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DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 23

Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0039)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
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Testo in vigore dal:  10-12-2016
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Art. 3

Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal presente decreto legislativo.
2. Entro il termine di cui al comma 1, primo periodo, gli enti di cui al comma 3 adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificate e integrate dal presente decreto legislativo.
3. Gli organi degli enti del sistema camerale italiano già insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica fino alla loro naturale scadenza.
4. Le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo.
5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio.
Le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino all'esaurimento del relativo mandato.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219))
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7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219))
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