LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 6-12-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
                            (Consiglio). 
 
  1. Il numero dei componenti del consiglio e' determinato in base al
numero delle imprese ed unita' locali  iscritte  nel  registro  delle
imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente: 
    a) sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri; 
    b) oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri. 
  2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri  secondo
le caratteristiche economiche della  circoscrizione  territoriale  di
competenza   in   rappresentanza   dei   settori    dell'agricoltura,
dell'artigianato, delle assicurazioni, del  commercio,  del  credito,
dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni,
del  turismo  e  degli  altri  settori  di  rilevante  interesse  per
l'economia della  circoscrizione  medesima.  Nella  composizione  del
consiglio deve essere assicurata  la  rappresentanza  autonoma  delle
societa' in forma cooperativa. 
  3. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  con  decreto  emanato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
definisce i criteri generali per la ripartizione dei  consiglieri  di
cui  al  comma  2,  sulla  base  della  classificazione  ISTAT  delle
attivita' economiche  e  tenendo  conto  del  numero  delle  imprese,
dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto  di  ogni  settore,
nonche'  dell'ammontare  del  diritto  annuale  versato,   ai   sensi
dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio  dalle  imprese
di ogni settore. Con le stesse modalita' sono apportate le successive
modifiche. 
  4.  Il  numero  dei  consiglieri  in  rappresentanza  dei   settori
dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria  e  del  commercio
deve essere pari  almeno  alla  meta'  dei  componenti  il  consiglio
assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui  al
comma 2. 
  5. Nei settori dell'industria,  del  commercio  e  dell'agricoltura
deve essere assicurata una rappresentanza  autonoma  per  le  piccole
imprese. 
  6. Del  consiglio  fanno  parte  tre  componenti,  di  cui  due  in
rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori  e  delle  associazioni  di  tutela  degli  interessi  dei
consumatori e  degli  utenti  e  uno  in  rappresentanza  dei  liberi
professionisti designato dai presidenti  degli  ordini  professionali
presso la camera di commercio. 
  7. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data
dell'insediamento e  i  suoi  componenti  operano  senza  vincolo  di
mandato ((e possono essere rinnovati per due volte)). (12) 
 
----------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e  16
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come  modificate  dal  presente
decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno  successivo
all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e
12, comma 4, della predetta legge".