DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 20-12-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                             Art. 27-ter 
                 (Ingresso e soggiorno per ricerca). 
 
  1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi,  al
di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e' consentito  a
favore di stranieri in possesso di un titolo di  dottorato  o  di  un
titolo di studio superiore, che nel Paese dove  e'  stato  conseguito
dia  accesso  a  programmi  di  dottorato.  Il  cittadino  straniero,
denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure
previste nel presente articolo, e'  selezionato  da  un  istituto  di
ricerca  iscritto   nell'apposito   elenco   tenuto   dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca. 
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma  1  non  si  applicano  agli
stranieri: 
   a) che soggiornano a titolo di  protezione  temporanea,  per  cure
mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno  di  cui  agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche' del
permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma  3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 
   b)  che  soggiornano   in   quanto   beneficiari   di   protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,  e  successive
modificazioni, ovvero  hanno  richiesto  il  riconoscimento  di  tale
protezione e sono in attesa di una decisione definitiva; 
   c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea  che  hanno
esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai  sensi
del  decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30,  e  successive
modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti  a
quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi  tra
l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione  e  Paesi
terzi; 
   d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e
soggiornano  ai  sensi  dell'articolo  9-bis  per  motivi  di  lavoro
autonomo o subordinato; 
   e)  che  soggiornano   in   qualita'   di   lavoratori   altamente
qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater; 
   f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualita'
di  dipendenti  in  tirocinio   nell'ambito   di   un   trasferimento
intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2; 
   g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se
sospeso. 
  2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1,  valida  per  cinque
anni, e' disciplinata con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca e, fra l'altro, prevede: 
   a) l'iscrizione nell'elenco  da  parte  di  istituti,  pubblici  o
privati,  che  svolgono  attivita'  di  ricerca  intesa  come  lavoro
creativo svolto su base sistematica per aumentare il  bagaglio  delle
conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura  e  della
societa', e  l'utilizzazione  di  tale  bagaglio  di  conoscenze  per
concepire nuove applicazioni; 
   b)  la  determinazione  delle   risorse   finanziarie   minime   a
disposizione  dell'istituto  privato  per  chiedere   l'ingresso   di
ricercatori e il numero consentito; 
   c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico  delle  spese  connesse
all'eventuale condizione d'irregolarita' del ricercatore, compresi  i
costi relativi all'espulsione, per un periodo di  tempo  pari  a  sei
mesi dalla cessazione della convenzione  di  accoglienza  di  cui  al
comma 3; 
   d) le  condizioni  per  la  revoca  dell'iscrizione  nel  caso  di
inosservanza alle norme del presente articolo. 
  2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa  in  caso  di
rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis. 
  3.Il ricercatore  e  l'istituto  di  ricerca  di  cui  al  comma  1
stipulano una convenzione di accoglienza con cui  il  ricercatore  si
impegna a realizzare l'attivita' di ricerca e l'istituto  si  impegna
ad accogliere il ricercatore.  L'attivita'  di  ricerca  deve  essere
approvata dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo  che
valutano l'oggetto e la durata stimata della  ricerca,  i  titoli  in
possesso  del  ricercatore  rispetto   all'oggetto   della   ricerca,
certificati con una  copia  autenticata  del  titolo  di  studio,  ed
accertano la disponibilita' delle  risorse  finanziarie  per  la  sua
realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico  e  le
condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a  sua
disposizione, sufficienti a non gravare  sul  sistema  di  assistenza
sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresi', le
indicazioni sul titolo o sullo  scopo  dell'attivita'  di  ricerca  e
sulla  durata  stimata,  l'impegno  del  ricercatore   a   completare
l'attivita'  di  ricerca,  le  informazioni   sulla   mobilita'   del
ricercatore in uno o in diversi secondi Stati membri, se gia' nota al
momento della stipula della convenzione, l'indicazione della  polizza
assicurativa per malattia stipulata per  il  ricercatore  ed  i  suoi
familiari ovvero l'obbligo per l'istituto  di  provvedere  alla  loro
iscrizione al Servizio sanitario nazionale. 
  3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al  comma  3  e'
valutata  caso  per  caso,  tenendo  conto  del  doppio  dell'importo
dell'assegno  sociale,  ed  e'  accertata  e  dichiarata   da   parte
dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche  nel
caso in  cui  la  partecipazione  del  ricercatore  all'attivita'  di
ricerca benefici del sostegno  finanziario  dell'Unione  Europea,  di
un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca  o  di
un soggetto estero ad esso assimilabile. 
  4. La domanda di nulla osta per ricerca,  corredata  dell'attestato
di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della
convenzione  di  accoglienza  di  cui  al  comma  3,  e'   presentata
dall'istituto di ricerca  allo  sportello  unico  per  l'immigrazione
presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente  per
il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La domanda indica gli
estremi del passaporto in corso di validita' del ricercatore o di  un
documento equipollente. Lo sportello,  acquisito  dalla  questura  il
parere  sulla  sussistenza  di  motivi  ostativi   all'ingresso   del
ricercatore nel territorio nazionale, rilascia il  nulla  osta  entro
trenta giorni dalla presentazione della richiesta  ovvero,  entro  lo
stesso termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla  osta  e
il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi  in  via  telematica
dallo  sportello  unico  agli  uffici  consolari  all'estero  per  il
rilascio del visto di ingresso  da  richiedere  entro  sei  mesi  dal
rilascio del nulla osta.  Il  visto  e'  rilasciato  prioritariamente
rispetto ad altre tipologie di visto. 
  4-bis. In caso di  irregolarita'  sanabile  o  incompletezza  della
documentazione, l'istituto di ricerca e'  invitato  ad  integrare  la
stessa e il termine di cui al comma 4 e' sospeso. 
  4-ter. Il nulla  osta  e'  rifiutato  e,  se  gia'  rilasciato,  e'
revocato quando: 
   a) non sono rispettate le condizioni di cui  ai  commi  1,  2,  3,
3-bis e 4; 
   b)  i  documenti  presentati  sono  stati  ottenuti   in   maniera
fraudolenta o contraffatti; 
   c) l'istituto di ricerca  non  ha  rispettato  i  propri  obblighi
giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione,  diritti  dei
lavoratori,  condizioni  di  lavoro  o  di  impiego,  previsti  dalla
normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili; 
   d) l'istituto di ricerca e' stato oggetto di sanzioni a  causa  di
lavoro irregolare; 
   e) l'istituto di ricerca e' in corso di liquidazione  o  e'  stato
liquidato per insolvenza o non e' svolta alcuna attivita' economica. 
  4-quater. Nei casi di cui al comma  4-ter,  lettere  c)  e  d),  la
decisione di rifiuto  o  di  revoca  e'  adottata  nel  rispetto  del
principio  di  proporzionalita'  e  tiene  conto  delle   circostanze
specifiche del caso. La revoca del nulla osta e'  comunicata  in  via
telematica agli uffici consolari all'estero. 
  5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di
diniego al rilascio del nulla osta. In presenza di cause che  rendono
impossibile l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca  ne
informa  tempestivamente  lo  sportello  unico  per   i   conseguenti
adempimenti. 
  6.  Entro  otto  giorni  lavorativi  dall'ingresso  nel  territorio
nazionale, il ricercatore dichiara la propria presenza allo sportello
unico per l'immigrazione che ha rilasciato il  nulla  osta,  ai  fini
dell'espletamento  delle  formalita'  occorrenti  al   rilascio   del
permesso di soggiorno ai sensi del presente testo unico. 
  7. Il permesso di soggiorno  per  ricerca,  che  reca  la  dicitura
"ricercatore", e' rilasciato dal  questore,  ai  sensi  del  presente
testo unico, entro trenta giorni dall'espletamento  delle  formalita'
di cui al comma 6, per la durata del programma di ricerca e  consente
lo  svolgimento  dell'attivita'   indicata   nella   convenzione   di
accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro  autonomo  o
borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma
di ricerca, il permesso di soggiorno e'  rinnovato,  per  una  durata
pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione
di accoglienza. Per il ricercatore che  fa  ingresso  nel  territorio
nazionale  sulla  base   di   specifici   programmi   dell'Unione   o
multilaterali comprendenti misure sulla  mobilita',  il  permesso  di
soggiorno fa riferimento a tali programmi. 
  Nell'attesa del rilascio del  permesso  di  soggiorno  e'  comunque
consentita  l'attivita'  di  ricerca.  Per  le   finalita'   di   cui
all'articolo 9, ai titolari di  permesso  di  soggiorno  per  ricerca
rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla  ricerca  si
applicano le disposizioni previste per i  titolari  di  permesso  per
motivi di studio o formazione professionale. 
  7-bis. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo  rinnovo
e' rifiutato, ovvero, se gia' rilasciato, e'  revocato  nei  seguenti
casi: 
   a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato
o contraffatto; 
   b) se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o  non  soddisfa
piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno previste  dal  presente
testo unico o se soggiorna per fini diversi  da  quelli  per  cui  ha
ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo. 
