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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1998, n. 490

Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-2-1999
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 4-2-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  3,  comma  134, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  come  modificato  dall'articolo  21,  comma  3,  della legge 23
dicembre  1998,  n.  448,  recante delega al Governo ad emanare uno o
piu'   decreti   legislativi  in  materia  di  semplificazione  degli
adempimenti dei contribuenti;
  Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
  Visto  il  decreto  legislativo 23 marzo 1998, n. 56, con il quale,
tra l'altro, sono state dettate disposizioni integrative e correttive
del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1998, n.
314;
  Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il  quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei  decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge
n.  662  del  1996,  nel  rispetto  degli  stessi  principi e criteri
direttivi  e  previo  parere della commissione di cui al comma 13 del
medesimo  articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative
o correttive con uno o piu' decreti legislativi;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 1998;
  Acquisito  il  parere  della  commissione  parlamentare istituita a
norma  dell'articolo  3,  comma  13,  della predetta legge n. 662 del
1996;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1998;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
      Riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale
  1.  Nel  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' aggiunto, in
fine, il seguente capo:
                               "Capo V
                       DISPOSIZIONI IN MATERIA
                        DI ASSISTENZA FISCALE
  Art.  32  (Soggetti  abilitati  alla  costituzione  dei  centri  di
assistenza  fiscale). - 1. I centri di assistenza fiscale, di seguito
denominati   ''Centri'',   possono  essere  costituiti  dai  seguenti
soggetti:
    a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti
nel  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del lavoro, istituite da
almeno dieci anni;
    b)   associazioni   sindacali   di  categoria  fra  imprenditori,
istituite  da  almeno  dieci  anni,  diverse da quelle indicate nella
lettera  a)  se,  con  decreto  del  Ministero  delle  finanze, ne e'
riconosciuta  la  rilevanza nazionale con riferimento al numero degli
associati,  almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria,  iscritti  negli  appositi registri tenuti dalla camera di
commercio,  nonche'  all'esistenza di strutture organizzate in almeno
30 province;
    c)  organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere
a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;
    d)   organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori  dipendenti  e
pensionati  od  organizzazioni  territoriali da esse delegate, aventi
complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
    e)  sostituti  di  cui all'articolo 23 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni,    aventi    complessivamente   almeno   cinquantamila
dipendenti;
    f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato
riconosciuti  ai  sensi  del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  29  luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno
cinquantamila aderenti.
  Art.  33  (Requisiti  soggettivi)  .  - 1. I centri sono costituiti
nella  forma  di  societa'  di capitali. L'oggetto sociale dei centri
prevede  lo  svolgimento delle attivita' di assistenza fiscale di cui
all'articolo 34.
  2.  I  centri  designano  uno  o  piu' responsabili dell'assistenza
fiscale  da  individuare  tra  gli  iscritti  nell'albo  dei  dottori
commercialisti  o  in  quello  dei  ragionieri liberi professionisti,
anche assunti con rapporto di lavoro subordinato.
  3.  I  centri  svolgono  attivita'  di  assistenza  fiscale  previa
autorizzazione del Ministero delle finanze.
  Art.  34  (Attivita'). - 1. I centri costituiti dai soggetti di cui
alle  lettere  a),  b)  e  c)  del  comma l dell'articolo 32 prestano
l'assistenza  fiscale  alle  imprese.  Sono  escluse  dall'assistenza
fiscale  le  imprese  soggette  all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche  tenute alla nomina del collegio sindacale, nonche' quelle
alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi
di  settore  diverse  dalle societa' cooperative e loro consorzi che,
unitamente  ai  propri  soci,  fanno  riferimento  alle  associazioni
nazionali  riconosciute  in  base  al  decreto  legislativo  del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
  2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f)
del  comma  l  dell'articolo  32  prestano  l'assistenza  fiscale nei
confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo
e  d'impresa  di  cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3.  I  centri  prestano  assistenza  fiscale ai contribuenti che la
richiedono e, in particolare:
    a) elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonche'
curano gli ulteriori adempimenti tributari;
    b) redigono le scritture contabili;
    c) verificano la conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni
alla relativa documentazione;
    d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata
e del prospetto di liquidazione delle imposte;
    e)  comunicano  ai  sostituti d'imposta il risultato finale delle
dichiarazioni  stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in
sede di ritenuta d'acconto;
    f)  inviano  all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei
redditi  e  le  scelte  ai  fini  della  destinazione dell'otto e del
quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari
dei  redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli
46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennita'
percepite  dai  membri  del  Parlamento europeo, e l) del testo unico
delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, nonche' dei redditi indicati
all'articolo  49,  comma  2,  lettera a), del medesimo testo unico, i
centri  costituiti  dai  soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del
comma  1  dell'articolo 32, svolgono le attivita' di cui alle lettere
da c) a f) del comma 3.
  Art.   35   (Responsabili   dei   centri).  -  1.  Il  responsabile
dell'assistenza  fiscale  dei  centri  costituiti dai soggetti di cui
all'articolo  32,  comma  1,  lettere  a),  b) e c), su richiesta del
contribuente:
    a)  rilascia un visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni
predisposte   dal   centro,   alla  relativa  documentazione  e  alle
risultanze  delle  scritture contabili, nonche' di queste ultime alla
relativa documentazione contabile;
    b)   assevera   che  gli  elementi  contabili  ed  extracontabili
comunicati   all'amministrazione  finanziaria  e  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore  corrispondono  a quelli
risultanti  dalle  scritture  contabili  e  da  altra  documentazione
idonea.
  2.  Il  responsabile  dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f):
    a)   rilascia,   su  richiesta  del  contribuente,  un  visto  di
conformita'  dei  dati  delle  dichiarazioni  unificate alla relativa
documentazione;
    b) rilascia, a seguito della attivita' di cui alla lettera c) del
comma  3  dell'articolo  34, un visto di conformita' dei dati esposti
nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
  3.  I  soggetti  indicati  alle  lettere  a)  e  b),  del  comma  3
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998,   n.   322,   abilitati   alla  trasmissione  telematica  delle
dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di
conformita'  e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del
presente   articolo   relativamente   alle   dichiarazioni   da  loro
predisposte.
  Art.  36  (Certificazione  tributaria).  -  1. I revisori contabili
iscritti  negli  albi  dei  dottori  commercialisti, dei ragionieri e
periti  commerciali  e dei consulenti del lavoro che hanno esercitato
la  professione  per  almeno  cinque anni possono effettuare, ai soli
fini  fiscali,  la  certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei
contribuenti  titolari di redditi d'impresa in regime di contabilita'
ordinaria,  anche  per  opzione, sempreche' hanno tenuto le scritture
contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui
si riferisce la certificazione.
  2. La certificazione tributaria puo' essere rilasciata a condizione
che  nei  confronti  del  medesimo  contribuente siano stati altresi'
rilasciati  il  visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1,
lettera  a), e, qualora siano applicabili le disposizioni concernenti
gli  studi  di  settore, l'asseverazione di cui alla lettera b) dello
stesso  comma  1  dell'articolo  35  e  il  soggetto incaricato abbia
accertato l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed
eseguito  gli  adempimenti,  i  controlli  e  le  attivita'  indicati
annualmente con decreto del Ministro delle finanze.
  3.  Per  le dichiarazioni relative a periodi di imposta per i quali
e' stata rilasciata una certificazione tributaria regolare:
    a)  non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 39,
secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  e  55  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  in  materia di accertamenti
induttivi;
    b)  gli  accertamenti  basati  sugli  studi  di  settore  di  cui
all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono notificati, a
pena  di  decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello in cui le dichiarazioni sono state presentate;
    c) in caso di ricorso contro l'atto di accertamento, le imposte o
le   maggiori  imposte,  unitamente  ai  relativi  interessi  e  alle
sanzioni, sono iscritte a ruolo secondo i criteri di cui all'articolo
68, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ed all'articolo
19  del  decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 472, concernenti,
rispettivamente   il   pagamento   dei   tributi   e  delle  sanzioni
amministrative  tributarie  in pendenza di giudizio, dopo la sentenza
della  commissione tributaria provinciale. Restano, comunque, fermi i
criteri  indicati  nell'articolo  15 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  se  la rettifica riguarda
esclusivamente redditi non oggetto della certificazione tributaria.
  Art. 37 (Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta). - 1.
I sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e
47,  comma  1,  lettere  a),  d), g), con esclusione delle indennita'
percepite  dai  membri  del parlamento europeo, e l), del testo unico
delle  imposte  sui  redditi, approvato con il decreto del Presidente
della   Repubblica   22  dicembre  1986,  n.  917,  possono  prestare
assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti.
  2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale:
    a)  ricevono  le  dichiarazioni  e  le schede per la scelta della
destinazione  del  quattro  e  dell'otto  per  mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche;
    b) elaborano le dichiarazioni;
    c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata
e del prospetto di liquidazione delle imposte;
    d)  effettuano  le  operazioni  di  conguaglio da eseguire con le
modalita' di cui al comma 7;
    e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte.
  3.  I  sostituti  che non prestano assistenza fiscale consentono in
ogni  caso  ai  centri l'attivita' di raccolta degli atti e documenti
necessari  per l'attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3
dell'articolo 34.
  4.  I  sostituti  d'imposta  tengono  conto del risultato contabile
delle  dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri. Il debito, per
saldo   e   acconto,   o  il  credito  risultante  dai  prospetti  di
liquidazione  delle  imposte e' rispettivamente aggiunto o detratto a
carico  delle  ritenute  d'acconto  relative  al periodo d'imposta in
corso al momento della presentazione della dichiarazione.
  Art.  38  (Compensi).  -  1.  Per  le  attivita'  di cui al comma 4
dell'articolo 34, ai centri spetta un compenso, a carico del bilancio
dello  Stato,  di  lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e
trasmessa. Le modalita' di corresponsione dei compensi sono stabilite
con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  2.  Per  le  attivita'  di  assistenza  fiscale,  di cui al comma 2
dell'articolo  37, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico
del  bilancio  dello  Stato di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione
elaborata e trasmessa, da corrispondere a fronte di minori versamenti
di  ritenute  fiscali  operate  sui  redditi erogati. Nessun compenso
spetta  ai  sostituti per le attivita' di cui al comma 4 del predetto
articolo 37. I predetti compensi non costituiscono corrispettivi agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
  3.  La  misura  dei  compensi  previsti  nel  presente  articolo e'
adeguata  ogni  anno,  con  decreto  del  Ministero delle finanze, di
concerto   con   il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, con l'applicazione di una percentuale pari
alla  variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  e  di  impiegati  accertata  dall'Istat,  rilevata  nell'anno
precedente.
