DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 23

Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (10G0039)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
Testo in vigore dal: 10-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13,  14,  15  e  16
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come  modificate  dal  presente
decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno  successivo
all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e
12, comma 4, della predetta legge.  Alla  successiva  scadenza  degli
organi gli enti di cui  al  comma  3  avviano  le  procedure  per  la
costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12,  13,  14,
15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  come  modificati  dal
presente decreto legislativo. 
  2. Entro il termine di cui al comma 1, primo periodo, gli  enti  di
cui  al  comma  3  adeguano  i  propri  statuti  e  regolamenti  alle
disposizioni della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come  modificate  e
integrate dal presente decreto legislativo. 
  3. Gli  organi  degli  enti  del  sistema  camerale  italiano  gia'
insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano
in carica fino alla loro naturale scadenza. 
  4. Le incompatibilita', i vincoli, le limitazioni  ed  i  requisiti
previsti dal presente decreto  legislativo  per  i  componenti  degli
organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal  primo  rinnovo
degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo. 
  5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data
di scadenza del termine di cui al comma  1,  primo  periodo,  vengono
completate secondo la disciplina vigente al momento del  loro  avvio.
Le gestioni commissariali in essere alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto proseguono  fino  all'esaurimento  del  relativo
mandato. 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219)).