LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 12-3-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
           (( (Requisiti per la nomina e cause ostative). 
 
  1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano
raggiunto la maggiore eta' e godano dei  diritti  civili,  che  siano
titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici  di
societa', esercenti arti e professioni  o  esperti  in  possesso  dei
requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, e
che esercitino la loro  attivita'  nell'ambito  della  circoscrizione
territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai  cittadini
italiani i cittadini degli Stati  membri  della  Comunita'  economica
europea in possesso dei suddetti requisiti. 
  2. Non possono far parte del consiglio: 
    a)  i  parlamentari  nazionali  ed  europei,  i  consiglieri   ed
assessori regionali, il presidente della provincia,  i  membri  della
giunta provinciale,  i  consiglieri  provinciali,  i  sindaci  e  gli
assessori dei comuni con popolazione superiore ai  5.000  abitanti  e
coloro che ricoprono gia' l'incarico di componente del  consiglio  di
altra camera di commercio; 
    b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere
di commercio e i dipendenti di enti,  istituti,  consorzi  o  aziende
dipendenti o soggetti a vigilanza della camera  di  commercio  o  che
dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto  o
in parte facoltativa; 
    c) i dipendenti della camera di commercio, della Regione e  degli
enti locali compresi nel territorio della medesima camera; 
    d) coloro per  i  quali  sussistono  le  cause  ostative  di  cui
all'articolo 58 del testo unico della  legge  nell'ordinamento  degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58; 
    e) coloro che, per fatti compiuti in qualita'  di  amministratori
della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili  verso
la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito; 
    f) coloro che siano iscritti ad  associazioni  operanti  in  modo
occulto o clandestino e  per  la  cui  adesione  siano  richiesti  un
giuramento o una promessa solenne. 
  3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o  la  sopravvenienza
di una delle situazioni di cui al comma  2,  lettere  d),  e)  e  f),
comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento
che dichiara la decadenza e' adottato dall'autorita'  competente  per
la nomina. 
  4. I membri  del  consiglio  per  i  quali  sopravvenga  una  delle
situazioni di cui al comma 2, lettere a), b)  e  c),  devono  optare,
entro trenta giorni, per una delle cariche.)) ((12)) 
    
--------------- 

    
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e  16
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come  modificate  dal  presente
decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno  successivo
all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e
12, comma 4, della predetta legge".