  Art.  39  (Sanzioni).  -  1. Salvo che il fatto costituisca reato e
ferma  restando  l'irrogazione  delle  sanzioni  per le violazioni di
norme tributarie:
    a)  ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto
di  conformita',  ovvero  l'asseverazione,  infedele  si  applica, la
sanzione   amministrativa  da  lire  cinquecentomila  a  lire  cinque
milioni.   In  caso  di  ripetute  violazioni  ovvero  di  violazioni
particolarmente  gravi ai predetti soggetti e' inibita la facolta' di
rilasciare   il  visto  di  conformita'  ovvero  l'asseverazione;  si
considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della
suddetta sanzione;
    b)  al  professionista che rilascia una certificazione tributaria
di   cui   all'articolo   36   infedele,   si   applica  la  sanzione
amministrativa  da  lire  un milione a lire dieci milioni. In caso di
accertamento  di  tre  distinte  violazioni  commesse nel corso di un
biennio,  e'  disposta la sospensione dalla facolta' di rilasciare la
certificazione  tributaria  per  un  periodo  da  uno  a tre anni. La
medesima  facolta'  e'  inibita  in caso di accertamento di ulteriori
violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita'; si considera
violazione  particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione.
  2.  Le  sanzioni  previste  dalle  lettere a) e b) del comma 1 sono
irrogate  con  provvedimento  della direzione regionale delle entrate
competente  in  ragione  del  domicilio  fiscale  del trasgressore. I
provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza
dei  soggetti  che  hanno  commesso  la  violazione  per  l'eventuale
adozione di ulteriori provvedimenti.
  3.  In  caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo
37,  commi  2  e  4,  ai  sostituti di imposta si applica la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
  4.  L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di  assistenza
fiscale  di  cui  all'articolo  33,  comma 3, e' revocata quando sono
commesse  gravi  e  ripetute  violazioni  di norme tributarie e delle
disposizioni  di  cui  agli  articoli  34  e  35,  nonche' quando gli
elementi  forniti  all'amministrazione  finanziaria risultano falsi o
incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente; nei
casi di particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare.
  Art.  40  (Disposizioni  di  attuazione).  -  1.  Il Ministro delle
finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:
    a)   i  criteri  e  le  condizioni  per  il  rilascio  ai  centri
dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo
34,  per  la  loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento
delle  quote  o  delle  azioni, che deve in ogni caso essere posto in
essere  tra  i  soggetti  autorizzati  alla  costituzione  dei centri
stessi,  i  poteri divigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione
finanziaria;
    b) le modalita' per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei
rimborsi  per i contribuenti nei cui confronti e' stato rilasciato il
visto  e  l'asseverazione  di  cui  ai  commi 1 e 2 dell'articolo 35,
ovvero  e'  stata effettuata la certificazione ai sensi dell'articolo
36,  tenendo  conto,  in  particolare, del tipo di assistenza fiscale
prestata  ai  predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle
scritture contabili;
    c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti
in relazione al rilascio del visto di conformita', dell'asseverazione
e   della  certificazione  tributaria  secondo  le  disposizioni  del
presente capo commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti;
    d)  ulteriori  disposizioni  attuative  di  quanto  previsto  nel
presente capo.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni ufficiali  della Repubblica e sulle
          pubblicazioni  ufficiali    delle  Repubblica     italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28   dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la  lettura    delle    disposizioni  di
          legge    modificate   o alle  quali  e' operato il  rinvio.
          Restano invariati   il valore e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    L'art. 76  della Costituzione  disciplina la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            - Si riporta il testo dell'art. 3,  commi 13, 17  e  134,
          della  legge  23 dicembre   1996, n.   662, come modificato
          dalla legge  23 dicembre 1998, n. 448:
            "13. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
          della  presente legge   nella    Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica     italiana,   e' istituita  una    commissione
          composta    da  quindici  senatori    e  quindici deputati,
          nominati  rispettivamente dal  Presidente del  Senato della
          Repubblica  e    dal Presidente della   Camera dei deputati
          nel rispetto della  proporzione esistente   tra i    gruppi
          parlamentari,    sulla  base  delle designazioni dei gruppi
          medesimi".
            "17. Entro  due anni dalla  data di   entrata  in  vigore
          dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi
          e  criteri  direttivi e previo parere  della commissione di
          cui al comma 13,  possono essere emanate, con  uno  o  piu'
          decreti    legislativi,    disposizioni    integrative    o
          correttive".
            "134.  Il  Governo  e'   delegato   ad emanare   uno    o
          piu'    decreti  legislativi      contenenti   disposizioni
          volte  a   semplificare  gli adempimenti dei  contribuenti,
          a modernizzare il  sistema di gestione delle  dichiarazioni
          e  a   riorganizzare  il  lavoro  degli  uffici finanziari,
          in  modo  da  assicurare,  ove   possibile,   la   gestione
          unitaria  delle posizioni  dei singoli  contribuenti, sulla
          base dei seguenti principi e criteri direttivi:
            a)    semplificazione  della   normativa   concernente le
          dichiarazioni delle  imposte sui  redditi e    dell'imposta
          sul    valore aggiunto,  in relazione    alle    specifiche
          esigenze   organizzative     e    alle caratteristiche  dei
          soggetti passivi, al fine di:
            1)  unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta
          sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;
            2) includere la  dichiarazione del sostituto di  imposta,
          che abbia non piu'  di dieci dipendenti   o  collaboratori,
          in una  sezione della dichiarazione dei redditi;
            3)    unificare per  le dichiarazioni  di  cui ai  numeri
          1)   e 2)   i  termini  e  le  modalita'  di  liquidazione,
          riscossione e accertamento;
            b)  unificazione dei criteri di determinazione delle basi
          imponibili  fiscali    e    di    queste     con     quelle
          contributive      e      delle      relative  procedure  di
          liquidazione, riscossione,  accertamento    e  contenzioso;
          effettuazione  di    versamenti  unitari,    anche in unica
          soluzione, con eventuale compensazione,  in relazione  alle
          esigenze     organizzative  e  alle    caratteristiche  dei
          soggetti passivi,   delle partite   attive e  passive,  con
          ripartizione    del  gettito tra gli enti  a cura dell'ente
          percettore; istituzione    di  una  commissione,  nominata,
          entro  un  mese  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge, con decreto del Ministro delle finanze,  di
          concerto con i Ministri del  tesoro e del lavoro   e  della
          previdenza     sociale,   presieduta     da    uno      dei
          Sottosegretari  di    Stato del Ministero  delle finanze, e
          composta da otto membri,  di cui sei    rappresentanti  dei
          Ministeri    suddetti,  uno esperto di diritto tributario e
          uno esperto in materia previdenziale;  attribuzione    alla
          commissione  del  compito  di formulare  proposte, entro il
          30    giugno  1997,  in  ordine  a  quanto   previsto dalla
          presente lettera;
            c)   possibilita'    di  prevedere   la  segnalazione,  a
          cura  del concessionario  della  riscossione,   nell'ambito
          della  procedura  di conto fiscale, del  mancato versamento
          da  parte  di contribuenti che, con continuita', effettuano
          il versamento di ritenute fiscali;
            d) presentazione delle  dichiarazioni di cui alla lettera
          a) e  dei  relativi  allegati  a  mezzo  di  modalita'  che
          consentano:
            1)    una   rapida    acquisizione  dei  dati  da   parte
          del  sistema informativo,   nel termine   massimo   di  sei
          mesi dalla  presentazione stessa;
            2)  l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito e'
          comunicato al contribuente   per consentire  una  immediata
          regolarizzazione  degli  aspetti    formali,  per   evitare
          la   reiterazione    di   errori     e comportamenti    non
          corretti  e per  effettuare  tempestivamente  gli eventuali
          rimborsi;
               3) (abrogato);
            4)    l'utilizzazione    di    strutture intermedie   tra
          contribuente  e amministrazione   finanziaria    prevedendo
          per   gli   imprenditori   un maggiore  ricorso  ai  centri
          autorizzati di  assistenza  fiscale   e l'intervento  delle
          associazioni  di  categoria  per i propri associati e degli
          studi professionali  per  i propri  clienti;  l'adeguamento
          al  nuovo   sistema  della  disciplina   degli  adempimenti
          demandati  ai predetti    soggetti  e    delle     relative
          responsabilita',    nonche' dell'obbligo di  sottoscrizione
          delle  dichiarazioni e  degli effetti dell'omissione  della
          sottoscrizione stessa;
            5)  l'utilizzo   del sistema bancario  per i contribuenti
          che  non si avvalgano delle procedure sopra indicate;
            6)  la  progressiva    utilizzazione   delle    procedure
          telematiche, prevedendone l'obbligo  per i  predetti centri
          di    assistenza  fiscale  per    i dipendenti   e   per le
          imprese,   per       i       commercialisti,   per        i
          professionistiabilitati, per  le associazioni  di categoria
          e   per il sistema bancario in relazione alle dichiarazioni
          ad essi  presentate  e  per  le  societa'  di  capitali  in
          relazione alle proprie dichiarazioni;
            e)  razionalizzazione  delle modalita' di esecuzione  dei
          versamenti attraverso  l'adozione di  mezzi  di   pagamento
          diversificati,    quali  bonifici   bancari,     carte   di
