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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 168

Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare.

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Testo in vigore dal: 1-1-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante la
riforma  della  disciplina  fiscale della previdenza complementare, a
norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Visto l'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il
quale  dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti  legislativi  previsti  dal medesimo articolo 3, nel rispetto
degli  stessi  principi  e  criteri  direttivi  e previo parere delle
competenti   commissioni   parlamentari,   possono   essere   emanate
disposizioni integrative o correttive;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 dicembre 2000;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
Forme pensionistiche collettive operanti e accantonamenti ai fondi di
                       quiescenza e previdenza

  1. Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'articolo 1,
comma  1,  lettera  a), numero 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2000,  n.  47, nel terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  "e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano
operanti dopo due anni".
  2. E' soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 70 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli
accantonamenti   di   quiescenza   e   previdenza,   come  sostituito
dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  f), del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 47.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati   il   valore   e   l'efficacia  degli  atti  qui
          trascritti.

          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
              "Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.".
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,
          conferise  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  47,
          recante  "Riforma della disciplina fiscale della previdenza
          complementare,  a  norma  dell'art. 3 della legge 13 maggio
          1999, n. 133", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57
          del 9 marzo 2000, supplemento ordinario.
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 13 maggio
          1999,   n.   133,   recante  "Disposizioni  in  materia  di
          perequazione,  razionalizzazione  e  federalismo  fiscale",
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 113 del 17 maggio
          1999, supplemento ordinario:
              "Art.  3  (Fondi pensione). - 1. Il Governo e' delegato
          ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi al
          fine  di  riordinare  il  regime  fiscale  delle  forme  di
          previdenza  per  l'erogazione  di trattamenti pensionistici
          complementari   del   sistema   obbligatorio  pubblico,  di
          disciplinare  forme  di  risparmio  individuali vincolate a
          finalita'   previdenziali,  di  modificare  il  trattamento
          fiscale  dei  contratti  di  assicurazione  sulla vita e di
          capitalizzazione,  nonche'  di riordinare il regime fiscale
          del trattamento di fine rapporto e delle altre indennita'.
              2.  Il  riordino  del  regime  fiscale  delle  forme di
          previdenza  per  l'erogazione  di trattamenti pensionistici
          complementari   del   sistema   obbligatorio   pubblico  e'
          informato ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
                a) revisione  della  deduzione fiscale prevista per i
          lavoratori  dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro
          dagli  articoli  10  e 48 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  e  dal  decreto
          legislativo  21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo
          complessivo  di lire 10 milioni, con conseguente incremento
          degli  eventuali  limiti  percentuali vigenti ed estensione
          della  medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di
          redditi   di   lavoro   o   d'impresa,   ivi  compresi  gli
          imprenditori   agricoli   nei  limiti  dei  redditi  agrari
          dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza
          del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui
          sono  fiscalmente  a carico; previsione dell'applicabilita'
          della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci
          lavoratori  e  alle  cooperative  di  produzione  e lavoro,
          qualora   queste   ultime  osservino  in  favore  dei  soci
          lavoratori  stessi le disposizioni contenute nell'art. 2120
          del  codice  civile  in  materia  di  trattamento  di  fine
          rapporto;
                b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione
          previsto  dall'art.  14  del  decreto legislativo 21 aprile
          1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione
          dei  predetti  fondi  alla  disciplina  recata  dal decreto
          legislativo  21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  determinando  il
          risultato   maturato   di  gestione  al  netto  dei  costi;
          possibilita'    di    prevedere   riduzioni   di   aliquota
          dell'imposta  sostitutiva  rispetto  a  quella applicata ai
          citati  organismi  di investimento collettivo; conferma del
          regime  di cui al citato art. 14 del decreto legislativo n.
