stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

note: Entrata in vigore della Legge: 18-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2017)
Testo in vigore dal:  10-12-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

(Fondi pensione).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare il regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, di disciplinare forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, di modificare il trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonché di riordinare il regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità.
2. Il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della deduzione fiscale prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per i datori di lavoro dagli articoli 10 e 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, fino al limite massimo complessivo di lire 10 milioni, con conseguente incremento degli eventuali limiti percentuali vigenti ed estensione della medesima deduzione anche ai soggetti non titolari di redditi di lavoro o d'impresa, ivi compresi gli imprenditori agricoli nei limiti dei redditi agrari dichiarati, eventualmente prevedendo, in caso di incapienza del proprio reddito, la deduzione a favore del soggetto cui sono fiscalmente a carico; previsione dell'applicabilità della disciplina di cui al precedente periodo anche ai soci lavoratori e alle cooperative di produzione e lavoro, qualora queste ultime osservino in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni contenute nell'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto;
b) riforma del trattamento fiscale dei fondi pensione previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, al fine di uniformare i criteri di tassazione dei predetti fondi alla disciplina recata dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, determinando il risultato maturato di gestione al netto dei costi; possibilità di prevedere riduzioni di aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a quella applicata ai citati organismi di investimento collettivo; conferma del regime di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993 per i fondi pensione il cui patrimonio sia investito in beni immobili, salva la facoltà di modificare l'aliquota in modo da perequare il loro trattamento a quello previsto per gli altri fondi pensione;
c) revisione della disciplina delle prestazioni erogate al fine di escludere dall'imposizione la parte di esse corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, fermo restando il trattamento della residua parte come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, nel caso di prestazioni periodiche, e come reddito soggetto a tassazione separata con i criteri previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e senza alcuna riduzione, nel caso di prestazioni in capitale. Per le prestazioni in capitale l'esclusione di cui alla presente lettera si applica a condizione che il loro ammontare non sia superiore ad un terzo del montante maturato alla data di accesso alle prestazioni, salva l'ipotesi di riscatto di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
d) previsione di una disciplina transitoria per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, volta a prevedere l'applicazione delle nuove disposizioni per le prestazioni che maturano a decorrere dalla predetta data. Nel caso in cui non si rendano applicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera b) sulla parte della posizione maturata corrispondente al rendimento finanziario, il fondo pensione, al momento di accesso alla prestazione, liquida l'imposta sostitutiva di cui alla lettera b), applicando un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se il fondo avesse subito la tassazione per maturazione. Per le forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definita, per le quali siano inapplicabili i criteri di tassazione di cui alla lettera c) o al precedente periodo, previsione della tassazione della intera prestazione.
3. La disciplina fiscale delle forme di risparmio individuale vincolate a finalità di previdenza è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle caratteristiche con riferimento ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; in particolare, previsione di vincoli all'accantonamento secondo i criteri fissati dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e definizione delle condizioni di partecipazione in termini supplementari rispetto alla previdenza complementare e con le forme di tutela previste dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, in coerenza con i principi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993; estensione della possibilità di partecipazione anche ai soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa;
b) assoggettamento del risparmio previdenziale tramite i fondi aperti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla disciplina fiscale di cui alla lettera c);
c) fermo restando il limite complessivo di importo di cui alla lettera a) del comma 2, deducibilità fiscale della contribuzione; applicazione alla gestione e alle prestazioni del regime fiscale di cui alle lettere b) e c) del comma 2;
d) definizione delle caratteristiche delle polizze vita con finalità previdenziali, secondo i principi e criteri di cui alla lettera a), e loro assoggettamento al regime fiscale di cui alla lettera c).
4. La modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) esenzione dall'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
b) conferma dell'attuale regime fiscale in tema di detrazione d'imposta, prevedendo eventualmente l'eliminazione del cumulo con i contributi volontari, e del trattamento dei redditi compresi nei capitali corrisposti soltanto nel caso di contratti aventi per oggetto esclusivo prestazioni per invalidità grave e premorienza;
c) estensione del regime di cui alla lettera b) ai contratti aventi per oggetto esclusivo l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a condizione che l'impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso dal contratto;
d) previsione, nel caso di contratti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) cui non risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 3, che i redditi compresi nei capitali corrisposti siano assoggettati, senza alcuna riduzione, ad imposta sostitutiva con l'aliquota prevista per la tassazione del risultato delle gestioni personali di portafoglio, con applicazione di un apposito fattore di rettifica finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se i predetti redditi avessero subito la tassazione per maturazione;
e) possibilità di prevedere, nel caso di contratti misti, una disciplina che tenga conto dei criteri di tassazione di cui alle precedenti lettere;
f) applicazione della nuova disciplina ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.
5. Il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonché delle indennità e somme indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) tassazione dei rendimenti maturati e degli importi erogati secondo i criteri di cui al comma 2, lettere b) e c), primo periodo, con possibilità di prevedere, in caso di rapporti di formazione lavoro ed altri consimili rapporti di lavoro a tempo determinato, un trattamento agevolato tramite l'applicazione di detrazioni d'imposta;
b) previsione di una disciplina transitoria volta a stabilire l'applicazione delle nuove disposizioni ai rendimenti e alle prestazioni che maturano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente comma.
6. Nell'ambito dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, con i decreti legislativi di cui al comma 1 può altresì prevedersi:
a) la disciplina del trattamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernente la previdenza collettiva e individuale, tenendo conto della natura finanziaria dell'attività di gestione, nel rispetto delle direttive comunitarie;
b) l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie, prevedendo per quelle aventi funzione previdenziale relative a contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'esclusione dall'IRPEF e l'applicazione sul rendimento finanziario dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera b) del comma 2;
c) l'eventuale revisione e allargamento delle modalità di contribuzione al Fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, nonché, relativamente ai medesimi destinatari del predetto decreto legislativo n. 565 del 1996, previsione delle modalità di istituzione, adesione e contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
d) l'introduzione di tutte le modifiche tecniche necessarie a consentire la pienezza e semplicità di applicazione della nuova disciplina, procedendo in particolare a coordinare la nuova disciplina con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
e) il coordinamento della nuova disciplina con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie per attuare detto coordinamento, ivi compresa la possibilità, in caso di incapienza dell'imposta dovuta dall'interessato, di fruire della detrazione d'imposta di cui all'articolo 13-bis del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contributi volontari relativi a soggetti fiscalmente a carico, e con tutte le altre disposizioni in materia di imposte sui redditi nonché con quelle che dispongono la trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, e l'introduzione della possibilità di ricomprendere tra gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del predetto testo unico i contributi previdenziali versati a titolo di prosecuzione volontaria e di riscatto.
7. I decreti legislativi di attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo entrano in vigore il
((1° gennaio 2001))
. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.