DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 27-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
        (Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale) 
  1.  Al  fine  di  favorire  l'erogazione  di  forme  di  assistenza
sanitaria integrative  rispetto  a  quelle  assicurate  dal  Servizio
sanitario nazionale e, con queste  comunque  direttamente  integrate,
possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati  a  potenziare
l'erogazione di trattamenti e prestazioni non  comprese  nei  livelli
uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'articolo 1,  definiti
dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi. 
  2. La denominazione dei fondi di cui  al,  presente  articolo  deve
contenere l'indicazione "fondo  integrativo  del  Servizio  sanitario
nazionale".  Tale  denominazione  non  puo'  essere  utilizzata   con
riferimento a fondi istituiti per finalita' diverse. 
  3. Tutti i soggetti  pubblici  e  privati  che  istituiscono  fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad  adottare
politiche di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei  fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti: 
    a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali; 
    b) accordi tra lavoratori autonomi o fra  liberi  professionisti,
promossi dai loro sindacati  o  da  associazioni  di  rilievo  almeno
provinciale; 
    c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali; 
    d) deliberazioni assunte, nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di cui  all'articolo  1,
comma 16, operanti  nei  settori  dell'assistenza  socio-sanitaria  o
dell'assistenza sanitaria; 
    e) deliberazioni assunte, nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti, da societa' di mutuo soccorso riconosciute; 
    f)  atti  assunti  da  altri  soggetti  pubblici  e  privati,   a
condizione che contengano l'esplicita assunzione dell'obbligo di  non
adottare strategie e comportamenti  di  selezione  dei  rischi  o  di
discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti. 
  4. L'ambito di applicazione  dei  fondi  integrativi  del  Servizio
sanitario nazionale e' rappresentato da: 
    a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed
uniformi di assistenza e con questi comunque  integrate,  erogate  da
professionisti e da strutture accreditati; 
    b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale  comprese
nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la  sola  quota
posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per  l'accesso  alle
prestazioni erogate in regime di libera  professione  intramuraria  e
per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta  dell'assistito
di cui all'articolo 1 ,comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n.662; 
    c) prestazioni sociosanitarie erogate  in  strutture  accreditate
residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la  quota
posta a carico dell'assistito. 
  5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese: 
    a)  le  prestazioni  di  medicina  non  convenzionale,  ancorche'
erogate da strutture non accreditate; 
    b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non  a  carico
del Servizio sanitario nazionale; 
    c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non
a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con l'esclusione
dei  programmi  di  tutela  della  salute   odontoiatrica   nell'eta'
evolutiva e dell'assistenza, odontoiatrica e protesica a  determinate
categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilita'. 
    ((c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria  che
non siano a carico del Servizio sanitario nazionale; 
    c-ter) le prestazioni di long term care (LTC)  che  non  siano  a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
    c-quater) le prestazioni sociali finalizzate  al  soddisfacimento
dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del  Servizio
sanitario nazionale, ferma restando l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328)). 
  6. Con decreto del Ministro  della  sanita',  previo  parere  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997 n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale  ai  sensi
del comma 10, sono individuate le prestazioni relative  alle  lettere
a), b) e c) del comma 5, nonche' quelle ricomprese nella  lettera  c)
del comma 4, le quali, in via di prima applicazione,  possono  essere
poste  a  carico  dei  fondi  integrativi  del   Servizio   sanitario
nazionale. 
  7. I  fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario  nazionale  sono
autogestiti.  Essi  possono  essere  affidati  in  gestione  mediante
convenzione, da stipulare con istituzioni  pubbliche  e  private  che
operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno cinque anni,
secondo  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro  della
sanita', da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Le regioni, le province autonome  e  gli
enti locali, in forma singola o associata, possono  partecipare  alla
gestione dei fondi di cui al presente articolo. 
  8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, e' emanato,
su proposta del Ministro della sanita', ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  il  regolamento
contenente  le  disposizioni  relative  all'ordinamento   dei   fondi
integrativi  del  Servizio  sanitario  nazionale.  Detto  regolamento
disciplina: 
    a) le modalita' di costituzione e di scioglimento; 
    b)  la  composizione  degli  organi  di  amministrazione   e   di
controllo; 
    c) le forme e le modalita' di contribuzione; 
    d) i soggetti destinatari dell'assistenza; 
    e)  il  trattamento  e   le   garanzie   riservate   al   singolo
sottoscrittore e al suo nucleo familiare; 
    f)  le  cause  di  decadenza  della   qualificazione   di   fondo
integrativo del Servizio sanitario nazionale. 
  9. La vigilanza sull'attivita' dei fondi integrativi  del  Servizio
sanitario nazionale e' disciplinata  dall'articolo  122  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanita',
senza oneri a carico dello  Stato,  sono  istituiti:  l'anagrafe  dei
fondi  integrativi  del  servizio  sanitario  nazionale,  alla  quale
debbono iscriversi sia  i  fondi  vigilati  dallo  Stato  che  quelli
sottoposti  a   vigilanza   regionale;   l'osservatorio   dei   fondi
integrativi del Servizio  sanitario  nazionale,  ((con  finalita'  di
studio e  ricerca  sul  complesso  delle  attivita'  delle  forme  di
assistenza complementare e sulle relative modalita' di funzionamento,
la cui organizzazione e il cui funzionamento  sono  disciplinati  con
apposito decreto del Ministro della salute)). 
  ((9-bis. Al Ministero della salute e' inoltre assegnata la funzione
di monitoraggio delle attivita'  svolte  dai  fondi  integrativi  del
Servizio sanitario nazionale nonche' dagli enti, dalle casse e  dalle
societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini  assistenziali,
di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.
A tal fine  ciascun  soggetto  interessato  invia  periodicamente  al
Ministero della salute i dati aggregati relativi  al  numero  e  alle
tipologie dei  propri  iscritti,  al  numero  e  alle  tipologie  dei
beneficiari delle prestazioni nonche' ai volumi e alle  tipologie  di
prestazioni complessivamente  erogate,  distinte  tra  prestazioni  a
carattere  sanitario,  prestazioni   a   carattere   socio-sanitario,
prestazioni a carattere  sociale  ed  altre  tipologie,  nelle  forme
indicate con apposito decreto del Ministro della salute)). 
  10. Le disposizioni del presente articolo acquistano  efficacia  al
momento dell'entrata  in  vigore  della  disciplina  del  trattamento
fiscale dei fondi ivi previsti, ai sensi dell'articolo 10,  comma  1,
della legge 13 maggio 1999, n.133.