          124  del  1993  per  i fondi pensione il cui patrimonio sia
          investito in beni immobili, salva la facolta' di modificare
          l'aliquota  in  modo  da  perequare  il  loro trattamento a
          quello previsto per gli altri fondi pensione;
                c) revisione   della   disciplina  delle  prestazioni
          erogate  al  fine di escludere dall'imposizione la parte di
          esse   corrispondente   ai  redditi  gia'  assoggettati  ad
          imposta,  fermo restando il trattamento della residua parte
          come  reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel
          caso  di  prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a
          tassazione separata con i criteri previsti dall'art. 13 del
          decreto  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna
          riduzione,  nel  caso  di  prestazioni  in capitale. Per le
          prestazioni  in  capitale l'esclusione di cui alla presente
          lettera  si  applica a condizione che il loro ammontare non
          sia  superiore  ad un terzo del montante maturato alla data
          di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di
          cui  all'art.  10 del citato decreto legislativo n. 124 del
          1993;
                d) previsione  di  una  disciplina  transitoria per i
          soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla
          data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi di
          attuazione,  volta  a  prevedere l'applicazione delle nuove
          disposizioni  per  le  prestazioni che maturano a decorrere
          dalla  predetta  data.  Nel  caso  in  cui  non  si rendano
          applicabili  i criteri di tassazione di cui alla lettera b)
          sulla  parte  della  posizione  maturata  corrispondente al
          rendimento  finanziario,  il  fondo pensione, al momento di
          accesso  alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di
          cui  alla  lettera  b),  applicando  un apposito fattore di
          rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a
          quella  che  sarebbe derivata se il fondo avesse subi'to la
          tassazione  per  maturazione.  Per  le forme pensionistiche
          complementari  in  regime  di  prestazione definita, per le
          quali  siano  inapplicabili  i criteri di tassazione di cui
          alla  lettera  c) o al precedente periodo, previsione della
          tassazione della intera prestazione.
              3.  La  disciplina  fiscale  delle  forme  di risparmio
          individuale   vincolate   a   finalita'  di  previdenza  e'
          informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
                a) definizione  delle caratteristiche con riferimento
          ai  criteri  stabiliti  dal  decreto  legislativo 21 aprile
          1993,   n.  124;  in  particolare,  previsione  di  vincoli
          all'accantonamento  secondo  i  criteri fissati dall'art. 7
          del  predetto  decreto  legislativo  n.  124  del  1993,  e
          definizione  delle  condizioni di partecipazione in termini
          supplementari  rispetto alla previdenza complementare e con
          le   forme   di   tutela   previste  dal  predetto  decreto
          legislativo  n.  124  del 1993, in coerenza con i princi'pi
          dell'art.  9  del  medesimo  decreto legislativo n. 124 del
          1993; estensione della possibilita' di partecipazione anche
          ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;
                b) assoggettamento    del   risparmio   previdenziale
          tramite  i  fondi  aperti  di  cui  all'art.  9 del decreto
          legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale
          di cui alla lettera c);
                c) fermo restando il limite complessivo di importo di
          cui  alla  lettera  a)  del  comma 2, deducibilita' fiscale
          della  contribuzione;  applicazione  alla  gestione  e alle
          prestazioni  del regime fiscale di cui alle lettere b) e c)
          del comma 2;
                d) definizione  delle  caratteristiche  delle polizze
          vita  con  finalita'  previdenziali,  secondo i princi'pi e
          criteri  di  cui alla lettera a), e loro assoggettamento al
          regime fiscale di cui alla lettera c).
              4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di
          assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e' informata
          ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
                a) esenzione  dall'imposta  di  cui  all'art. 1 della
          tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre
          1961, n. 1216;
                b) conferma  dell'attuale  regime  fiscale in tema di
          detrazione      d'imposta,     prevedendo     eventualmente
          l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del
          trattamento  dei  redditi compresi nei capitali corrisposti
          soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo
          prestazioni per invalidita' grave e premorienza;
                c) estensione  del  regime  di cui alla lettera b) ai
          contratti  aventi  per  oggetto  esclusivo  l'assicurazione
          contro  il  rischio  di  non autosufficienza nel compimento
          degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa
          assicuratrice non abbia facolta' di recesso dal contratto;
                d) previsione,  nel  caso  di  contratti  diversi  da
          quelli  indicati  alle  lettere  b)  e  c)  cui non risulti
          applicabile  la  disciplina  prevista  dal  comma  3, che i
          redditi    compresi    nei   capitali   corrisposti   siano
          assoggettati,    senza   alcuna   riduzione,   ad   imposta
          sostitutiva  con  l'aliquota prevista per la tassazione del
          risultato  delle  gestioni  personali  di  portafoglio, con
          applicazione   di   un   apposito   fattore   di  rettifica
          finalizzato  a  rendere  la tassazione equivalente a quella
          che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subi'to
          la tassazione per maturazione;
                e) possibilita'  di  prevedere, nel caso di contratti
          misti,  una  disciplina  che  tenga  conto  dei  criteri di
          tassazione di cui alle precedenti lettere;
                f) applicazione  della  nuova disciplina ai contratti
          stipulati  successivamente  alla  data di entrata in vigore
          dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.
