DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-5-1998
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 12-bis.
(((Trattamento dei dati  risultanti dalla dichiarazione dei redditi e
                  dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. I sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi
dell'articolo  12 di trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione
finanziaria,  possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per
le  sole  finalita' di prestazione del servizio e per il tempo a cio'
necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni
di  cui  al comma 11 del predetto articolo 12, volte ad assicurare la
riservatezza  e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento
ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi
della  legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di cui al comma
11  dell'articolo  12  sono  individuate,  altresi', le modalita' per
inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e
l'espressione  del  consenso  relativo  ai  trattamenti, da parte dei
soggetti  di  cui  al  precedente  periodo, dei dati personali di cui
all'articolo  22,  comma  1,  della  legge  31 dicembre 1996, n. 675,
connessi alle dichiarazioni.
  2.   Limitatamente   alle   dichiarazioni   presentate   nel  1998,
l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.
675,  s'intende  resa  attraverso  i  modelli  di dichiarazione ed il
consenso   di   cui  al  comma  1  e'  validamente  espresso  con  la
sottoscrizione delle dichiarazioni.))