LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 1-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
                     (Riunioni e deliberazioni). 
 
  1. Il consiglio si riunisce in  via  ordinaria  entro  il  mese  di
aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese  di
ottobre   per   l'approvazione   della   relazione   previsionale   e
programmatica, entro  il  mese  di  luglio  per  l'aggiornamento  del
preventivo economico ed entro il mese di dicembre per  l'approvazione
del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando  lo
richiedano  il  presidente  o  la  giunta  o  almeno  un  quarto  dei
componenti del consiglio stesso, con  l'indicazione  degli  argomenti
che si intendono trattare. ((23)) 
  2. Le riunioni del consiglio e della  giunta  sono  valide  con  la
presenza della maggioranza dei componenti in carica. 
  3. Le deliberazioni del consiglio e della  giunta,  fatti  salvi  i
casi in cui  si  richieda,  a  norma  di  legge  o  di  statuto,  una
maggioranza qualificata, sono assunte  a  maggioranza  dei  presenti.
Nelle votazioni a scrutinio palese, a parita'  di  voti,  prevale  il
voto del presidente; in quelle a  scrutinio  segreto,  a  parita'  di
voti, la proposta si intende respinta. 
  4.  Sono  nulle  le  deliberazioni  adottate  in  violazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo o su materie  estranee  alle
competenze degli organi deliberanti. (12) 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ha disposto (con l'art. 3, comma
7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e  16
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come  modificate  dal  presente
decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno  successivo
all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e
12, comma 4, della predetta legge". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
25-bis) che "Per l'anno 2022, il  termine  di  cui  all'articolo  15,
comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,  e'  prorogato  al  30
settembre, al fine di  prevedere  nell'aggiornamento  del  preventivo
economico gli oneri relativi al trattamento  economico  degli  organi
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".