          credito    e      assegni;    previsione    di   versamenti
          rateizzati  mensili   o  bimestrali  con l'applicazione  di
          interessi e revisione  delle modalita' di acquisizione,  da
          parte del sistema  informativo, dei  dati dei    versamenti
          autoliquidati,    anche attraverso procedure   telematiche,
          per rendere coerente  e tempestivo il controllo  automatico
          delle dichiarazioni;
            f)  previsione   di un sistema  di versamenti unitari  da
          effettuare,  per  i  tributi  determinati      direttamente
          dall'ente  impositore,  tramite  la  comunicazione    di un
          avviso recante la   somma  dovuta    per  ciascun  tributo;
          graduale  estensione  di   tale  sistema  anche  a  tributi
          spettanti   a   diversi   enti  impositori, con  previsione
          per  l'ente percettore  dell'obbligo  di   provvedere  alla
          redistribuzione      del   gettito  tra     i  destinatari;
          istituzione di   una commissione nominata,  entro  un  mese
          dalla  data di entrata in vigore  della presente legge, con
          decreto  del Ministro delle  finanze, di concerto  con    i
          Ministri del tesoro  e dell'interno, presieduta  da uno dei
          Sottosegretari  di  Stato  del  Ministero   delle finanze e
          composta da otto  membri, di cui tre  rappresentanti    dei
          Ministeri  suddetti, uno  rappresentante delle regioni, uno
          rappresentante dell'Unione   delle province  d'Italia,  uno
          rappresentante  dell'Associazione  nazionale  dei    comuni
          italiani e due esperti di diritto tributario e  di  finanza
          locale;  attribuzione  alla  commissione  del    compito di
          stabilire,  entro  il    30  giugno    1997,  le  modalita'
          attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi
          regionali   e   locali   e  da  estendere  progressivamente
          ai   tributi erariali   di importo   predefinito    e    ai
          contributi;  individuazione, entro il predetto  termine, da
          parte  della    commissione,  dei  soggetti destinatari dei
          singoli versamenti,    tenuto  conto  della    esigenza  di
          ridurre    i costi   di   riscossione  e di  migliorare  la
          qualita'  del servizio;
            g)  utilizzazione  di  procedure  telematiche   per   gli
          adempimenti   degli  uffici    finanziari  al    fine    di
          semplificare  e  di unificare,  anche previa    definizione
          di  un  codice unico  identificativo,  tutte  le operazioni
          di  competenza in materia immobiliare, nonche' le modalita'
          di  pagamento; armonizzazione  e   autoliquidazione   delle
          imposte   di registro, ipotecaria  e catastale, di  bollo e
          degli altri  tributi e diritti collegati;    determinazione
          dell'imponibile  degli   immobili su base catastale dopo la
          definizione  delle nuove rendite, ad eccezione dei  terreni
          per i  quali  gli   strumenti urbanistici   prevedono    la
          destinazione edificatoria  e dei  fabbricati non  ultimati;
          revisione  della  disciplina   dei procedimenti   tributari
          riguardanti  le materie sopra  indicate  al  fine  del loro
          migliore  coordinamento  con  le innovazioni introdotte;
            h)  razionalizzazione  delle  sanzioni    connesse   alle
          violazioni   degli   adempimenti  di  cui  alle  precedenti
          lettere;
            i)   semplificazione,   anche   mediante    utilizzazione
          esclusiva    di procedure  automatizzate,  del  sistema dei
          rimborsi  relativi  alle imposte sui  redditi,  all'imposta
          sul    valore aggiunto, alle  tasse e alle  altre   imposte
          indirette    sugli    affari,      con     facolta'     per
          l'amministrazione   finanziaria   di  chiedere,    fino  al
          termine    di  decadenza  per     l'esercizio   dell'azione
          accertatrice,   idonee garanzie in   relazione  all'entita'
          della  somma   da  rimborsare   e  alla solvibilita'    del
          contribuente.   Sono  altresi'   disciplinate  le modalita'
          con   le  quali l'amministrazione  finanziaria  effettua  i
          controlli  relativi ai  rimborsi  di imposta  eseguiti  con
          procedure automatizzate;
            l)  revisione  della  composizione dei comitati tributari
          regionali di cui   all'art. 8   della legge   29    ottobre
          1991,    n.  358,    al  fine    di  garantire  un'adeguata
          rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti
          comitati di  compiti propositivi; istituzione    presso  il
          Ministero    delle    finanze   di  un  analogo   organismo
          con  compiti consultivi e propositivi;
            m) in occasione  di rimborsi di crediti IRPEF   richiesti
          da  coniugi  con   dichiarazione congiunta,  previsione  di
          un rimborso  personale intestato  singolarmente a   ciascun
          coniuge,   se     nel  frattempo     sono  sopraggiunti  la
          separazione legale o il divorzio".
            -  Il  decreto  legislativo  n.   241  del   1997   reca:
          "Norme    di  semplificazione    degli    adempimenti   dei
          contribuenti   in   sede   di dichiarazione dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni"  ed e' pubblicato nel  supplemento ordinario
          alla Gazzetta  Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997.
            -  Il  decreto  legislativo   n. 56   del   1998    reca:
          "Disposizioni  integrative    e  correttive   dei   decreti
          legislativi  emanati a  norma dell'art. 3,  commi 19,   66,
          134,    138, da 143   a 149  e 151,  e 162, lettere a), b),
          c),  d) ed f), della legge 23  dicembre 1996, n. 662" ed e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  70  del  25  marzo
          1998.
            -  Il decreto del Presidente della  Repubblica n. 600 del
          1973  reca:    "Disposizioni    comuni  in     materia   di
          accertamento delle  imposte sui redditi"  ed e'  pubblicato
          nella  Gazzatta Ufficiale  n. 268  del 16 ottobre 1973.
            -  Il    decreto  legislativo   n. 314   del 1997   reca:
          "Armonizzazione,  razionalizzazione    e    semplificazione
          delle  disposizioni   fiscali  e previdenziali  concernenti
          i   redditi   di lavoro    dipendente    e    dei  relativi
          adempimenti   da  parte  dei    datori  di  lavoro"  ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre
          1997.
           Note all'art. 1:
            A)   Disposizioni  richiamate    all'art.  32,    novella
          aggiuntiva,  del decreto legislativo n. 241 del 1997:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  600    del  1973,   come
          modificato    dal  decreto  legislativo n. 314/1997 e dalla
          legge n. 449 del 1997:
            "Art. 7 (Ritenuta sui redditi di   lavoro dipendente).  -
          1.  Gli enti e le societa'  indicati nell'art. 87, comma 1,
          del  testo unico delle imposte   sui    redditi,  approvato
          con  decreto  del Presidente  della Repubblica  22 dicembre
          1986,    n.  917,   le   societa' e   associazioni indicate
          nell'art.   5 del predetto   testo  unico  e  le    persone
          fisiche  che  esercitano  imprese  commerciali,  ai   sensi
          dell'art. 51 del citato testo unico,   o imprese  agricole,
          le  persone  fisiche    che  esercitano  arti e professioni
          nonche' il condominio quale sostituto  d'imposta,  i  quali
          corrispondono    somme e valori   di cui all'art. 48  dello
          stesso   testo  unico,     devono  operare    all'atto  del
          pagamento una  ritenuta a titolo  di acconto   dell'imposta
          sul   reddito      delle   persone     fisiche  dovuta  dai
          percipienti, con obbligo di  rivalsa. Nel caso in   cui  la
          ritenuta   da  operare  sui  predetti    valori  non  trovi
          capienza, in tutto o in  parte, sui  contestuali  pagamenti
          in    denaro,  il    sostituito  e'  tenuto  a  versare  al
          sostituto  l'importo  corrispondente  all'ammontare   della
          ritenuta.
             2. La ritenuta da operare e' determinata:
            a)    sulla    parte   imponibile   delle   somme e   dei
          valori,  di  cui all'articolo 48 del  testo  unico    delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  esclusi  quelli
          indicati  alle successive   lettere b) e c), corrisposti in
          ciascun periodo di paga,  con le aliquote dell'imposta  sul
          reddito  delle     persone   fisiche,    ragguagliando   al
          periodo  di   paga  i corrispondenti  scaglioni   annui  di
          reddito  ed    effettuando   le detrazioni  previste  negli
          articoli  12  e 13, del   citato testo unico, rapportate al
          periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e  13
          del  citato  testo unico  sono effettuate se il percipiente
          dichiara di  avervi  diritto,    indica  le  condizioni  di
          spettanza  e    si  impegna a comunicare tempestivamente le
          eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
          i periodi di imposta successivi;
            b) sulle mensilita' aggiuntive  e    sui  compensi  della
          stessa natura, con  le  aliquote dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone      fisiche,   ragguagliando   a   mese  i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
            c)  sugli    emolumenti  arretrati  relativi    ad   anni
          precedenti  di cui all'art.  16, comma  1, lettera  b), del
          citato  testo    unico, con   i criteri di cui all'art. 18,
          dello  stesso   testo   unico,   intendendo   per   reddito
          complessivo    netto  l'ammontare  globale dei   redditi di
          lavoro  dipendente    corrisposti    dal    sostituto    al
          sostituito  nel  biennio precedente;
            d)  sulla  parte  imponibile  del    trattamento  di fine
          rapporto e delle indennita'  equipollenti e   delle   altre
          indennita'    e    somme di   cui all'art.   16, comma   1,
          lettera a),  del citato  testo  unico con  i criteri di cui
          all'art. 17 dello stesso testo unico;
            e) sulla parte imponibile delle somme   e dei  valori  di
          cui  all'art.   48  del citato  testo  unico,  non compresi
          nell'art.  16, comma  1, lettera  a), dello   stesso  testo
          unico, corrisposti  agli eredi  del lavoratore  dipendente,
          con   l'aliquota   stabilita  per    il  primo scaglione di
          reddito.
