LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 10-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
(Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato  e
                            agricoltura). 
 
  ((1. L'Unioncamere, ente  con  personalita'  giuridica  di  diritto
pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle  camere  di
commercio e degli altri  organismi  del  sistema  camerale  italiano;
promuove, realizza e gestisce,  direttamente  o  per  il  tramite  di
proprie aziende  speciali,  nonche'  mediante  la  partecipazione  ad
organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa' anche a
prevalente  capitale  privato  e,  nei  limiti  di  cui  al   decreto
legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in  materia
di  societa'  a  partecipazione  pubblica,  a  societa',  servizi   e
attivita' di interesse delle camere di commercio  e  delle  categorie
economiche.)) 
  2. L'Unioncamere  esercita,  altresi',  le  funzioni  eventualmente
delegate dal Ministero dello sviluppo economico. 
  3.  Al  fine  del  coordinamento  delle  iniziative,  l'Unioncamere
stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche  autonome,
o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma,
intese, convenzioni,  in  rappresentanza  dei  soggetti  del  sistema
camerale, che sono chiamati ad attuarli. 
  ((4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del
sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di  cui
all'articolo 2, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti
autorita' statali e regionali. In tale ambito supporta  il  Ministero
dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali  di
qualita' delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione  a
ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi  ed  all'utilita'
prodotta per le imprese e cura un sistema di monitoraggio di  cui  si
avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle  attivita'
di competenza.)) 
  5. Lo statuto di Unioncamere e' deliberato, con  il  voto  dei  due
terzi dei componenti, dall'organo  assembleare  competente,  composto
dai rappresentanti di tutte le camere di commercio  ed  e'  approvato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 
  6.  Oltre  ai  rappresentanti  delle  camere  di  commercio,   come
individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo amministrativo
dell'Unioncamere il cui numero massimo di componenti e' calcolato con
riferimento ai presidenti delle camere di commercio e in  conformita'
alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della  legge  11
novembre 2011, n. 180, sono invitati permanenti alle  riunioni  dello
stesso tre  rappresentanti  designati  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata. 
  7. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere  e'  rappresentata  da
un'aliquota delle  entrate  per  contributi,  trasferimenti  statali,
imposte, diritto annuale e diritti  di  segreteria  delle  camere  di
commercio. 
  8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere e'  regolato
da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le  organizzazioni
sindacali nazionali maggiormente rappresentative del  personale.  Gli
atti di indirizzo inerenti la contrattazione collettiva e le  ipotesi
di accordo  raggiunte  sono  sottoposti  a  verifica  rispettivamente
preventiva e successiva, di compatibilita' con i vincoli  di  finanza
pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze  e  del
Dipartimento della funzione  pubblica.  Il  rapporto  di  lavoro  dei
dirigenti  di  Unioncamere  continua  ad  essere   disciplinato   dal
contratto collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione
e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  trova
applicazione nei riguardi dell'Unioncamere con esclusivo  riferimento
ai principi generali di cui al titolo  I  dello  stesso,  nonche'  ai
principi desumibili dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.