LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 10-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
                      (Funzioni del consiglio). 
 
  1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di  competenza  previste
dalla legge e  dallo  statuto,  svolge  in  particolare  le  seguenti
funzioni: 
    ((a)  delibera  lo  statuto  e  le  relative   modifiche   ed   i
regolamenti;)) 
    b) elegge tra i  suoi  componenti,  con  distinte  votazioni,  il
presidente e la giunta e nomina i membri del  collegio  dei  revisori
dei conti; 
    c) determina  gli  indirizzi  generali  e  approva  il  programma
pluriennale  di  attivita'  della  camera  di  commercio  ((,  previa
adeguata consultazione delle imprese;)); 
    d)  approva  la  relazione  previsionale  e   programmatica,   il
preventivo  economico  e  il  suo  aggiornamento,  il   bilancio   di
esercizio; 
    e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219)).