per  gli  stranieri
ammessi a frequentare tirocini curriculari  ed  extracurriculari,  la
durata del permesso di soggiorno e' quella prevista dalla convenzione
di formazione. Per gli stranieri di cui al comma 1, lettere c)  e  d)
la durata del permesso di soggiorno non puo' essere superiore  ad  un
anno o alla durata del programma di scambio o del progetto  educativo
se piu' breve. 
  1-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  39,
commi 5-ter e 5-quater.))