              5.  Il  riordino  del regime fiscale del trattamento di
          fine  rapporto,  nonche'  delle indennita' e somme indicate
          nella  lettera  a) del comma 1 dell'art. 16 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e'
          informato ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
                a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi
          erogati  secondo  i criteri di cui al comma 2, lettere b) e
          c),  primo  periodo, con possibilita' di prevedere, in caso
          di   rapporti  di  formazione  lavoro  ed  altri  consimili
          rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato, un trattamento
          agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;
                b) previsione  di  una disciplina transitoria volta a
          stabilire   l'applicazione   delle  nuove  disposizioni  ai
          rendimenti  e  alle  prestazioni  che  maturano a decorrere
          dalla  data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
          attuazione del presente comma.
              6.  Nell'ambito dell'attuazione dei princi'pi e criteri
          direttivi  di  cui  al  presente  articolo,  con  i decreti
          legislativi di cui al comma 1 puo' altresi' prevedersi:
                a) la  disciplina  del  trattamento  dell'imposta sul
          valore  aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva
          e  individuale,  tenendo  conto  della  natura  finanziaria
          dell'attivita'  di  gestione,  nel rispetto delle direttive
          comunitarie;
                b) l'armonizzazione  del  trattamento  delle  rendite
          vitalizie,    prevedendo   per   quelle   aventi   funzione
          previdenziale     relative     a     contratti    stipulati
          successivamente  alla data di entrata in vigore dei decreti
          legislativi  di  cui  al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e
          l'applicazione   sul  rendimento  finanziario  dell'imposta
          sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;
                c) l'eventuale   revisione   e   allargamento   delle
          modalita'  di  contribuzione  al  Fondo  di  cui al decreto
          legislativo    16 settembre    1996,   n.   565,   nonche',
          relativamente  ai medesimi destinatari del predetto decreto
          legislativo  n. 565 del 1996, previsione delle modalita' di
          istituzione,   adesione   e  contribuzione  alle  forme  di
          previdenza  complementare  di  cui  al  decreto legislativo
          21 aprile 1993, n. 124;
                d) l'introduzione  di  tutte  le  modifiche  tecniche
          necessarie  a  consentire  la  pienezza  e  semplicita'  di
          applicazione   della   nuova   disciplina,   procedendo  in
          particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto
          legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
                e) il  coordinamento  della  nuova  disciplina con il
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  introducendo  nel  citato  testo  unico  tutte le
          modifiche  necessarie  per attuare detto coordinamento, ivi
          compresa   la   possibilita',   in   caso   di   incapienza
          dell'imposta   dovuta  dall'interessato,  di  fruire  della
          detrazione  d'imposta  di  cui  all'art.  13-bis del citato
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  per  i contributi
          volontari  relativi  a soggetti fiscalmente a carico, e con
          tutte  le  altre  disposizioni  in  materia  di imposte sui
          redditi nonche' con quelle che dispongono la trasformazione
          in   titoli   del   trattamento   di   fine   rapporto,   e
          l'introduzione  della possibilita' di ricomprendere tra gli
          oneri  deducibili  di  cui  all'art.  10 del predetto testo
          unico  i  contributi  previdenziali  versati  a  titolo  di
          prosecuzione volontaria e di riscatto.
              7.   I   decreti   legislativi   di   attuazione  delle
          disposizioni recate dal presente articilo entrano in vigore
          il 1o gennaio 2001. Gli schemi dei decreti legislativi sono
          trasmessi  al  Parlamento, successivamente all'acquisizione
          degli  altri  pareri previsti, per l'espressione del parere
          da   parte  delle  competenti  Commissioni  permanenti.  Le
          Commissioni  si esprimono entro trenta giorni dalla data di
          trasmissione.  Entro  due  anni  dalla  data  di entrata in
          vigore  dei  predetti decreti legislativi, nel rispetto dei
          princi'pi   e   criteri  direttivi  previsti  dal  presente
          articolo  e  previo  parere  delle Commissioni parlamentari
          competenti,  possono essere emanate, con uno o piu' decreti
          legislativi,   disposizioni   integrative   o   correttive.
          L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve
          assicurare  l'assenza  di  oneri aggiuntivi per il bilancio
          dello Stato.".

