DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 39. 
        Redditi determinati in base alle scritture contabili 
 
  Per i redditi d'impresa delle  persone  fisiche  l'ufficio  procede
alla rettifica: 
    a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono
a quelli del bilancio, del conto  dei  profitti  e  delle  perdite  e
dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3; 
    b) se non sono state esattamente applicate  le  disposizioni  del
titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e successive modificazioni; 
    c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi
indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in  modo
certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri  2)  e
4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri
esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma,  dalle
dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6  e  7,  dai
verbali  relativi  ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di  altri
contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio; 
    d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi
indicati  nella  dichiarazione  e  nei  relativi   allegati   risulta
dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre  verifiche  di
cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza
e  veridicita'  delle  registrazioni  contabili  sulla  scorta  delle
fatture e degli altri atti e documenti relativi  all'impresa  nonche'
dei dati e delle notizie  raccolti  dall'ufficio  nei  modi  previsti
dall'articolo 32.  L'esistenza  di  attivita'  non  dichiarate  o  la
inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche  sulla  base
di presunzioni  semplici,  purche'  queste  siano  gravi,  precise  e
concordanti. 
  In deroga alle disposizioni del comma  precedente  l'ufficio  delle
imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei  dati  e  delle
notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta'  di
prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto  esistenti  e  di  avvalersi  anche  di
presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente
comma: 
    a) quando il  reddito  d'impresa  non  e'  stato  indicato  nella
dichiarazione; 
    b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N.241; 
    c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art.  33
risulta che il contribuente non ha tenuto  o  ha  comunque  sottratto
all'ispezione  una  o  piu'  delle  scritture  contabili   prescritte
dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili
per causa di forza maggiore; 
    d)  quando  le  omissioni  e  le  false  o  inesatte  indicazioni
accertate ai sensi  del  precedente  comma  ovvero  le  irregolarita'
formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione
sono cosi' gravi, numerose e ripetute da  rendere  inattendibili  nel
loro complesso  le  scritture  stesse  per  mancanza  delle  garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture  ausiliarie  di
magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le  omissioni
sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza  delle  quantita'
annotate nel carico o nello scarico e dei  costi  specifici  imputati
nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma
dell'art. 14 del presente decreto. 
    d-bis) quando il contribuente non ha  dato  seguito  agli  inviti
disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma,  numeri
3) e 4), del presente decreto  o  dell'articolo  51,  secondo  comma,
numeri 3) e 4),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633. 
  ((d-ter) in  caso  di  omessa  presentazione  dei  modelli  per  la
comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli
studi di settore o  di  indicazione  di  cause  di  esclusione  o  di
inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti,  nonche'  di
infedele  compilazione  dei  predetti  modelli   che   comporti   una
differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000,  tra
i ricavi o compensi stimati applicando gli  studi  di  settore  sulla
base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati  indicati
in dichiarazione.)) ((115)) 
  Le  disposizioni  dei   commi   precedenti   valgono,   in   quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori  e  per  quelli
derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento  alle
scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e  19.
Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art.
18, che non hanno provveduto agli adempimenti  contabili  di  cui  ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in  ogni  caso
ai sensi del secondo comma del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla
L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che  "La
disposizione di cui al  comma  4  si  applica  con  riferimento  agli
accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.  Per  gli  accertamenti  notificati  in  precedenza
continua ad  applicarsi  quanto  previsto  dalla  previgente  lettera
d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."