  8. Il ricongiungimento dei familiari di cui all'articolo 29,  comma
1, lettere a) e b) e' consentito al ricercatore di cui ai commi  1  e
11-quinquies, indipendentemente dalla  durata  del  suo  permesso  di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo  articolo
29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3,  lettera  a).  Alla
richiesta  di  ingresso   dei   familiari   al   seguito   presentata
contestualmente  alla  richiesta  di  nulla  osta  all'ingresso   del
ricercatore si applica il termine di cui al comma 4.  Per  l'ingresso
dei familiari al seguito del ricercatore di cui al comma 11-quinquies
e' richiesta la dimostrazione  di  aver  risieduto,  in  qualita'  di
familiari, nel primo Stato membro.  Ai  familiari  e'  rilasciato  un
permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30,
commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del ricercatore. 
  9. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la procedura  di  cui  al
comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante nel
territorio nazionale ad altro titolo. In tale caso, al ricercatore e'
rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di
visto  e  si  prescinde  dal   requisito   dell'effettiva   residenza
all'estero per la procedura di rilascio del  nulla  osta  di  cui  al
comma 4. 
  9-bis.  ((Lo))  straniero  munito  di  passaporto  valido  o  altro
documento equipollente, che ha  completato  l'attivita'  di  ricerca,
alla scadenza del permesso di cui  al  comma  7  puo'  dichiarare  la
propria  immediata  disponibilita'  allo  svolgimento  di   attivita'
lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica  attiva  del
lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  e  richiedere  un
permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non  superiore
a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare  un'impresa
coerente con l'attivita'  di  ricerca  completata.  In  tal  caso  il
permesso di soggiorno  dei  familiari  e'  rinnovato  per  la  stessa
durata. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo  unico,
puo' essere richiesta la conversione in  permesso  di  soggiorno  per
lavoro. 
  9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di  soggiorno  di  cui  al
comma 9-bis, lo straniero ((...))  allega  idonea  documentazione  di
conferma  del  completamento  dell'attivita'   di   ricerca   svolta,
rilasciata  dall'istituto  di  ricerca.  Ove  la  documentazione   di
conferma del completamento dell'attivita' di ricerca svolta  non  sia
gia' disponibile, puo' essere presentata entro sessanta giorni  dalla
richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis. 
  9-quater. Il permesso di soggiorno di cui al  comma  9-bis  non  e'
rilasciato, o se gia' rilasciato, e' revocato: 
   a) se la documentazione di cui ai commi 9-bis  e  9-ter  e'  stata
ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta; 
   b) se risulta che lo straniero non  soddisfaceva  o  non  soddisfa
piu' le condizioni previste dai commi 9-bis e 9-ter, nonche' le altre
condizioni di ingresso e di soggiorno  previste  dal  presente  testo
unico. 
  10. I ricercatori di cui ai commi  1,  11  e  11-quinquies  possono
essere ammessi a parita' di condizioni con i  cittadini  italiani,  a
svolgere attivita' di insegnamento compatibile  con  le  disposizioni
statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca. 
  10-bis. Il ricercatore a cui e' stato  rilasciato  il  permesso  di
soggiorno per ricerca di cui al comma 7 e' riammesso senza formalita'
nel  territorio  nazionale,  su  richiesta  di  altro  Stato   membro
dell'Unione europea che si oppone alla mobilita' di breve durata  del
ricercatore ovvero non  autorizza  o  revoca  un'autorizzazione  alla
mobilita' di lunga durata, anche quando il permesso di  soggiorno  di
cui al comma 7 e' scaduto o revocato. Ai fini del presente  articolo,
si intende per mobilita' di breve durata l'ingresso ed  il  soggiorno
per periodi non superiori a centottanta giorni in un  arco  temporale
di trecentosessanta giorni e per mobilita' di lunga durata l'ingresso
ed il soggiorno per periodi superiori a centottanta giorni. 