            3. I soggetti  indicati nel comma  1  devono  effettuare,
          entro  il  28  febbraio dell'anno successivo  e, in caso di
          cessazione  del  rapporto  di  lavoro,    alla  data     di
          cessazione,  il   conguaglio tra  le ritenute operate sulle
          somme e i valori di  cui alle lettere a) e b) del comma  2,
          nonche'  sui  compensi e le  indennita' di cui all'art. 47,
          comma  1,  lettera  b), del testo unico   delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del    Presidente  della
          Repubblica  22    dicembre  1986,    n.  917, comunicati al
          sostituto  entro il 12 gennaio    dell'anno  successivo,  e
          l'imposta   dovuta   sull'ammontare      complessivo  degli
          emolumenti stessi, tenendo  conto delle  detrazioni di  cui
          agli  articoli 12  e 13  del citato  testo unico,   e    di
          quelle  eventualmente  spettanti a  norma dell'art.  13-bis
          dello    stesso testo  unico per  oneri a  fronte dei quali
          il   datore   di    lavoro   ha   effettuato    trattenute,
          nonche', limitatamente agli  oneri di cui  alle lettere  c)
          e f)  dello stesso articolo, per erogazioni  in conformita'
          a  contratti    collettivi  o  ad accordi   e   regolamenti
          aziendali.   In  caso  di  incapienza  delle retribuzioni a
          subire il   prelievo delle imposte   dovute  in    sede  di
          conguaglio  di  fine  anno  entro  il 28 febbraio dell'anno
          successivo, il sostituito  puo' dichiarare   per   iscritto
          al  sostituto di  volergli versare l'importo corrispondente
          alle  ritenute  ancora  dovute, ovvero, di  autorizzarlo  a
          effettuare  il  prelievo  sulle retribuzioni   dei  periodi
          di   paga   successivi   al secondo  dello  stesso  periodo
          di imposta.  Sugli    importi  di  cui    e'  differito  il
          pagamento    si  applica  l'interesse in ragione dell'1 per
          cento mensile, che e' trattenuto e versato nei termini    e
          con  le  modalita' previste per  le somme cui si riferisce.
          L'importo che  al termine  del periodo  d'imposta non    e'
          stato   trattenuto   per   cessazione   del   rapporto   di
          lavoro  o  per incapienza delle retribuzioni   deve  essere
          comunicato   all'interessato  che    deve  provvedere    al
          versamento entro   il   15 gennaio   dell'anno  successivo.
          Qualora  le comunicazioni   delle indennita' e dei compensi
          di  cui all'art.  47, comma  1, lettera   b), del    citato
          testo   unico pervengano al sostituto  oltre il termine del
          12  gennaio del periodo d'imposta successivo,   di esse  lo
          stesso   terra'   conto  ai     fini  delle  operazioni  di
          conguaglio del   periodo d'imposta  successivo.    Se  alla
          formazione  del  reddito  di  lavoro  dipendente concorrono
          somme o valori prodotti all'estero  le imposte ivi   pagate
          a  titolo    definitivo sono ammesse  in detrazione  fino a
          concorrenza dell'imposta   relativa ai  predetti    redditi
          prodotti    all'estero.  La    disposizione  del    periodo
          precedente si applica  anche nell'ipotesi in cui  le  somme
          o  i valori prodotti all'estero abbiano  concorso a formare
          il  reddito di lavoro dipendente   in  periodi    d'imposta
          precedenti.   Se concorrono  redditi prodotti in piu' Stati
          esteri  la detrazione si applica separatamente per ciascuno
          Stato.
            4.  Ai    fini  del  compimento    delle  operazioni   di
          conguaglio    di  fine anno il sostituito  puo' chiedere al
          sostituto di  tenere conto anche dei  redditi    di  lavoro
          dipendente,  o assimilati   a quelli  di lavoro dipendente,
          percepiti nel corso  di precedenti  rapporti  intrattenuti.
          A    tal fine  il sostituito  deve consegnare  al sostituto
          d'imposta, entro il  12 del mese di   gennaio  del  periodo
          d'imposta    successivo  a quello   in    cui   sono  stati
          percepiti,     la   certificazione    unica  concernente  i
          redditi  di  lavoro    dipendente, o assimilati a quelli di
          lavoro dipendente,  erogati  da  altri  soggetti,  compresi
          quelli erogati da soggetti  non obbligati ad  effettuare le
          ritenute.    Alla consegna della  suddetta   certificazione
          unica   il   sostituito     deve    anche  comunicare    al
          sostituto   quale   delle   opzioni   previste   al   comma
          precedente intende adottare in   caso di  incapienza  delle
          retribuzioni  a  subire  il    prelievo  delle  imposte. La
          presente   disposizione non  si  applica  ai  soggetti  che
          corrispondono trattamenti pensionistici.
             5. (Abrogato)".
            - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          29  luglio  1947,    n.  804,   pubblicato nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.    197  del    29  agosto     1947,     reca:
          "Riconoscimento  giuridico  degli  Istituti  di patronato e
          di  assistenza   sociale" ed e' interpretato autenticamente
          dalla  legge  27  marzo  1980,  n.  112,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 94 del 4 aprile 1980.
            B)   Disposizioni  richiamate    all'art.  34,    novella
          aggiuntiva,  del decreto legislativo n. 241 del 1997:
            -   Il  decreto legislativo  del  Capo  provvisorio dello
          Stato  14 dicembre 1947, n. 1577, reca: "Provvedimenti  per
          la cooperazione", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          17    del  22  gennaio  1948,  ed  e' stato ratificato, con
          modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302.
            - Si  riporta il  testo degli articoli  46, 47, 49  e  51
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
            "Art.  46 (Redditi  di lavoro  dipendente).  - 1.    Sono
          redditi    di  lavoro  dipendente  quelli che derivano   da
          rapporti aventi per oggetto la prestazione di  lavoro,  con
          qualsiasi  qualifica,  alle dipendenze e sotto la direzione
          di  altri,  compreso  il  lavoro  a  domicilio  quando   e'
          considerato   lavoro  dipendente  secondo  le  norme  della
          legislazione sul lavoro.
            2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro dipendente:
            a) le pensioni di ogni  genere  e  gli  assegni  ad  esse
          equiparati;
            b)   le somme  di  cui all'art.  429, ultimo  comma,  del
          codice  di procedura civile".
           Note all'art. 1:
            "Art.   47  (Redditi    assimilati  a  quelli  di  lavoro
          dipendente). - 1.   Sono assimilati ai  redditi  di  lavoro
          dipendente:
            a)  i  compensi  percepiti,  entro i  limiti  dei  salari
          correnti  maggiorati  del 20 per cento, dai lavoratori soci
          delle   cooperative   di   produzione   e   lavoro,   delle
          cooperative  di  servizi,  delle cooperative agricole  e di
          prima trasformazione   dei prodotti    agricoli  e    delle
          cooperative della piccola pesca;
            b)   le indennita'  e i  compensi percepiti  a carico  di
          terzi  dai prestatori di lavoro   dipendente per  incarichi
          svolti    in  relazione  a  tale qualita', ad esclusione di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati  al  datore  di  lavoro e di quelli che per legge
          devono essere riversati allo Stato;
            c) le somme  da chiunque corrisposte a titolo di    borsa
          di  studio  o  di  assegno, premio   o sussidio per fini di
          studio     o  di   addestramento   professionale,   se   il
          beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente
          nei confronti del soggetto erogante;
            d)  le    remunerazioni  dei    sacerdoti,  di cui   agli
          articoli   24, 33, lettera   a), e   34  della    legge  20
          maggio  1985,  n. 222,  nonche' le congrue e i  supplementi
          di congrua di cui all'art.  33, primo comma, della legge 26
          luglio 1974, n. 343;
            e)  i  compensi  per  l'attivita'  libero   professionale
          intramuraria   del   personale   dipendente   del  Servizio
          sanitario nazionale, del personale di cui  all'art. 102 del
          decreto del Presidente della  Repubblica 11 luglio 1980, n.
          382   e del personale di cui all'art.    6,  comma  5,  del
          decreto   legislativo    30  dicembre   1992,  n.  502,   e
          successive modificazioni, nei limiti e alle  condizioni  di
          cui  all'art.  1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662;
            f)  le indennita',  i  gettoni  di presenza  e  gli altri
          compensi corrisposti dallo Stato,    dalle  regioni,  dalle
          province    e  dai  comuni  per  l'esercizio  di  pubbliche
          funzioni, nonche' i compensi corrisposti ai membri    delle
          commissioni    tributarie,  ai  giudici    di pace   e agli
          esperti del  tribunale di sorveglianza,   ad esclusione  di
          quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
            g)  le  indennita'  di  cui  all'art.    1 della legge 31
          ottobre 1965, n.  1261, e all'art. 1 della legge  13 agosto
          1979, n.  384,  percepite  dai  membri    del    Parlamento
          nazionale    e del   Parlamento  europeo  e  le indennita',
          comunque denominate, percepite  per le cariche  elettive  e
          per  le  funzioni    di  cui agli articoli 114 e  135 della
          Costituzione e alla legge   27  dicembre  1985,    n.  816,
          nonche'  i    conseguenti  assegni  vitalizi   percepiti in
          dipendenza   dalla   cessazione  delle    suddette  cariche
          elettive    e   funzioni    e   l'assegno   del  Presidente
          della Repubblica;
            h)  le  rendite  vitalizie  e    le   rendite   a   tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso;
            hbis)    le   prestazioni comunque  erogate  in  forma di
          trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo   21
          aprile   1993,   n.  124,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni;
            i)  gli  altri assegni  periodici,  comunque  denominati,
          alla  cui produzione   non   concorrono   attualmente   ne'
          capitale    ne'    lavoro,  compresi quelli indicati   alle
          lettere h) e i) del  comma 1 dell'art.  10 tra gli    oneri
          deducibili  ed esclusi quelli  indicati alla lettera c) del
          comma 1 dell'art. 41;
            l)  i   compensi  percepiti    dai   soggetti   impegnati
          in    lavori  socialmente utili in conformita' a specifiche
          disposizioni normative.
            2. I redditi di cui alla lettera   a) del  comma  1  sono
          assimilati  ai redditi  di lavoro  dipendente a  condizione
          che  la cooperativa  sia iscritta nel  registro prefettizio
          o nello schedario  generale della cooperazione,  che    nel
          suo  statuto  siano    inderogabilmente indicati i principi
          della mutualita'    stabiliti  dalla  legge  e    che  tali
          principi siano effettivamente osservati.
            3. Per  i redditi  indicati alle lettere  e), f), g),  h)
          e    i)  del  comma 1 l'assimilazione ai redditi  di lavoro
          dipendente non comporta le  detrazioni  previste  dall'art.
          13".
            "Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo).  - 1. Sono redditi
          di  lavoro autonomo quelli  che derivano  dall'esercizio di
          arti   e  professioni.    Per    esercizio    di  arti    e
          professioni    si  intende    l'esercizio   per professione
          abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita'  di  lavoro
          autonomo  diverse  da  quelle   considerate  nel  capo  VI,
          compreso  l'esercizio  in    forma  associata di   cui alla
          lettera c) del  comma 3 dell'art. 5.
