LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 2-3-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16. 
                            (Presidente). 
 
  1. Il presidente e' eletto, entro trenta giorni  dalla  nomina  del
consiglio, con la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti  del
consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche  con  un
secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad
una terza votazione in cui per l'elezione e' richiesta la maggioranza
dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione  non  sia
stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad  una  quarta
votazione di  ballottaggio  tra  i  due  candidati  che  nella  terza
votazione hanno ottenuto il maggior numero  di  voti.  Qualora  nella
votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga  la  maggioranza
della meta' piu' uno dei componenti in carica, il consiglio decade. 
  2. Il presidente rappresenta la  camera  di  commercio,  convoca  e
presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine  del  giorno
e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta.
In tale caso gli atti sono sottoposti alla  giunta  per  la  ratifica
nella prima riunione successiva. 
  3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con  la
durata del consiglio e puo' essere rieletto ((per  non  piu'  di  due
volte)). (12) 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e  16
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come  modificate  dal  presente
decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno  successivo
all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e
12, comma 4, della predetta legge".