  11. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno  per  ricerca
in corso di validita' rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione
europea e' autorizzato a soggiornare nel territorio nazionale al fine
di proseguire la ricerca  gia'  iniziata  nell'altro  Stato,  per  un
periodo massimo  di  centottanta  giorni  in  un  arco  temporale  di
trecentosessanta giorni. A tal fine non e' rilasciato al  ricercatore
un permesso di soggiorno e il  nulla  osta  di  cui  al  comma  4  e'
sostituito da una comunicazione dell'istituto  di  ricerca,  iscritto
nell'elenco  di  cui  al  comma  1,  allo   sportello   unico   della
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui si
svolge l'attivita' di ricerca. La comunicazione  indica  gli  estremi
del passaporto in corso di validita'  o  documento  equipollente  del
ricercatore e  dei  familiari,  ed  e'  corredata  dell'attestato  di
iscrizione all'elenco di cui al comma 1, di copia dell'autorizzazione
al soggiorno nel primo Stato membro del ricercatore e dei familiari e
della convenzione di accoglienza con l'istituto di ricerca del  primo
Stato   membro   nonche'   della   documentazione    relativa    alla
disponibilita' di risorse sufficienti per non gravare sul sistema  di
assistenza  sociale  e  di  una  assicurazione   sanitaria   per   il
ricercatore e per i suoi familiari, ove tali elementi  non  risultino
dalla convenzione di accoglienza. 
  11-bis. Il ricercatore e' autorizzato a  fare  ingresso  in  Italia
immediatamente dopo la comunicazione di cui al comma 11. I  familiari
del ricercatore di cui al comma 11 hanno  il  diritto  di  entrare  e
soggiornare nel territorio  nazionale,  al  fine  di  accompagnare  o
raggiungere il ricercatore, purche'  in  possesso  di  un  passaporto
valido o documento equipollente e di un'autorizzazione  in  corso  di
validita', rilasciata dal primo Stato membro, previa dimostrazione di
aver risieduto in qualita' di familiari nel primo  Stato  membro.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7. 
  11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 11,
lo  sportello  unico,  acquisito  il  parere  della  questura   sulla
sussistenza di eventuali motivi ostativi all'ingresso nel  territorio
nazionale,  comunica  all'istituto  di   ricerca,   e   all'autorita'
competente designata come punto di contatto dal  primo  Stato  membro
che sussistono motivi di opposizione alla mobilita' del ricercatore e
dei suoi familiari, dandone informazione alla questura, nei  seguenti
casi: 
   a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11; 
   b) i documenti sono stati ottenuti in maniera fraudolenta,  ovvero
sono stati contraffatti; 
   c) l'ente di ricerca non risulta iscritto nell'elenco  di  cui  al
comma 1; 
   d) e' stata raggiunta la durata massima del soggiorno  di  cui  al
comma 11; 
   e) non sono soddisfatte le  condizioni  di  ingresso  e  soggiorno
previste dal presente testo unico. 
  11-quater. In caso di opposizione alla mobilita' il  ricercatore  e
se  presenti  i  suoi  familiari  cessano  immediatamente  tutte   le
attivita' e lasciano il territorio nazionale. 
  11-quinquies.  Per  periodi  superiori  a  centottanta  giorni,  lo
straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato
da un altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di  validita'
e' autorizzato  a  fare  ingresso  senza  necessita'  di  visto  e  a
soggiornare nel territorio  nazionale  per  svolgere  l'attivita'  di
ricerca presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco di cui  al
comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma 4. Nel caso in
cui lo straniero e' presente nel territorio nazionale  ai  sensi  del
comma 11, la richiesta di nulla  osta  e'  presentata  almeno  trenta
giorni prima della scadenza del periodo di soggiorno ivi previsto. 
  11-sexies. Il nulla osta di cui al comma 11-quinquies e'  rifiutato
e se rilasciato e' revocato quando: 
   a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter; 
   b) l'autorizzazione  del  primo  Stato  membro  scade  durante  la
procedura di rilascio del nulla osta. 
  11-septies.  Al  ricercatore  di  cui  al  comma  11-quinquies   e'
rilasciato   un   permesso   di   soggiorno   recante   la   dicitura
«mobilità-ricercatore» e si applicano le disposizioni di cui ai commi
6, 7 e 7-bis. Del rilascio e dell'eventuale revoca  del  permesso  di
soggiorno di cui  al  presente  comma  sono  informate  le  autorita'
competenti del primo Stato membro. 
  11-octies. Nelle more del rilascio del nulla osta e della  consegna
del permesso di soggiorno e' consentito  al  ricercatore  di  cui  al
comma 11-quinquies di svolgere attivita' di ricerca a condizione  che
l'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro sia  in  corso  di
validita' e che non sia superato un  periodo  di  centottanta  giorni
nell'arco di trecentosessanta giorni. 
  11-nonies. Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente
articolo, si applicano,  ove  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, ad eccezione del comma 6, secondo periodo. 
  11-decies.  La  documentazione  e  le  informazioni  relative  alla
sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo sono fornite
in lingua italiana.