             2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
            a) i  redditi derivanti dagli  uffici di  amministratore,
          sindaco  o revisore  di  societa',  associazioni  e   altri
          enti   con    o    senza  personalita'    giuridica,  dalla
          collaborazione    a  giornali,    riviste,  enciclopedie  e
          simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni  e  da
          altri   rapporti      di   collaborazione     coordinata  e
          continuativa. Si considerano  tali i  rapporti aventi   per
          oggetto    la prestazione   di attivita',   non  rientranti
          nell'oggetto  dell'arte   o   professione esercitata    dal
          contribuente    ai  sensi   del comma   1, che   pur avendo
          contenuto intrinsecamente artistico  o  professionale  sono
          svolte  senza  vincolo di   subordinazione a  favore di  un
          determinato  soggetto nel quadro di un rapporto unitario  e
          continuativo senza  impiego  di  mezzi  organizzati  e  con
          retribuzione periodica prestabilita;
            b)  i redditi  derivanti  dalla utilizzazione  economica,
          da    parte  dell'autore    o     inventore,   di     opere
          dell'ingegno,   di  brevetti industriali  e  di   processi,
          formule  o  informazioni  relativi  ad esperienze acquisite
          in  campo  industriale,  commerciale  o scientifico, se non
          sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
            c) le partecipazioni agli utili di  cui alla  lettera  f)
          del comma 1 dell'art.  41 quando  l'apporto  e'  costituito
          esclusivamente  dalla prestazione di lavoro;
            d)  le  partecipazioni agli utili  spettanti ai promotori
          e   ai soci fondatori    di  societa'    per  azioni,    in
          accomandita per  azioni e  a responsabilita' limitata;
            e)  le  indennita'  per  la  cessazione  di  rapporti  di
          agenzia;
            f)  i  redditi  derivanti  dall'attivita' di  levata  dei
          protesti esercitata   dai segretari   comunali  ai    sensi
          della  legge 12  giugno 1973, n. 349.
            3.  Per   i redditi derivanti  dalle prestazioni sportive
          oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla  legge
          23  marzo  1981,  n. 91, si   applicano   le   disposizioni
          relative ai  redditi  indicati  alla lettera a)  del  comma
          2".
            "Art.  51  (Redditi    di  impresa).  - 1. Sono   redditi
          d'impresa quelli che derivano dall'esercizio  di    imprese
          commerciali.   Per  esercizio  di  imprese  commerciali  si
          intende   l'esercizio per professione  abituale,  ancorche'
          non esclusiva, delle  attivita' indicate nell'art. 2195 del
          codice civile,  e delle attivita' indicate  alle lettere b)
          e   c) del comma 2  dell'art. 29 che eccedono  i limiti ivi
          stabiliti,  anche se non organizzate in forma d'impresa.
             2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
            a) i   redditi derivanti  dall'esercizio  di    attivita'
          organizzate  in forma d'impresa dirette alla prestazione di
          servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile;
            b)   i   redditi   derivanti   dallo   sfruttamento    di
          miniere,    cave,  torbiere,  saline, laghi, stagni e altre
          acque interne.
            c) i  redditi dei   terreni, per   la  parte    derivante
          dall'esercizio  delle  attivita'   agricole di cui all'art.
          29, pur se nei   limiti ivi stabiliti,  ove  spettino    ai
          soggetti  indicati  nelle  lettere    a)  e b), del comma 1
          dell'art. 87, nonche'  alle societa' in nome  collettivo  e
          in accomandita semplice.
            3.   Le disposizioni  in materia  di imposte  sui redditi
          che  fanno  riferimento  alle    attivita'  commerciali  si
          applicano,    se  non  risulta  diversamente,  a  tutte  le
          attivita' indicate nel presente articolo".
            -   Per opportuna   conoscenza   si riporta   il    testo
          dell'art.    429,  ultimo  comma, del codice di   procedura
          civile,  richiamato  all'art.  46   del   T.U.I.R.,   sopra
          riportato:
            "Il  giudice,  quando pronuncia sentenza   di condanna al
          pagamento di somme di  denaro per crediti  di lavoro,  deve
          determinare,   oltre gli interessi nella misura legale,  il
          maggior danno eventualmente subito dal  lavoratore  per  la
          diminuzione del  valore  del  suo  credito, condannando  al
          pagamento    della    somma relativa   con decorrenza   dal
          giorno della maturazione del diritto".
            - Per opportuna  conoscenza si riporta il  testo    degli
          articoli  24,  33    e 34   della legge   n. 222  del 1985,
          richiamati all'art.  47 del T.U.I.R., sopra riportato:
            "Art.  24.  -  Dal   1   gennaio   1987   ogni   Istituto
          provvede,    in  conformita' allo statuto, ad   assicurare,
          nella misura periodicamente determinata  dalla   Conferenza
          episcopale     italiana,     il     congruo    e  dignitoso
          sostentamento del clero che svolge servizio in favore della
          diocesi, salvo quanto previsto dall'art. 51.
            Si intende  per servizio svolto  in favore della diocesi,
          ai sensi del  canone  1274,  paragrafo  1, del  codice   di
          diritto      canonico,  l'esercizio  del    ministero  come
          definito  nelle    disposizioni  emanate  dalla  Conferenza
          episcopale italiana.
            I  sacerdoti  che svolgono tale  servizio hanno diritto a
          ricevere la remunerazione  per  il  proprio  sostentamento,
          nella  misura indicata nel primo comma, da parte degli enti
          di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma,  per
          quanto da ciascuno di essi dovuto".
            "Art.  33. -   I sacerdoti di cui all'art.  24 comunicano
          annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del
          clero:
            a) la  remunerazione che,   secondo le   norme  stabilite
          dal Vescovo diocesano,  sentito il  Consiglio presbiterale,
          ricevono   dagli      enti  ecclesiastici  presso  i  quali
          esercitano il ministero;
            b)  gli  stipendi  eventualmente   ad  essi   corrisposti
          da  altri soggetti".
            "Art.     34.  -    L'Istituto  verifica,    per  ciascun
          sacerdote, i  dati ricevuti a norma  dell'art. 33.  Qualora
          la  somma dei   proventi di cui al  medesimo  articolo  non
          raggiunga  la    misura    determinata    dalla  Conferenza
          episcopale  italiana   a norma  dell'art. 24,  primo comma,
          l'Istituto    stabilisce   la    integrazione    spettante,
          dandone comunicazione all'interessato.
            La  Conferenza  episcopale italiana stabilisce  procedure
          accelerate  di  composizione    o  di    ricorso  contro  i
          provvedimenti   dell'Istituto.      Tali  procedure  devono
          assicurare  un'adeguata  rappresentanza  del  clero   negli
          organi  competenti   per la  composizione o  la definizione
          dei ricorsi.
            Contro  le  decisioni  di  tali   organi   sono   ammessi
          il    ricorso  gerarchico  al  Vescovo    diocesano  e  gli
          ulteriori  rimedi previsti dal diritto canonico.
            I  ricorsi non  hanno   effetto sospensivo,   salvo    il
          disposto    del  canone  1737,  paragrafo  3, del codice di
          diritto canonico".
            - Per opportuna conoscenza si  riporta il testo dell'art.
          33, primo comma,    della  legge    n.    343    del  1974,
          richiamato  all'art. 47  del T.U.I.R., sopra riportato:
            "Agli   effetti dell'imposta  sul  reddito delle  persone
          fisiche  e dell'imposta  locale  sui redditi   le   congrue
          ed  i   supplementi  di congrua corrisposti sui bilanci del
          Fondo per  il  culto  e  del  Fondo  di  beneficenza  e  di
          religione  nella  citta' di Roma, sia per concessione delle
          amministrazioni  suddette, sia per concessione    anteriore
          dello  Stato  qualunque  ne  sia l'origine e la causa, sono
          considerati reddito di  lavoro  dipendente  e  classificati
          nella  categoria  C  di  cui all'art.   6 del decreto   del
          Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n.  597.
            -  Per    opportuna  conoscenza  si    riporta  il  testo
          dell'art.    1  della legge n.   1261 del 1965,  richiamato
          all'art. 47 del  T.U.I.R., sopra riportato:
            "Art.  1.  -  L'indennita'  spettante    ai  membri   del
          Parlamento  a  norma  dell'art. 69   della Costituzione per
          garantire  il libero svolgimento del  mandato e'   regolata
          dalla    presente legge  ed e'  costituita da quote mensili
          comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e  di
          rappresentanza.
            Gli  Uffici   di Presidenza delle due  Camere determinano
          l'ammontare di dette   quote in    misura  tale    che  non
          superino  il    dodicesimo  del  trattamento    complessivo
          massimo  annuo  lordo  dei  magistrati   con funzioni    di
          presidente  di   sezione   della   Corte di  cassazione  ed
          equiparate".
            -  Per    opportuna  conoscenza  si    riporta  il  testo
          dell'art.    1  della legge n.   384 del   1979, richiamato
          all'art.  47 del  T.U.I.R., sopra riportato:
            "Art.  1.  -  Ai  rappresentanti italiani  in   seno   al
          Parlamento  europeo,  che  non  siano  anche    membri  del
          Parlamento nazionale, spetta dal    giorno  successivo    a
          quello    dell'elezione  e    fino  a    quando  non  sara'
          diversamente stabilito  dal medesimo   Parlamento  europeo,
          una  indennita'   mensile   pari   all'indennita' percepita
          dai  membri   del Parlamento   nazionale   in  applicazione
          dell'art.  1  della legge  31 ottobre 1965, n. 1261.
            All'indennita'  mensile    prevista  dal   primo comma si
          estendono, in quanto applicabili,  i    divieti  di  cumulo
          stabiliti    dall'art. 3 della legge  31  ottobre 1965,  n.
          1261,   nonche'   il trattamento   di   cui all'art.    48,
          quarto    comma,   del   decreto    del   Presidente  della
          Repubblica  29 settembre  1973, n.   597, e    la  ritenuta
          nella  misura stabilita dall'art.  29, penultimo comma, del
          decreto del Presidente della   Repubblica    29   settembre
          1973,   n.   600  e   successive modificazioni.