          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  10  e 70 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte
          sui   redditi",   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario, cosi' come
          modificati dal presente decreto legislativo:
              "Art.   10   (Oneri   deducibili).  -  1.  Dal  reddito
          complessivo  si  deducono,  se  non  sono  deducibili nella
          determinazione   dei   singoli  redditi  che  concorrono  a
          formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
                a) i  canoni,  livelli, censi ed altri oneri gravanti
          sui  redditi  degli  immobili  che  concorrono a formare il
          reddito  complessivo,  compresi  i  contributi  ai consorzi
          obbligatori  per  legge  o  in  dipendenza di provvedimenti
          della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
          contributi agricoli unificati;
                b) le  spese mediche e quelle di assistenza specifica
          necessarie  nei  casi  di  grave e permanente invalidita' o
          menomazione,  sostenute  dai  soggetti indicati nell'art. 3
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste
          a  carico  del  contribuente  anche le spese rimborsate per
          effetto  di  contributi  o di premi di assicurazione da lui
          versati  e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
          che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
          redditi   che   concorrono   a  formarlo;  si  considerano,
          altresi',  rimaste  a  carico  del  contribuente  le  spese
          rimborsate  per  effetto  di  contributi  o  premi che, pur
          essendo  versati  da  altri,  concorrono  a  formare il suo
          reddito;
                c) gli  assegni  periodici corrisposti al coniuge, ad
          esclusione  di  quelli destinati al mantenimento dei figli,
          in  conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva, di
          scioglimento  o annullamento del matrimonio o di cessazione
          dei  suoi  effetti civili, nella misura in cui risultano da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
                d) gli  assegni  periodici  corrisposti  in  forza di
          testamento  o  di  donazione  modale e, nella misura in cui
          risultano  da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
          assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
          433 del codice civile;
                d-bis)  le somme restituite al soggetto erogatore, se
          hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
                e) i   contributi   previdenziali   ed  assistenziali
          versati  in  ottemperanza  a disposizioni di legge, nonche'
          quelli  versati  facoltativamente alla gestione della forma
          pensionistica  obbligatoria  di  appartenenza, ivi compresi
          quelli  per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
          altresi'  deducibili  i  contributi versati al fondo di cui
          all'art.  1  del  decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
          565.  I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
          8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
          limiti ivi stabiliti;
                e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
          complementari  e  i  contributi  e premi versati alle forme
          pensionistiche    individuali,    previste    dal   decreto
          legislativo   21 aprile   1993,  n.  124,  per  un  importo
          complessivamente  non superiore al 12 per cento del reddito
          complessivo  e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se
          alla  formazione del reddito complessivo concorrono redditi
          di  lavoro  dipendente,  relativamente  a  tali  redditi la
          deduzione  compete  per  un  importo  complessivamente  non
          superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme
          pensionistiche  collettive  istituite  ai sensi del decreto
          legislativo  21 aprile  1993,  n. 124, e, comunque, entro i
          predetti  limiti del 12 per cento del reddito complessivo e
          di  10  milioni  di  lire.  La  disposizione  contenuta nel
          precedente  periodo non si applica nel caso in cui la fonte
          istitutiva   sia   costituita  unicamente  da  accordi  tra
          lavoratori, nonche' ai soggetti iscritti entro il 28 aprile
          1993  alle forme pensionistiche complementari che risultano
          istituite  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  e  se  le forme pensionistiche
          collettive  istituite  non siano operanti dopo due anni. Ai
          fini  del computo del predetto limite di lire 10 milioni si
          tiene  conto:  delle quote accantonate dal datore di lavoro
          ai  fondi  di  previdenza  di cui all'art. 70, comma 1; dei
          contributi   versati  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge
          8 agosto  1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo
          stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579.
          Per  le  persone  che  sono  fiscalmente  a carico di altri
          soggetti   non   si   tiene   conto   del  predetto  limite
          percentuale, nonche', nei riguardi del soggetto di cui sono
          a  carico,  della condizione di destinazione delle quote di
          TFR alle forme pensionistiche complementari;
              e-ter)  i  contributi  versati ai fondi integrativi del
          Servizio  sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
          dell'art.  9  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502, e successive modificazioni, per un importo complessivo
          non  superiore a L. 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per
          gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato in lire
          3  milioni,  aumentato  a  L. 3.500.000 per gli anni 2005 e
          2006   e  a  L. 4.000.000  a  decorrere  dal  2007.  Per  i
          contributi  versati  nell'interesse  delle persone indicate
          nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste,
          la  deduzione  spetta  per  l'ammontare  non  dedotto dalle
          persone  stesse,  fermo restando l'importo complessivamente
          stabilito;
                f) le  somme  corrisposte  ai dipendenti, chiamati ad
          adempiere   funzioni   presso  gli  uffici  elettorali,  in
          ottemperanza  alle  disposizioni  dell'art. 119 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
          dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
                g) i  contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
          in  favore  delle  organizzazioni non governative idonee ai
          sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
          un  importo  non  superiore  al  2  per  cento  del reddito
          complessivo dichiarato;
                h) le    indennita'   per   perdita   dell'avviamento
          corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
          di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
          usi diversi da quello di abitazione;
                i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
          di  2  milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
          il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
                l) le  erogazioni  liberali in denaro di cui all'art.
