LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 15-8-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
                    (Costituzione del consiglio). 
 
  1. I componenti del consiglio sono designati  dalle  organizzazioni
rappresentative  delle  imprese  appartenenti  ai  settori   di   cui
all'articolo 10, comma 2, nonche' dalle organizzazioni sindacali  dei
lavoratori  e  dalle  associazioni  di  tutela  degli  interessi  dei
consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui  all'articolo  10,
comma 6. 
  2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1,
per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma  2,  avvengono
in rapporto proporzionale alla  loro  rappresentativita'  nell'ambito
della  circoscrizione  territoriale   della   camera   di   commercio
interessata, sulla base degli indicatori previsti  dall'articolo  10,
comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di  cui  al
comma 1 sono depositati presso la  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento  delle  opportune
verifiche relative  a  tutti  i  dati  i  quali,  a  tal  fine,  sono
trasmessi,  secondo  modalita'  telematiche  e   digitali,   ad   una
piattaforma appositamente predisposta dal sistema  informativo  delle
camere  di  commercio  a  cui  possono  accedere,  oltre  la  Regione
competente e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  i  soggetti
legittimamente interessati, mediante procedure  che  ne  garantiscano
l'identificazione.  Ai  fini  del   calcolo   degli   indicatori   di
rappresentativita' sono presi in considerazione i soli associati  che
nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota  associativa  di
importo non meramente simbolico come definita in  base  al  comma  4.
Anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano  i  dati
disgiuntamente. 
  3. E' fatta salva la possibilita' per le imprese di essere iscritte
a piu'  associazioni;  in  tale  caso,  esse  sono  rappresentate  da
ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte,  considerandole
con   un   peso   proporzionalmente    ridotto    ai    fini    della
rappresentativita' delle associazioni stesse. 
  4. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  con  decreto  adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi  1  e  2,
nonche' al comma 1 dell'articolo 14, con particolare  riferimento  ai
tempi, ai  criteri  e  alle  modalita'  relativi  alla  procedura  di
designazione dei componenti il consiglio,  nonche'  all'elezione  dei
membri della giunta.  Con  le  stesse  modalita'  sono  apportate  le
successive modifiche. Con il  medesimo  decreto  sono  individuati  i
criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di sotto
delle quali le quote associative sono ritenute  meramente  simboliche
ai fini del calcolo della rappresentativita' ((...)). 
  5. Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta regionale. 
  6. Qualora  le  organizzazioni  non  provvedano  ad  effettuare  le
designazioni dei consiglieri con le modalita' indicate al decreto  di
cui  al  comma  4  del  presente  articolo,  la  designazione  o   le
designazioni vengono richieste all'organizzazione o  all'associazione
immediatamente   successiva   in   termini   di    rappresentativita'
nell'ambito dello stesso settore. In caso  di  ulteriore  inerzia  da
parte delle organizzazioni individuate, il  presidente  della  giunta
regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti  del
consiglio camerale tra  le  personalita'  di  riconosciuto  prestigio
nella  vita   economica   della   circoscrizione   territoriale   con
riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalita' di
applicazione del presente  comma  nel  caso  di  apparentamento  sono
stabilite con il decreto di cui al comma 4. 
  7. Il consiglio puo' comunque svolgere le  proprie  funzioni  anche
quando non sono stati ancora nominati  o  sono  dimissionari  singoli
componenti, purche' siano in carica almeno i due terzi dei componenti
il consiglio stesso. 
  8. I consigli nominati  ai  sensi  del  presente  articolo  possono
prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli
stessi mediante elezione diretta  dei  componenti  in  rappresentanza
delle categorie di  cui  all'articolo  10,  comma  2,  da  parte  dei
titolari o dei  rappresentanti  legali  delle  imprese  iscritte  nel
registro di cui all'articolo 8. 
  9. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  ,  stabilisce  con  proprio
decreto le modalita' per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo  in
particolare: 
    a) l'espressione del voto anche per corrispondenza  o  attraverso
il ricorso a supporti telematici che  consentano  il  rispetto  della
segretezza del voto medesimo; 
    b) l'attribuzione del voto plurimo in  relazione  al  numero  dei
dipendenti e all'ammontare del diritto annuale; 
    c) la ripartizione proporzionale per liste e  per  settori  delle
rappresentanze. (12) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e  16
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come  modificate  dal  presente
decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno  successivo
all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e
12, comma 4, della predetta legge".