            L'indennita'   di cui  al primo  comma e'  cumulabile con
          quelle di soggiorno,  di viaggio,  di segreteria,   nonche'
          con   i rimborsi,  le assicurazioni   e    le   prestazioni
          assistenziali,    corrisposti direttamente dalla  Comunita'
          economica europea".
            -  Gli  articoli 114 e 135 della Costituzione, richiamati
          all'art.  47  del    T.U.I.R.,    sopra    riportato,    si
          riferiscono,   il  primo,  alle regioni, province e comuni,
          il secondo, alla Corte costituzionale.
            - La  legge n. 816 del  1985, richiamata all'art. 47  del
          T.U.I.R., sopra  riportato,  reca  disposizioni in  materia
          di:      "Aspettative,   permessi   e     indennita'  degli
          amministratori locali"   ed e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 gennaio 1986, n. 7.
            C)    Disposizioni  richiamate    all'art.  35,   novella
          aggiuntiva,  del decreto legislativo n. 241 del 1997:
            - Si riporta il  testo  dell'art.    3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 322 del 1998:
            "Art.  3   (Presentazione delle  dichiarazioni in materia
          di imposte sui   redditi e    di  I.R.A.P.).    -    1.  La
          dichiarazione      e'          presentata     gratuitamente
          all'amministrazione finanziaria, per   il  tramite  di  una
          banca  o  di    un  ufficio  della Poste italiane   S.p.a.,
          convenzionate. I contribuenti   con  periodo    di  imposta
          coincidente   con      l'anno   solare   obbligati     alla
          presentazione   della    dichiarazione      dei    redditi,
          dell'imposta          regionale      sulle        attivita'
          produttive,       della  dichiarazione  annuale  ai    fini
          dell'imposta   sul  valore     aggiunto  e  di  quella  del
          sostituto d'imposta, qualora abbiano   effettuato  ritenute
          alla  fonte  nei  riguardi di non   piu' di dieci soggetti,
          presentano la dichiarazione unificata annuale. Con  decreto
          dirigenziale   puo'   essere  esclusa  dalla  dichiarazione
          unificata    la  dichiarazione  del  sostituto  di  imposta
          qualora  contenga   particolari tipologie di  ritenute alla
          fonte.
            2.   La    dichiarazione   e'   presentata    in      via
          telematica  all'amministrazione    finanziaria direttamente
          dalle societa'  di cui all'art. 87, comma   1, lettera  a),
          del  testo unico  delle imposte sui redditi,  approvato con
          decreto del  Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire
          e dagli  enti di cui al  comma 1, lettera b),  dello stesso
          art.  87, con patrimonio  netto superiore a 5  miliardi  di
          lire nonche' dai soggetti incaricati ai sensi del  comma 3.
          Il    collegamento    telematico    con   l'amministrazione
          finanziaria e' gratuito.
            3.   Ai   soli   fini     della    presentazione    delle
          dichiarazioni    si  considerano  soggetti incaricati della
          trasmissione delle stesse:
            a)   gli    iscritti    negli      albi    dei    dottori
          commercialisti,   dei ragionieri e dei periti commerciali e
          dei consulenti del lavoro;
            b) i soggetti iscritti alla data del  30  settembre  1993
          nei  ruoli di periti  ed  esperti  tenuti  dalle camere  di
          commercio,   industria, artigianato e  agricoltura  per  la
          subcategoria tributi, in possesso di diploma  di laurea  in
          giurisprudenza  o  in economia  e commercio  o equipollenti
          o diploma di ragioneria;
            c)   le   associazioni   sindacali   di   categoria   tra
          imprenditori indicate nell'art. 78, commi 1, lettere  a)  e
          b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
            d)  i  centri  autorizzati di assistenza   fiscale per le
          imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
            e) gli altri incaricati  individuati    con  decreto  del
          Ministro delle finanze a mezzo  dei quali i soggetti di cui
          alle lettere precedenti trasmettono le dichiarazioni.
            4.   I   soggetti  di  cui  al  comma  3  sono  abilitati
          dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati
          contenuti nelle dichiarazioni.  L'abilitazione e'  revocata
          quando  nello  svolgimento  dell'attivita'  di trasmissione
          delle  dichiarazioni vengono   commesse gravi   o  ripetute
          irregolarita',    ovvero in   presenza di  provvedimenti di
          sospensione  irrogati  dall'ordine  di   appartenenza   del
          professionista  o  in  caso  di  revoca dell'autorizzazione
          all'esercizio     dell'attivita'  da   parte   dei   centri
          autorizzati di assistenza fiscale.
            5.     La     dichiarazione    puo'  essere    presentata
          all'amministrazione  finanziaria        anche      mediante
          spedizione   effettuata   dall'estero, utilizzando il mezzo
          della raccomandata o altro equivalente  dal  quale  risulti
          con certezza la data di spedizione.
            6.    Le   banche   e   gli   uffici postali  rilasciano,
          anche  se  non richiesta, ricevuta di  presentazione  della
          dichiarazione. Il soggetto incaricato  ai  sensi del  comma
          3   rilascia   al contribuente  o  al sostituto di imposta,
          entro il   termine  previsto  per  la  presentazione  della
          dichiarazione  per    il tramite   di una   banca o   di un
          ufficio  postale,  copia  della  dichiarazione   contenente
          l'impegno    a    trasmettere    in        via   telematica
          all'amministrazione  finanziaria i  dati in  essa contenuti
          e,  entro  quindici  giorni successivi  a  quello  in   cui
          l'amministrazione    finanziaria ha   comunicato l'avvenuto
          ricevimento  della  dichiarazione,  copia  della   relativa
          attestazione.
            7.    Le    banche    e    la    Poste  italiane   S.p.a.
          trasmettono    in    via  telematica    le    dichiarazioni
          all'amministrazione   finanziaria   entro cinque mesi dalla
          data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
          dichiarazioni stesse.
            8.  La  dichiarazione si considera  presentata nel giorno
          in   cui e' consegnata  dal    contribuente  alla  banca  o
          all'ufficio  postale ovvero trasmessa   all'amministrazione
          finanziaria   mediante   procedure telematiche direttamente
          o da parte dei soggetti di cui al comma 3.
            9.  Le  societa'  e   gli   enti   che   trasmettono   la
          dichiarazione  direttamente all'amministrazione finanziaria
          e  i  soggetti  incaricati  della   predisposizione   della
          dichiarazione      conservano,   per  il  periodo  previsto
          dall'art. 43, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29  settembre    1973,     n.   600,     la   dichiarazione
          della     quale  l'amministrazione    finanziaria      puo'
          chiedere    l'esibizione    o  la trasmissione, debitamente
          sottoscritta e    redatta  su  modello  conforme  a  quello
          approvato con  il decreto  di cui  all'art. 1.  I documenti
          rilasciati  dal    soggetto incaricato   di predisporre  la
          dichiarazione  sono  conservati    dal contribuente   o dal
          sostituto d'imposta  per il periodo   previsto    dall'art.
          43,    del   decreto   del Presidente   della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600.
            10. La prova della presentazione  della dichiarazione  e'
          data  dalla  ricevuta  della banca o dell'ufficio postale o
          dalla ricevuta di invio della   raccomandata di   cui    al
          comma   5  ovvero dalla  comunicazione dell'amministrazione
          finanziaria    attestante  l'avvenuto    ricevimento  della
          dichiarazione presentata in via telematica.
            11.   Le   modalita'  tecniche    di  trasmissione  delle
          dichiarazioni sono stabilite  con  decreto  dirigenziale da
          pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale.   Le modalita'    di
          svolgimento   del      servizio   di      ricezione   delle
          dichiarazioni da   parte delle    banche  e    della  Poste
          italiane   S.p.a.,  comprese    la  misura  del    compenso
          spettante  e     le   conseguenze   derivanti         dalle
          irregolarita'      commesse    nello      svolgimento   del
          servizio, sono  stabilite  mediante  distinte  convenzioni,
          approvate  con  decreto  del  Ministro    delle finanze, di
          concerto con  il Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione   economica.   La  misura  del  compenso  e'
          determinata tenendo conto  dei costi del servizio    e  del
          numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.
            12.  Le disposizioni  del presente articolo si  applicano
          anche alla presentazione  delle  dichiarazioni  riguardanti
          imposte  sostitutive delle imposte sui redditi.
            13.  Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica
          si applica  l'art.  12-bis,  comma    1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29  settembre 1973,  n. 600,  e
          per    le  convenzioni    e  i    decreti  ivi  previsti si
          intendono, rispettivamente, le convenzioni e i  decreti  di
          cui al comma 11 del presente articolo".
            D)    Disposizioni  richiamate    all'art.  36,   novella
          aggiuntiva,  del decreto legislativo n. 241 del 1997:
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  39  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.   600 del   1973, come da
          ultimo modificato  dal decreto legislativo 9  luglio  1997,
          n. 241:
           Note all'art. 1:
            "Art.  39  (Redditi  determinati in   base alle scritture
          contabili). -  Per  i  redditi  d'impresa  delle    persone
          fisiche l'ufficio procede alla rettifica:
            a)  se  gli  elementi  indicati  nella  dichiarazione non
          corrispondono a quelli   del   bilancio, del   conto    dei
          profitti    e delle  perdite  e dell'eventuale prospetto di
          cui al secondo comma dell'art. 3;
            b)   se non   sono  state    esattamente  applicate    le
          disposizioni    del  titolo V   del decreto  del Presidente
          della Repubblica  29 settembre 1973, n. 597;
            c) se   l'incompletezza, la  falsita'  e    l'inesattezza
          degli elementi indicati nella dichiarazione e nei  relativi
          allegati risulta in modo certo e diretto dai  verbali e dai
          questionari  di cui   ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli
          atti, documenti e registri esibiti o trasmessi  ai    sensi
          del  n. 3)  dello stesso  articolo, dalle  dichiarazioni di
          altri  soggetti  previste negli articoli 6 e 7, dai verbali
          relativi ad ispezioni eseguite   nei confronti    di  altri
          contribuenti  o    da  altri  atti  e documenti in possesso
          dell'ufficio;
            d) se   l'incompletezza, la  falsita'  o    l'inesattezza
          degli  elementi  indicati   nella    dichiarazione   e  nei
          relativi       allegati     risulta  dall'ispezione   delle
          scritture  contabili  e  dalle    altre  verifiche  di  cui
          all'art. 33   ovvero  dal  controllo  della    completezza,
          esattezza   e  veridicita'  delle  registrazioni  contabili
          sulla scorta delle fatture e degli altri atti e   documenti
          relativi  all'impresa  nonche'  dei  dati  e  delle notizie
          raccolti  dall'ufficio  nei  modi  previsti  dall'art.  32.
