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LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
Testo in vigore dal:  10-12-2016
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Art. 11

(Funzioni del consiglio).
1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:
((a) delibera lo statuto e le relative modifiche ed i regolamenti;))

b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;
c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio
((, previa adeguata consultazione delle imprese;))
;
d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
e)
((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219))
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