DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2023)
Testo in vigore dal: 11-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 59 
 
 
                            Composizione 
 
  1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore e' composto da: 
    a) ((dieci)) rappresentanti designati dall'associazione  di  enti
del Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio  nazionale,  in
ragione del numero di enti del Terzo settore ad  essa  aderenti,  tra
persone che siano espressione delle diverse  tipologie  organizzative
del Terzo settore; 
    b) ((quindici)) rappresentanti di reti associative, di  cui  otto
di reti associative nazionali, che siano  espressione  delle  diverse
tipologie organizzative del Terzo settore; 
    c) cinque  esperti  di  comprovata  esperienza  professionale  in
materia di Terzo settore, che abbiano svolto attivita'  in  organismi
ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private  ovvero  che
abbiano conseguito una  particolare  specializzazione  professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione  universitaria  e
post-universitaria; 
    d) tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di  cui
due designati  dalla  Conferenza  Stato-Regioni  di  cui  al  decreto
legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   ed   uno    designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). 
  ((d-bis) un rappresentante designato dall'associazione dei CSV piu'
rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV
ad essa aderenti.)) 
  2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresi'  parte,
senza diritto di voto: 
    a) un rappresentante  designato  dal  presidente  dell'ISTAT  con
comprovata esperienza in materia di Terzo settore; 
    b) un rappresentante  designato  dal  presidente  dell'INAPP  con
comprovata esperienza in materia di Terzo settore; 
    c)  il   direttore   generale   del   Terzo   settore   e   della
responsabilita' sociale delle imprese  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  3. I componenti del Consiglio  nazionale  del  Terzo  settore  sono
nominati con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e rimangono in carica  per  tre  anni.  Per  ogni  componente
effettivo del Consiglio e' nominato un supplente.  I  componenti  del
Consiglio aventi diritto di voto non possono essere nominati per piu'
di due  mandati  consecutivi.  La  partecipazione  al  Consiglio  dei
componenti effettivi e supplenti e' gratuita e non da'  diritto  alla
corresponsione di alcun compenso, indennita', rimborso od  emolumento
comunque denominato.