LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia. (09G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 16-9-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 53.
                  (Delega al Governo per la riforma
              della disciplina in materia di camere di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura)

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo, ai
sensi  dell'articolo  14  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, su
proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  per la riforma della
disciplina  in materia di camere di commercio, industria, artigianato
e   agricoltura,   nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
   a)  riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere
di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  al  fine di
assicurare  uniformita'  e  coerenza  nelle  funzioni  e  nei compiti
esercitati,  nel  rispetto del ripartodi competenze tra lo Stato e le
regioni,  e revisione della disciplina relativa ai segretari generali
delle camere di commercio;
   b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli
organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli
stessi;
   c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative
alla rilevazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni
imprenditoriali,  sindacali  e  delle associazioni di consumatori, ai
fini  della  designazione  dei  componenti  delle stesse nei consigli
camerali;
   d)  valorizzazione  del  ruolo  delle  camere  di  commercio quali
autonomie   funzionali   nello  svolgimento  dei  propri  compiti  di
interesse  generale  per  il  sistema delle imprese nell'ambito delle
economie  locali,  nel contesto del sistema regionale delle autonomie
locali;
   e)  previsione  di limitazioni per la costituzione di nuove camere
di  commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio
economico;
   f)  valorizzazione  e  rafforzamento  del  ruolo  delle  camere di
commercio a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in
materia  di  alternanza  scuola- lavoro e di orientamento al lavoro e
alle professioni;
   g)  miglioramento  degli  assetti  organizzativi in coerenza con i
compiti  assegnati  alle  camere di commercio sul territorio, nonche'
valorizzazione    del    ruolo   dell'Unioncamere   con   conseguente
razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale;
   h)  previsione  che  all'attuazione del presente comma si provveda
nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104))
  3. Il decreto legislativo di cui al comma I e' emanato previa
acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
  4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.