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LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
Testo in vigore dal:  10-12-2016
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Art. 7

Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
((
1. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.
))
2. L'Unioncamere esercita, altresì, le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico.
3. Al fine del coordinamento delle iniziative, l'Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli.
((
4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali. In tale ambito supporta il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese e cura un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza.
))
5. Lo statuto di Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'organo assembleare competente, composto dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
6. Oltre ai rappresentanti delle camere di commercio, come individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo di componenti è calcolato con riferimento ai presidenti delle camere di commercio e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono invitati permanenti alle riunioni dello stesso tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.
7. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere è rappresentata da un'aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio.
8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere è regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale. Gli atti di indirizzo inerenti la contrattazione collettiva e le ipotesi di accordo raggiunte sono sottoposti a verifica rispettivamente preventiva e successiva, di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. Il rapporto di lavoro dei dirigenti di Unioncamere continua ad essere disciplinato dal contratto collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione nei riguardi dell'Unioncamere con esclusivo riferimento ai principi generali di cui al titolo I dello stesso, nonché ai principi desumibili dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.