          L'esistenza    di    attivita'   non   dichiarate   o    la
          inesistenza  di passivita' dichiarate  e' desumibile  anche
          sulla    base di presunzioni semplici, purche' queste siano
          gravi, precise e concordanti.
            In deroga    alle  disposizioni    del  comma  precedente
          l'ufficio  delle  imposte  determina   il reddito d'impresa
          sulla base dei dati  e delle notizie  comunque  raccolti  o
          venuti    a  sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
          tutto o in parte dalle  risultanze  del  bilancio  e  dalle
          scritture  contabili in  quanto  esistenti e  di  avvalersi
          anche    di  presunzioni  prive  dei  requisiti di cui alla
          lettera d) del precedente comma:
            a)   quando   il   reddito   d'impresa   non   e'   stato
          indicato  nella dichiarazione;
              b) (abrogata);
            c)  quando    dal verbale di   ispezione redatto ai sensi
          dell'art. 33 risulta che  il contribuente  non ha tenuto  o
          ha  comunque sottratto all'ispezione una o  piu'  scritture
          contabili   prescritte   dall'art.  14,  ovvero  quando  le
          scritture medesime non sono disponibili per causa di  forza
          maggiore;
            d) quando le omissioni e  le false o inesatte indicazioni
          accertate   ai  sensi  del    precedente  comma  ovvero  le
          irregolarita' formali delle scritture contabili  risultanti
          dal  verbale di ispezione  sono cosi' gravi,   numerose   e
          ripetute    da  rendere  inattendibili  nel  loro complesso
          le scritture stesse per  mancanza delle garanzie proprie di
          una contabilita'  sistematica. Le  scritture ausiliarie  di
          magazzino non  si considerano  irregolari se  gli  errori e
          le omissioni  sono contenuti  entro  i  normali  limiti  di
          tolleranza   delle   quantita' annotate nel  carico o nello
          scarico e dei costi   specifici imputati  nelle  schede  di
          lavorazione  ai  sensi  della  lettera  d)  del primo comma
          dell'art. 14 del presente decreto.
            Le   disposizioni  dei    commi    precedenti    valgono,
          in      quanto  applicabili,  anche   per i redditi   delle
          imprese minori e   per quelli derivanti  dall'esercizio  di
          arti     e  professioni,  con  riferimento  alle  scritture
          contabili rispettivamente indicate  negli articoli 18 e 19.
          Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma
          dell'art.  18, che  non hanno  provveduto agli  adempimenti
          contabili  di    cui  ai  precedenti  commi  dello   stesso
          articolo, e' determinato  in ogni caso ai sensi del secondo
          comma del presente articolo".
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  55  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.   633 del   1972, come da
          ultimo modificato  dal decreto legislativo 9  luglio  1997,
          n. 241:
            "Art.      55  (Accertamento     induttivo).  -    Se  il
          contribuente non   ha presentato la  dichiarazione  annuale
          l'ufficio  dell'imposta sul valore aggiunto puo'  procedere
          in    ogni  caso    all'accertamento  dell'imposta   dovuta
          indipendentemente      dalla   previa   ispezione     della
          contabilita'.  In  tal    caso   l'ammontare     imponibile
          complessivo     e  l'aliquota applicabile  sono determinati
          induttivamente sulla   base  dei    dati  e  delle  notizie
          comunque  raccolti  o    venuti a conoscenza dell'ufficio e
          sono   computati in   detrazione   soltanto   i  versamenti
          eventualmente  eseguiti  dal  contribuente  e  le   imposte
          detraibili  ai  sensi  dell'art.     19  risultanti   dalle
          liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.
            Le    disposizioni del   precedente   comma si  applicano
          anche se  la dichiarazione reca le indicazioni di cui    ai
          numeri  1)  e  3)  dell'art.    28  senza  le distinzioni e
          specificazioni ivi  richieste,  sempreche'  le  indicazioni
          stesse   non   siano   state regolarizzate  entro  il  mese
          successivo    a      quello    di    presentazione    della
          dichiarazione.    Le disposizioni   stesse   si  applicano,
          in  deroga  alle   disposizioni dell'art. 54,  anche  nelle
          seguenti ipotesi:
            1)  quando   risulta, attraverso il  verbale di ispezione
          redatto ai sensi dell'art. 52,  che il contribuente non  ha
          tenuto,  ha  rifiutato  di esibire o ha comunque  sottratto
          all'ispezione i registri previsti dal presente   decreto  e
          le    altre  scritture contabili   obbligatorie a norma del
          primo comma dell'art. 2214  del codice civile e delle leggi
          in  materia    di  imposte  sui redditi,   o anche soltanto
          alcuni  di tali registri e scritture;
            2) quando dal  verbale  di    ispezione  risulta  che  il
          contribuente  non  ha  emesso  le  fatture  per   una parte
          rilevante delle operazioni ovvero non ha    conservato,  ha
          rifiutato      di   esibire   o  ha     comunque  sottratto
          all'ispezione,  totalmente  o per  una   parte   rilevante,
          le  fatture emesse;
            3)    quando   le   omissioni   e   le false  o  inesatte
          indicazioni  o annotazioni accertate ai  sensi    dell'art.
          54,  ovvero  le  irregolarita' formali dei registri e delle
          altre  scritture  contabili  risultanti  dal  verbale    di
          ispezione,  sono   cosi'   gravi,  numerose e  ripetute  da
          rendere inattendibile la contabilita' del contribuente.
            Se vi   e' pericolo  per    la  riscossione  dell'imposta
          l'ufficio  puo'  procedere  all'accertamento induttivo, per
          la frazione di anno solare gia' decorsa, senza    attendere
          la  scadenza  del   termine stabilito per la  dichiarazione
          annuale   e    con    riferimento      alle    liquidazioni
          prescritte dagli articoli 27 e 33".
            - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge n. 146 del
          1998:
            "Art.  10  (Modalita'  di  utilizzazione  degli  studi di
          settore in sede di  accertamento).  -  1.  Gli accertamenti
          basati  sugli  studi  di settore, di cui all'art. 62-sexies
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,   con
          modificazioni,  dalla legge  29 ottobre 1993, n. 427,  sono
          effettuati nei   confronti dei contribuenti    con  periodo
          d'imposta  pari   a dodici mesi e  con le modalita' di  cui
          al presente articolo.
            2. Nei confronti  degli esercenti attivita' d'impresa  in
          regime di contabilita' ordinaria per effetto di  opzione  e
          degli  esercenti  arti  e  professioni, la disposizione del
          comma 1 trova applicazione solo se in  almeno  due  periodi
          d'imposta    su    tre  consecutivi   considerati, compreso
          quello da   accertare, l'ammontare  dei  compensi    o  dei
          ricavi  determinabili   sulla base  degli studi  di settore
          risulta superiore all'ammontare  dei    compensi  o  ricavi
          dichiarati  con riferimento agli stessi periodi d'imposta.
            3. Indipendentemente da  quanto previsto al comma  2, nei
          confronti  dei   contribuenti   in regime  di  contabilita'
          ordinaria, anche  per effetto di opzione, l'ufficio procede
          ai sensi del comma  1  quando  dal  verbale  di  ispezione,
          redatto  ai  sensi dell'art. 33  del decreto del Presidente
          della Repubblica  29 settembre 1973, n.  600, e  successive
          modificazioni,  risulta  motivata  l'inattendibilita' della
          contabilita' ordinaria in presenza di gravi  contraddizioni
          o l'irregolarita' delle scritture  obbligatorie ovvero  tra
          esse    e i  dati  e gli  elementi direttamente rilevati in
          base ai criteri stabiliti con  il  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.
            4.  Le  disposizioni  dei  commi  1, 2   e 3 del presente
          articolo non si applicano nei confronti dei    contribuenti
          che  hanno  dichiarato  ricavi di cui all'art. 53, comma 1,
          esclusi quelli di cui alla lettera c), o  compensi  di  cui
          all'art.  50,  comma  1, del testo  unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre   1986,   n. 917,   e   successive
          modificazioni,  di     ammontare  superiore     al   limite
          stabilito  per   ciascuno studio   di settore  dal relativo
          decreto  di approvazione  del  Ministro  delle finanze,  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.  Tale limite non puo',
          comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire. Le citate
          disposizioni non si applicano,  altresi', ai   contribuenti
          che    hanno  iniziato   o cessato l'attivita' nel  periodo
          d'imposta  ovvero che non   si trovano   in un  periodo  di
          normale svolgimento dell'attivita'.
            5.    Ai  fini    dell'imposta    sul  valore   aggiunto,
          all'ammontare  dei maggiori ricavi o compensi,  determinato
          sulla  base  dei  predetti  studi di settore, si   applica,
          tenendo conto della  esistenza di operazioni  non  soggette
          ad  imposta  ovvero  soggette a regimi speciali, l'aliquota
          media risultante dal rapporto  tra l'imposta relativa  alle
          operazioni  imponibili,   diminuita   di   quella  relativa
          alle   cessioni   di   beni  ammortizzabili,  e  il  volume
          d'affari dichiarato.
            6.  La  determinazione  di    maggiori ricavi, compensi e
          corrispettivi, conseguente esclusivamente  all'applicazione
          degli  accertamenti  di cui al comma 1, non rileva  ai fini
          dell'obbligo della trasmissione della notizia  di reato  ai
          sensi  dell'art.  331 del  codice di  procedura penale.
            7.  Con   decreto   del   Ministro   delle   finanze   e'
          istituita    una  commissione di esperti, designati   dallo
          stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni delle
          organizzazioni  economiche  di  categoria  e  degli  ordini
          professionali.  La  commissione,  prima dell'approvazione e
          della pubblicazione dei singoli studi di  settore,  esprime
          un  parere in  merito  alla idoneita'  degli  studi  stessi
          a  rappresentare  la realta'  cui  si riferiscono.  Non  e'
          previsto alcun  compenso   per l'attivita'  consultiva  dei
          componenti della commissione.
            8.  Con    i  decreti    di approvazione degli   studi di
          settore possono essere  stabiliti criteri  e  modalita'  di
          annotazione  separata    dei  componenti    negativi      e
          positivi    di     reddito       rilevanti     ai      fini
          dell'applicazione  degli    studi stessi nei confronti  dei
          soggetti che esercitano piu' attivita'.
            9. Le disposizioni dei commi da 1   a 6  si  applicano  a
          partire  dagli  accertamenti relativi al  periodo d'imposta
          nel quale  sono in vigore gli studi  di settore  e comunque
          non prima del  1 gennaio  1998. Le disposizioni di cui   al
          comma  8  si applicano a   decorrere dal periodo di imposta
          successivo a quello di approvazione degli studi.
            10. Per il periodo d'imposta 1998,  gli  accertamenti  di
          cui  al  comma  1  non    possono  essere  effettuati   nei
          confronti  dei     contribuenti   che   indicano      nella
          dichiarazione    dei   redditi   ricavi   o   compensi   di
          ammontare    non      inferiore   a      quello   derivante
          dall'applicazione degli studi di  settore; in tal caso,  si
          applicano le disposizioni  di cui all'art.   55,     quarto
          comma,  del  decreto   del  Presidente  della Repubblica 29
          settembre 1973, n.  600, e successive modificazioni, ma non
          e' dovuto  il versamento  della somma  pari a  un ventesimo
          dei  ricavi  o  compensi non annotati, ivi previsto. Per il
          medesimo periodo di imposta,    ai  fini  dell'imposta  sul
          valore   aggiunto,  l'adeguamento  al    volume    d'affari
          risultante  dall'applicazione   degli   studi   di  settore
          puo'   essere   operato,  senza  applicazione  di  sanzioni
          e interessi, effettuando  il  versamento    della  relativa
          imposta   entro   il   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi  devono
          essere annotati, entro il  suddetto termine, in un'apposita
          sezione    dei registri di  cui agli  articoli 23 e  24 del
          decreto del  Presidente della Repubblica  26 ottobre  1972,
          n.  633, e successive modificazioni.
            11.     Nell'articolo   62-bis,    comma    1,    secondo
          periodo,    del decreto-legge 30  agosto  1993,    n.  331,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge   29 ottobre
          1993,  n.    427,  sono  soppresse  le    parole:  '',  con
          particolare  riferimento    agli    acquisti  di   beni   e
          servizi,  ai prezzi medi praticati, ai consumi  di  materie
          prime  e  sussidiarie, al capitale   investito, all'impiego
          di  attivita'  lavorativa, ai  beni strumentali  impiegati,
          alla  localizzazione    dell'attivita'  e ad altri elementi
          significativi in relazione all'attivita' esercitata''.
            12.  L'elaborazione  degli studi  di   settore,   nonche'
          ogni    altra  attivita' di   studio e ricerca   in materia
          tributaria   possono essere affidate,  in  concessione,  ad
          una   societa'   a  partecipazione  pubblica.    Essa    e'
          costituita  sotto forma  di societa'   per azioni   di  cui
          il Ministero delle  finanze detiene  una quota  di capitale
          sociale  non  inferiore al 51  per cento. Dall'applicazione
          del  presente comma non potranno   derivare,  per    l'anno
          1997,  maggiori    spese    a carico   del bilancio   dello
          Stato; per   ciascuno   degli   anni   1998 e   1999,    le
          predette  spese  aggiuntive non potranno  superare la somma
          di  lire 2 miliardi  alla  quale  si    provvede   mediante
          le    maggiori   entrate derivanti dalla presente legge. Il
          Ministro del tesoro, del bilancio e   della  programmazione
          economica  e'    autorizzato  ad    apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            -  Si  riporta    il  testo  dell'art.  68  del   decreto
          legislativo n. 546 del 1992,  come modificato  dall'art. 29
          del decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 472:
            "Art.  68    (Pagamento  del    tributo in pendenza   del
          processo).  - 1.  Anche in deroga a quanto  previsto  nelle
          singole  leggi  d'imposta,  nei  casi in cui e' prevista la
          riscossione frazionata del tributo  oggetto  di    giudizio
          davanti    alle commissioni,   il tributo,  con i  relativi
          interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
            a)  per i  due terzi, dopo la sentenza  della commissione
          tributaria provinciale che respinge il ricorso;
            b)  per l'ammontare  risultante   dalla   sentenza  della
          commissione tributaria  provinciale, e  comunque non  oltre
          i  due    terzi,  se    la  stessa accoglie parzialmente il
          ricorso;
            c)   per   il   residuo   ammontare  determinato    nella
          sentenza  della commissione tributaria regionale.
            Per le  ipotesi indicate nelle precedenti  lettere a), b)
          e    c)  gli  importi   da versare   vanno   in   ogni caso
          diminuiti  di quanto  gia' corrisposto.
            2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in
          eccedenza rispetto  a   quanto  statuito   dalla   sentenza
          della    commissione tributaria provinciale, con i relativi
          interessi  previsti  dalle  leggi  fiscali,   deve   essere
          rimborsato      d'ufficio   entro   novanta   giorni  dalla
          notificazione della sentenza.
            3. Le   imposte suppletive debbono  essere    corrisposte
          dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con
          ricorso in cassazione".
            -   Si  riporta    il  testo  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo n. 472 del  1997, come  modificato  dall'art. 2
          del  decreto legislativo  5 giugno 1998, n. 203:
            "Art. 19 (Esecuzione delle sanzioni). -   1. In  caso  di
          ricorso  alle commissioni  tributarie,  anche  nei  casi in
          cui   non   e'   prevista riscossione     frazionata,    si
          applicano  le   disposizioni  dettate dall'art. 68, commi 1
          e  2,    del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
          recante disposizioni sul processo tributario.
            2. La commissione tributaria  regionale  puo'  sospendere
          l'esecuzione  applicando,    in  quanto    compatibili,  le
          previsioni  dell'art.    47  del  decreto  legislativo   31
          dicembre 1992, n. 546.
            3.  La    sospensione  deve    essere concessa   se viene
          prestata idonea garanzia  anche  a  mezzo  di  fideiussione
          bancaria o assicurativa.
            4.    Quando    non  sussiste   la  giurisdizione   delle
          commissioni tributarie;   la     sanzione    e'    riscossa
          provvisoriamente   dopo  la decisione dell'organo  al quale
          e'  proposto   ricorso amministrativo, nei    limiti  della
          meta'    dell'ammontare      da    questo        stabilito.
          L'autorita'     giudiziaria    ordinaria    successivamente
          adita,   se dall'esecuzione puo'  derivare un  danno  grave
          ed    irreparabile, puo' disporre   la sospensione  e  deve
          disporla  se  viene offerta  idonea garanzia.
            5.  Se l'azione  viene   iniziata   avanti  all'autorita'
          giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene  adita dopo la
          decisione    dell'organo    amministrativo,   la   sanzione
          pecuniaria e' riscossa per  intero o per il    suo  residuo
          ammontare  dopo    la    sentenza di   primo grado,   salva
          l'eventuale  sospensione disposta  dal giudice    d'appello
          secondo  le previsioni dei commi 2, 3 e 4.
            6.  Se  in  esito    alla sentenza di primo o di  secondo
          grado la somma corrisposta  eccede   quella   che   risulta
          dovuta,     l'ufficio   deve provvedere  al rimborso  entro
          novanta  giorni dalla  comunicazione o notificazione  della
          sentenza.
            7.  Le  sanzioni  accessorie  sono    eseguite  quando il
          provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo".
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  15  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come da ultimo
          modificato  dall'art. 4 del decreto legislativo 18 dicembre
          1997, n. 462:
            "Art.   15   (Iscrizioni   nei   ruoli   in    base    ad
          accertamenti  non definitivi). -  Le imposte,  i contributi
          ed  i    premi  corrispondenti  agli   imponibili accertati
          dall'ufficio   ma    non  ancora    definitivi,  nonche'  i
          relativi interessi, sono  iscritti a titolo provvisorio nei
          ruoli,  dopo  la notifica dell'atto di accertamento, per la
          meta' degli ammontari   corrispondenti agli   imponibili  o
          ai maggiori  imponibili accertati.
            Se  il  contribuente  ha  prodotto ricorso, dette imposte
          sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:
            a) dopo la  decisione della commissione  tributaria    di
          primo  grado,  fino   alla   concorrenza   di   due   terzi
          dell'imposta  corrispondente all'imponibile  o  al  maggior
          imponibile  deciso  dalla  commissione stessa;
            b) dopo la  decisione  della  commissione  tributaria  di
          secondo  grado,  fino   alla   concorrenza   di tre  quarti
          dell'imposta   corrispondente all'imponibile o  al  maggior
          imponibile deciso da questa;
            c)  dopo  la  decisione  della  commissione centrale o la
          sentenza  della   corte   d'appello,      per   l'ammontare
          corrispondente  all'imponibile   o al maggior imponibile da
          queste determinato.
            Le  disposizioni  dei  commi  precedenti   si   applicano
          anche   per l'iscrizione a ruolo  delle ritenute alla fonte
          dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti  non
          ancora definitivi".
            E)    Disposizioni  richiamate    all'art.  37,   novella
          aggiuntiva,  del decreto legislativo n. 241 del 1997:
            - Gli articoli  46 e 47 del testo unico    delle  imposte
          sui  redditi, approvato  con decreto  del Presidente  della
          Repubblica   n. 917   del 1986,   sono   riportati    nelle
          disposizioni  richiamate  all'art.  34, novella aggiuntiva,
          del decreto legislativo n. 241/1997.
            F)    Disposizioni  richiamate    all'art.  40,   novella
          aggiuntiva,  del decreto legislativo n. 241 del 1997:
            - Si  riporta il testo  dell'art. 17 della  legge n.  400
          del  1988,  come  modificato    dal decreto   legislativo 3
          febbraio  1993, n.  29, e dalla legge 15 marzo 1997, n. 59:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (abrogata).
            2.     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".