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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 agosto 2011, n. 156

Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. (11G0199)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2011
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-10-2011
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
concernente la disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante  il  riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  23,  recante
«Riforma  dell'ordinamento  relativo  alle   camere   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo  53
della legge 23 luglio 2009, n. 99» ed in particolare gli articoli  12
e 14 della medesima legge n. 580 del 1993 relativi alla  costituzione
del consiglio e all'elezione della giunta delle camere di commercio; 
  Visto in particolare l'articolo 12, comma 3 della legge n. 580  del
1993, cosi' come modificato dal decreto legislativo n.  23  del  2010
relativo alla costituzione del consiglio, che stabilisce che  con  un
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo  Stato,  le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono  definiti  i
tempi,  i  criteri  e  le  modalita'  relativi  alla   procedura   di
designazione dei componenti il consiglio,  nonche'  all'elezione  dei
componenti della giunta; 
  Visto l'articolo 10, comma 6, della legge  n.  580  del  1993,  che
prevede che del consiglio fa  parte  anche  un  rappresentante  degli
ordini  professionali   designato   dai   presidenti   degli   ordini
professionali costituiti in apposita consulta; 
  Visti l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 23; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  nuove  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, nella legge  30  luglio  2010,  n.
122; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' Garante per  la  protezione  dei
dati personali, espresso con provvedimento n. 215 del 26 maggio  2011
ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,
sancita nella seduta del 25 maggio 2011; 
  Udito il parere del consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 2011; 
  Vista la nota  del  3  agosto  2011  con  la  quale  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento: 
  a)  «legge»  indica  la  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23; 
  b) «camera di commercio» indica la camera di commercio,  industria,
artigianato e agricoltura; 
  c)  «organizzazioni  imprenditoriali»  indica   le   organizzazioni
rappresentative delle imprese  appartenenti  ai  settori  individuati
dagli statuti ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della legge; 
  d) «organizzazioni sindacali» indica  le  organizzazioni  sindacali
dei lavoratori; 
  e) «associazioni dei consumatori» indica le associazioni di  tutela
degli  interessi  dei  consumatori  e  utenti,  iscritte  nell'elenco
istituito ai  sensi  dell'articolo  137  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n.  206,  ovvero  riconosciute  in  base  alle  leggi
regionali in materia; 
  f) «numero  delle  imprese»  indica  il  numero  complessivo  delle
imprese, delle sedi secondarie e delle unita' locali  operanti  nelle
singole  circoscrizioni  territoriali  delle  camere   di   commercio
iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative; 
  g) «numero degli  occupati»  indica  il  numero  complessivo  degli
addetti, individuati in base  alla  classificazione  contenuta  nella
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di cui  all'allegato
A del presente decreto; 
  h) «valore aggiunto per addetto» indica il rapporto tra  il  valore
aggiunto calcolato per ciascun settore a norma  del  decreto  di  cui
all'articolo 10 della legge ed il numero degli addetti  dello  stesso
settore; 
  i)  «diritto  annuale  versato»  indica  l'ammontare  del   diritto
annuale, di competenza dell'anno,  riscosso  da  ciascuna  camera  di
commercio per ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e  le
unita' locali, appartenenti a ciascun settore economico di  cui  alla
legge o allo statuto camerale; 
  l) «piccole imprese», indica: 
  1) per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno  di  50
occupati; 
  2) per il settore del commercio le imprese iscritte  nella  sezione
speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese; 
  3) per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti,  di  cui
all'articolo 2083 del codice civile; 
  m)  «circoscrizione»  indica  la  circoscrizione  territoriale   di
competenza della camera di commercio. 
  n) «segretario  generale»,  indica  il  segretario  generale  della
camera di commercio, che  svolge  le  funzioni  di  responsabile  del
procedimento  o  individua  il  responsabile  del   procedimento   ai
sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per  le
fasi procedurali attribuite alla competenza della camera stessa. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 117  e  118  della
          Costituzione. 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  comuni,   province   e   citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  regioni  in
          ogni altra materia. I  comuni,  le  province  e  le  citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato. 
              Art. 118. - Le funzioni amministrative sono  attribuite
          ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio  unitario,
          siano conferite a Province, citta' metropolitane, regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I comuni, le province e le  citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e regione nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di intesa e coordinamento nella materia  della  tutela  dei
          beni culturali. 
              Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  11  e  12  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle  camere
          di  commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n.  7,
          supplemento ordinario: 
              "Art. 11. (Funzioni del consiglio).  1.  Il  consiglio,
          nell'ambito delle  materie  di  competenza  previste  dalla
          legge e dallo statuto, svolge in  particolare  le  seguenti
          funzioni: 
              a) predispone e  delibera  lo  statuto  e  le  relative
          modifiche; 
              b)  elegge  tra  i  suoi   componenti,   con   distinte
          votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri  del
          collegio dei revisori dei conti; 
              c)  determina  gli  indirizzi  generali  e  approva  il
          programma  pluriennale  di  attivita'   della   camera   di
          commercio; 
              d) approva la relazione previsionale  e  programmatica,
          il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio
          di esercizio; 
              e) determina gli  emolumenti  per  i  componenti  degli
          organi della camera di  commercio  sulla  base  di  criteri
          stabiliti  con  decreto  del   Ministero   dello   sviluppo
          economico, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
              «Art.  12  (Costituzione  del  consiglio).   -   1.   I
          componenti   del    consiglio    sono    designati    dalle
          organizzazioni rappresentative delle  imprese  appartenenti
          ai settori di cui  all'art.  10,  comma  2,  nonche'  dalle
          organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori    e    dalle
          associazioni di tutela degli interessi  dei  consumatori  e
          degli utenti, ai sensi dell'art. 10, comma 6. 
              2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui
          al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei  settori
          di  cui  all'art.  10,  comma  2,  avvengono  in   rapporto
          proporzionale  alla  loro  rappresentativita'   in   ambito
          provinciale. 
              3. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,   sentita   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, emana,  ai  sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme  per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e  2  del
          presente articolo nonche' al  comma  1  dell'art.  14,  con
          particolare  riferimento  ai  tempi,  ai  criteri  e   alle
          modalita'  relativi  alla  procedura  di  designazione  dei
          componenti il consiglio e alle  modalita'  per  esperire  i
          ricorsi       relativi       all'individuazione       della
          rappresentativita' delle organizzazioni di cui al  comma  1
          del presente articolo nonche' all'elezione dei membri della
          giunta. 
              4. Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta
          regionale. 
              5. I consigli nominati ai sensi del  presente  articolo
          possono prevedere nello statuto  disposizioni  relative  al
          rinnovo dei consigli stessi mediante elezione  diretta  dei
          componenti  in  rappresentanza  delle  categorie   di   cui
          all'art.  10,  comma  2,  da  parte  dei  titolari  o   dei
          rappresentanti legali delle imprese iscritte  nel  registro
          di cui all'art. 8. 
              6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge il Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato, sentita la Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano,  stabilisce  con  proprio  decreto  le
          modalita' per l'elezione di cui al comma 5,  prevedendo  in
          particolare: 
              a) l'espressione del voto anche  per  corrispondenza  o
          attraverso il ricorso a supporti telematici che  consentano
          il rispetto della segretezza del voto medesimo; 
              b) l'attribuzione del  voto  plurimo  in  relazione  al
          numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale; 
              c)  la  ripartizione  proporzionale  per  liste  e  per
          settori delle rappresentanze provinciali.». 
              - Il  decreto  legislativo  15  febbraio  2010,  n.  23
          (Riforma   dell'ordinamento   relativo   alle   camere   di
          commercio,  industria,  artigianato  e   agricoltura),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  febbraio  2010,  n.
          46. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  53  della  legge  23
          luglio  2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio
          2009, n. 176, supplemento ordinario: 
              «Art. 53  (Delega  al  Governo  per  la  riforma  della
          disciplina in materia di camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura). - 1. Il Governo e' delegato  ad
          adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge,  un  decreto  legislativo,  ai  sensi
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro dello  sviluppo  economico,  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          per la riforma della disciplina in  materia  di  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e   agricoltura,   nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) riordino della disciplina in  materia  di  vigilanza
          sulle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura, al fine di assicurare uniformita'  e  coerenza
          nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel  rispetto  del
          riparto  di  competenze  tra  lo  Stato  e  le  regioni,  e
          revisione della disciplina relativa ai  segretari  generali
          delle camere di commercio; 
              b) semplificazione e rafforzamento delle  procedure  di
          nomina degli organi  camerali  al  fine  di  consentire  un
          efficace funzionamento degli stessi; 
              c)  previsione  di  una  maggiore   trasparenza   nelle
          procedure  relative   alla   rilevazione   del   grado   di
          rappresentativita'  delle  organizzazioni  imprenditoriali,
          sindacali e delle  associazioni  di  consumatori,  ai  fini
          della designazione dei componenti delle stesse nei consigli
          camerali; 
              d) valorizzazione del ruolo delle camere  di  commercio
          quali autonomie funzionali  nello  svolgimento  dei  propri
          compiti di interesse generale per il sistema delle  imprese
          nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema
          regionale delle autonomie locali; 
              e) previsione di limitazioni  per  la  costituzione  di
          nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di  un
          sufficiente equilibrio economico; 
              f)  valorizzazione  e  rafforzamento  del  ruolo  delle
          camere  di  commercio  a  sostegno   dell'autonomia   delle
          istituzioni   scolastiche,   in   materia   di   alternanza
          scuola-lavoro  e  di  orientamento   al   lavoro   e   alle
          professioni; 
              g)  miglioramento  degli   assetti   organizzativi   in
          coerenza con i compiti assegnati alle camere  di  commercio
          sul   territorio,   nonche'   valorizzazione   del    ruolo
          dell'Unioncamere  con   conseguente   razionalizzazione   e
          semplificazione del sistema contrattuale; 
              h) previsione che all'attuazione del presente comma  si
          provveda nei limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              2. 
              3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e'  emanato
          previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni
          parlamentari. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 della  citata  legge
          n. 580 del 1993: 
              «Art. 10 (Consiglio). - 1. Il numero dei componenti del
          consiglio e' determinato in base al  numero  delle  imprese
          iscritte nel registro delle imprese o  nel  registro  delle
          ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente: 
              a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri; 
              b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri; 
              c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri. 
              2.  Gli  statuti  definiscono   la   ripartizione   dei
          consiglieri secondo  le  caratteristiche  economiche  della
          circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza
          dei  settori  dell'agricoltura,   dell'artigianato,   delle
          assicurazioni, del commercio, del credito,  dell'industria,
          dei servizi alle imprese, dei trasporti e  spedizioni,  del
          turismo e degli altri settori di  rilevante  interesse  per
          l'economia    della    circoscrizione    medesima.    Nella
          composizione  del  consiglio  deve  essere  assicurata   la
          rappresentanza   autonoma   delle   societa'    in    forma
          cooperativa. 
              3. Con regolamento emanato,  entro  centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, sono definiti i criteri generali per  la  ripartizione
          di cui al comma 2 del presente articolo tenendo  conto  del
          numero delle imprese,  dell'indice  di  occupazione  e  del
          valore aggiunto di ogni settore. 
              4. Il numero  dei  consiglieri  in  rappresentanza  dei
          settori dell'agricoltura, dell'artigianato,  dell'industria
          e del commercio deve essere  pari  almeno  alla  meta'  dei
          componenti   il   consiglio   assicurando    comunque    la
          rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2. 
              5.  Nei  settori  dell'industria,   del   commercio   e
          dell'agricoltura deve essere assicurata una  rappresentanza
          autonoma per le piccole imprese. 
              6.  Del  consiglio  fanno  parte  due   componenti   in
          rappresentanza,   rispettivamente,   delle   organizzazioni
          sindacali dei lavoratori e  delle  associazioni  di  tutela
          degli interessi dei consumatori e degli  utenti,  designati
          dalle    organizzazioni    maggiormente     rappresentative
          nell'ambito   della    circoscrizione    territoriale    di
          competenza. 
              7. Il consiglio dura in carica cinque anni.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e  3,  comma  1,
          del citato decreto legislativo n. 23 del 2010: 
              «Art. 2 (Disposizioni di coordinamento). - 1.  In  sede
          di prima applicazione i decreti previsti dagli articoli 10,
          comma 3, 12, comma  4,  e  20,  comma  5,  della  legge  29
          dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto
          legislativo, sono adottati entro  centoventi  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
              Art. 3 (Disposizioni transitorie). - 1. Le disposizioni
          di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29
          dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto
          legislativo,   si   applicano   dal   sessantesimo   giorno
          successivo all'emanazione dei  regolamenti  previsti  dagli
          articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta  legge.
          Alla successiva scadenza degli organi gli enti  di  cui  al
          comma 3 avviano le  procedure  per  la  costituzione  degli
          stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14,  15  e  16
          della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come  modificati  dal
          presente decreto legislativo.». 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  29   luglio   2003,   n.   174,
          supplemento ordinario. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  5,  del
          decreto-legge 31 maggio 2010, n.  788  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito, con modificazioni, nella  legge  30
          luglio 2010, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
          maggio 2010, n. 125, supplemento ordinario: 
              «Art.   6   (Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi). - 1.-4. (Omissis). 
              5. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  7,  tutti
          gli  enti  pubblici,  anche  economici,  e  gli   organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'art.  2,
          comma 634, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 20, comma 2, del citato
          decreto legislativo n. 196 del 2003: 
          «2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica  la
          finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di
          dati sensibili e di operazioni eseguibili,  il  trattamento
          e' consentito solo in riferimento ai  tipi  di  dati  e  di
          operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti
          che  ne  effettuano  il  trattamento,  in  relazione   alle
          specifiche finalita' perseguite  nei  singoli  casi  e  nel
          rispetto dei principi di  cui  all'art.  22,  con  atto  di
          natura regolamentare  adottato  in  conformita'  al  parere
          espresso dal Garante  ai  sensi  dell'art.  154,  comma  1,
          lettera g), anche su schemi tipo.». 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti alla legge  29  dicembre  1993,  n.
          580, vedere nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  137  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
          norma dell'art. 7 della legge  29  luglio  2003,  n.  229),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235,
          supplemento ordinario: 
              «Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori  e
          degli utenti rappresentative a  livello  nazionale).  -  1.
          Presso il Ministero dello sviluppo economico  e'  istituito
          l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli  utenti
          rappresentative a livello nazionale. 
              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
          da  comprovare  con  la  presentazione  di   documentazione
          conforme alle prescrizioni e alle procedure  stabilite  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
          requisiti: 
              a) avvenuta  costituzione,  per  atto  pubblico  o  per
          scrittura  privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni   e
          possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a  base
          democratica e preveda come scopo esclusivo  la  tutela  dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; 
              b) tenuta  di  un  elenco  degli  iscritti,  aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari; 
              c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per  mille
          della popolazione nazionale e presenza  sul  territorio  di
          almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di
          iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di
          ciascuna  di  esse,  da   certificare   con   dichiarazione
          sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa   dal   legale
          rappresentante dell'associazione con le  modalita'  di  cui
          agli  articoli  46  e  seguenti  del  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
              d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate  e
          delle uscite con  indicazione  delle  quote  versate  dagli
          associati e tenuta dei libri contabili, conformemente  alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute; 
              e) svolgimento di  un'attivita'  continuativa  nei  tre
          anni precedenti; 
              f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna
          condanna, passata in giudicato, in relazione  all'attivita'
          dell'associazione medesima,  e  non  rivestire  i  medesimi
          rappresentanti  la   qualifica   di   imprenditori   o   di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori  in  cui
          opera l'associazione. 
              3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti  e'
          preclusa  ogni  attivita'  di  promozione   o   pubblicita'
          commerciale avente per oggetto beni o servizi  prodotti  da
          terzi ed ogni  connessione  di  interessi  con  imprese  di
          produzione o di distribuzione. 
              4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede
          annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 
              5. All'elenco  di  cui  al  presente  articolo  possono
          iscriversi anche le associazioni dei  consumatori  e  degli
          utenti operanti esclusivamente nei territori ove  risiedono
          minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere  a),  b),
          d), e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti  non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa  dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
          2000. 
              6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica  alla
          Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
          anche degli enti di cui all'art. 139, comma  2,  nonche'  i
          relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione  nell'elenco
          degli enti  legittimati  a  proporre  azioni  inibitorie  a
          tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito
          presso la stessa Commissione europea.». 
              - Per il testo dell'art. 10 della citata legge  n.  580
          del 1993, vedere nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2083 del Codice civile: 
              «Art.  2083  (Piccoli  imprenditori).  -  Sono  piccoli
          imprenditori  i  coltivatori   diretti   del   fondo,   gli
          artigiani, i piccoli commercianti e coloro  che  esercitano
          un'attivita' professionale organizzata prevalentemente  con
          il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della citata
          legge n. 241 del 1990: 
              «Art.  5  (Responsabile  del  procedimento).  -  1.  Il
          dirigente di  ciascuna  unita'  organizzativa  provvede  ad
          assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la
          responsabilita'  della  istruttoria   e   di   ogni   altro
          adempimento  inerente  il  singolo  procedimento   nonche',
          eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 
              2. Fino a quando non sia effettuata  l'assegnazione  di
          cui al comma 1, e'  considerato  responsabile  del  singolo
          procedimento   il   funzionario   preposto   alla    unita'
          organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4. 
              3. L'unita' organizzativa competente  e  il  nominativo
          del  responsabile  del  procedimento  sono  comunicati   ai
          soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta,  a  chiunque  vi
          abbia interesse. 
              Art. 6 (Compiti del responsabile del  procedimento).  -
          1. Il responsabile del procedimento: 
              a)  valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni   di
          ammissibilita',  i  requisiti  di   legittimazione   ed   i
          presupposti  che  siano  rilevanti  per   l'emanazione   di
          provvedimento; 
              b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento
          degli atti all'uopo necessari, e  adotta  ogni  misura  per
          l'adeguato e  sollecito  svolgimento  dell'istruttoria.  In
          particolare, puo' chiedere il rilascio di  dichiarazioni  e
          la  rettifica  di  dichiarazioni  o   istanze   erronee   o
          incomplete  e  puo'  esperire   accertamenti   tecnici   ed
          ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
              c)  propone  l'indizione  o,  avendone  la  competenza,
          indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; 
              d)  cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e   le
          notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 
              e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
          finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per
          l'adozione.  L'organo   competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale,  ove  diverso  dal  responsabile  del
          procedimento,  non  puo'   discostarsi   dalle   risultanze
          dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento
          se  non  indicandone  la  motivazione   nel   provvedimento
          finale.».