LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 8-3-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
          (( (Compiti del responsabile del procedimento) )) 
 
  1. Il responsabile del procedimento: 
    a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita'  i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti  per
l'emanazione del provvedimento; 
    b) accerta di ufficio i fatti,  disponendo  il  compimento  degli
atti all'uopo necessari,  e  adotta  ogni  misura  per  l'adeguato  e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere
il rilascio di  dichiarazioni  e  la  rettifica  di  dichiarazioni  o
istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici  ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
    c) propone l'indizione  o,  avendone  la  competenza,  indice  le
conferenze di servizi di cui all'articolo 14; 
    d) cura le comunicazioni, le  pubblicazioni  e  le  notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti; 
    e) adotta, ove ne abbia la competenza, il  provvedimento  finale,
ovvero trasmette  gli  atti  all'organo  competente  per  l'adozione.
((L'organo competente per l'adozione del  provvedimento  finale,  ove
diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle
risultanze   dell'istruttoria   condotta   dal    responsabile    del
procedimento se non  indicandone  la  motivazione  nel  provvedimento
finale)).