          29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
          21,  comma  1,  della  legge  22 novembre  1988,  n. 517, e
          all'art.  3,  comma  2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
          nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
                l-bis)  il  cinquanta per cento delle spese sostenute
          dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
          adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo
          I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
              2.  Le  spese  di cui alla lettera b) del comma 1, sono
          deducibili  anche  se  sono  state sostenute per le persone
          indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione
          si  applica  altresi'  per gli oneri di cui alla lettera e)
          del  comma  1,  relativamente  alle  persone  indicate  nel
          medesimo  art.  433  del  codice  civile  se  fiscalmente a
          carico.  Sono  altresi'  deducibili,  fino  all'importo  di
          L. 3.000.000,  i  medesimi oneri versati per gli addetti ai
          servizi  domestici  e all'assistenza personale o familiare.
          Per  gli  oneri  di  cui  alla  lettera e-bis) del comma 1,
          sostenuti  nell'interesse  delle persone indicate nell'art.
          12  che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la
          deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
          fermo restando l'importo complessivamente stabilito.
              3.  Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma
          1,  sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5, si
          deducono  dal  reddito  complessivo  dei singoli soci nella
          stessa  proporzione  prevista  nel  medesimo art. 5 ai fini
          della  imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
          deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
          avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
          cui  all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse.
              3-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono  il  reddito  dell'unita' immobiliare adibita ad
          abitazione  principale  e quello delle relative pertinenze,
          si  deduce  un  importo  fino  all'ammontare  della rendita
          catastale  dell'unita'  immobiliare stessa e delle relative
          pertinenze,  rapportato  al  periodo  dell'anno  durante il
          quale  sussiste  tale  destinazione  ed in proporzione alla
          quota   di  possesso  di  detta  unita'  immobiliare.  Sono
          pertinenze  le cose immobili di cui all'art. 817 del codice
          civile,  classificate o classificabili in categorie diverse
          da  quelle  ad  uso  abitativo, destinate ed effettivamente
          utilizzate   in  modo  durevole  a  servizio  delle  unita'
          immobiliari  adibite ad abitazione principale delle persone
          fisiche.  Per abitazione principale si intende quella nella
          quale  la  persona  fisica,  che  la  possiede  a titolo di
          proprieta'  o  altro  diritto  reale,  o  i  suoi familiari
          dimorano  abitualmente. Non si tiene conto della variazione
          della  dimora abituale se dipendente da ricovero permanente
          in  istituti  di  ricovero  o  sanitari,  a  condizione che
          l'unita' immobiliare non risulti locata.".
              "Art. 70 (Accantonamenti di quiescenza e previdenza). -
          1.  Gli  accantonamenti  ai fondi per le indennita' di fine
          rapporto  e ai fondi di previdenza del personale dipendente
          istituiti  ai  sensi  dell'art.  2117 del codice civile, se
          costituiti  in  conti  individuali  dei singoli dipendenti,
          sono   deducibili   nei   limiti   delle   quote   maturate
          nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative
          e  contrattuali  che  regolano  il  rapporto  di lavoro dei
          dipendenti stessi.
              2.  I maggiori  accantonamenti necessari per adeguare i
          fondi  a sopravvenute modificazioni normative e retributive
          sono  deducibili  nell'esercizio dal quale hanno effetto le
          modificazioni  o per quote costanti nell'esercizio stesso e
          nei due successivi.
              2-bis.  E' deducibile un importo non superiore al 3 per
          cento   delle  quote  di  accantonamento  annuale  del  TFR
          destinate   a   forme   pensionistiche   complementari,  se
          accantonato   in   una   speciale  riserva,  designata  con
          riferimento  al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
          che  concorre  a  formare il reddito nell'esercizio e nella
          misura  in  cui  sia  utilizzata  per  scopi  diversi dalla
          copertura  di  perdite  dell'esercizio  o  del  passaggio a
          capitale;  in  tal  caso  si applica l'art. 44, comma 2. Se
          l'esercizio   e'  in  perdita,  la  deduzione  puo'  essere
          effettuata  negli  esercizi  successivi  ma  non  oltre  il
          quinto,  fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente
          maturato.
              3.  Le  disposizioni  dei commi 1 e 2 valgono anche per
          gli   accantonamenti   relativi  alle  indennita'  di  fine
          rapporto  di  cui  alle  lettere  c),  d)  e f) del comma 1
          dell'art. 16.".