DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-8-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (in G.U. 29/10/1993, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 62-sexies. 
(Attivita' di accertamento nei riguardi  dei  contribuenti  obbligati
               alla tenuta delle scritture contabili). 
  1. Indipendentemente dall'attivita' di accertamento  effettuata  ai
sensi  dell'articolo   62-ter,   nell'ambito   della   programmazione
dell'attivita' di accertamento relativa agli anni 1994, 1995  e  1996
una quota non inferiore al 20 per  cento  della  capacita'  operativa
degli uffici delle entrate e di quella  destinata  dalla  Guardia  di
finanza  all'attivazione   del   programma   disposto   con   decreto
ministeriale e' diretta al controllo delle posizioni dei contribuenti
di cui allo  stesso  articolo  62-ter  che  nella  dichiarazione  dei
redditi hanno indicato: 
   a) per il periodo di imposta 1993, redditi d'impresa  o  derivanti
dall'esercizio di  arti  o  professioni  di  ammontare  inferiore  al
contributo diretto lavorativo, se  gli  uffici  delle  entrate  hanno
ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte ai sensi del  comma
5 dell'articolo 62-ter; 
   b) per il periodo di imposta 1994, redditi d'impresa  o  derivanti
dall'esercizio di  arti  o  professioni  di  ammontare  inferiore  al
contributo diretto lavorativo; 
   c) per i periodi  d'imposta  1992  e  1993,  redditi  d'impresa  o
derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore
a quello dichiarato per il periodo d'imposta 1991. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107. 
  3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo  comma,  lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, e  54  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra
i  ricavi,  i  compensi  ed  i  corrispettivi  dichiarati  e   quelli
fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle  condizioni  di
esercizio della specifica attivita' svolta,  ovvero  dagli  studi  di
settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto. 
  4. All'articolo 39 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
   a) nel primo comma, lettera d), le parole "e dal  controllo"  sono
sostituite dalle seguenti: "ovvero dal controllo"; 
   b) nel secondo comma, lettera d), le parole: "e  le  irregolarita'
ta' formali" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero le irregolarita'
formali. 
                                                               ((50)) 
 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art.  9-bis,  comma  18)
che   "Le   disposizioni   normative   e    regolamentari    relative
all'elaborazione   e   all'applicazione   dei   parametri    previsti
dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e degli studi  di  settore  previsti  dagli  articoli  62-bis  e
62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  cessano  di
produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli  stessi,
con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli  indici.
Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente articolo, le  norme
che, per fini diversi  dall'attivita'  di  controllo,  rinviano  alle
disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti  previsti  per
l'applicazione degli studi di settore  si  intendono  riferite  anche
agli indici. Per le attivita' di  controllo,  di  accertamento  e  di
irrogazione  delle  sanzioni  effettuate  in  relazione  ai   periodi
d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo  si  applicano
le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto".