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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal:  1-4-1998

Art. 29

Disposizioni abrogate
1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole "e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi", da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;
b) il decreto ministeriale 1 settembre 1931;
c) i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole "27, penultimo comma", dell'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) nell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546:
1) nella rubrica, le parole "e delle sanzioni pecuniarie";
2) nel comma 3, le parole "e le sanzioni pecuniarie".
2. È inoltre abrogata ogni altra norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonché della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con le disposizioni del presente decreto.
Note all'art. 29:
- Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) era il seguente:
"Art. 1. - La presente legge stabilisce le disposizioni generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, relative ai tributi dello Stato".
"Art. 2. - Costituisce delitto o contravvenzione la violazione di una norma contenuta nelle leggi finanziarie, per la quale è stabilita una delle pene prevedute dal Codice penale per i delitti o, rispettivamente, per le contravvenzioni".
"Art. 3. - Le leggi finanziarie stabiliscono quando dalla violazione delle norme in esse contenute e che non costituisca reato, sorga per il trasgressore l'obbligazione al pagamento di una somma, a titolo di pena pecuniaria, a favore dello Stato.
L'obbligazione ha carattere civile".
"Art. 4. - La legge stabilisce il limite minimo e massimo entro il quale la pena pecuniaria può essere applicata.
Nell'applicazione si ha riguardo alla gravità della violazione e alla personalità di chi l'ha commessa.
La personalità del trasgressore è desunta dai precedenti penali e giudiziari e, in genere dalla sua condotta".
"Art. 5. - Per le violazioni prevedute negli artt. 2 e 3 le leggi finanziarie possono stabilire, in aggiunta alle sanzioni ivi indicate, che il trasgressore sia obbligato al pagamento di una sopratassa a favore dello Stato.
La sopratassa è determinata dalla legge in una somma fissa, corrispondente all'ammontare del tributo ovvero ad una frazione o a un multiplo di esso.
L'obbligazione al pagamento della sopratassa ha carattere civile".
"Art. 6. - La chiusura di un pubblico esercizio o negozio ovvero di uno stabilimento commerciale o industriale può essere ordinata nei casi stabiliti dalle singole leggi.
La chiusura non può avere durata inferiore a tre giorni, né superiore ad un mese".
"Art. 7. - Il provvedimento di chiusura può essere revocato dall'intendente di finanza, su istanza del trasgressore. In tal caso, la revoca è, subordinata al deposito di una somma, da determinarsi dall'intendente a garanzia del pagamento, secondo i casi, dell'ammontare dell'ammenda, della multa, della pena pecuniaria o della sopratassa, oltre che del tributo e delle spese.
Il provvedimento di chiusura è revocato d'ufficio, quando l'intendente di finanza ritenga cessati i motivi che lo determinarono".
"Art. 8. - Per ogni violazione della stessa disposizione di legge si applica la relativa sanzione.
Non di meno, nel caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata una sola volta, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni.
In tal caso la sanzione è applicata in misura superiore a quella stabilita dalla legge per una sola violazione, purché non si superi la metà dell'ammontare complessivo delle pene, delle pene pecuniarie e delle sopratasse che si sarebbero dovute applicare calcolando le singole violazioni".
"Art. 11. - Se la violazione della norma delle leggi finanziarie, per la quale sia stabilita la pena pecuniaria o la sopratassa, sia imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento della pena pecuniaria o della sopratassa".
"Art. 12. - Nei casi preveduti nella prima parte degli artt. 9 e 10, qualora per la violazione della legge finanziaria sia stabilita la sopratassa o la pena pecuniaria, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza, ovvero l'ente, sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della pena pecuniaria o della sopratassa".
"Art. 15. - Per le violazioni delle norme delle leggi finanziarie, per cui sia stabilita la pena pecuniaria, è consentito al trasgressore di pagare, all'atto della contestazione della violazione, una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo.
Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione".
"Art. 17. - Il diritto dello Stato alla riscossione della pena pecuniaria si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa violazione.
Per la sopratassa il diritto dello Stato si estingue per prescrizione con il decorso del tempo stabilito per la prescrizione del tributo".
"Art. 18. - Se il contravventore debba rispondere, oltre che della contravvenzione, del pagamento del tributo, l'autorità finanziaria può procedere alla riscossione del tributo medesimo, senza attendere l'esito del giudizio penale".
"Art. 19. - Il successore a qualsiasi titolo per atto tra vivi in una azienda commerciale o industriale è obbligato verso l'Amministrazione finanziaria in solido col suo autore per il pagamento, oltre che del tributo, della sopratassa e della pena pecuniaria, che siano state applicate per violazione delle norme concernenti i tributi relativi all'azienda per l'anno in cui ha luogo il trasferimento e per i due anni precedenti.
L'obbligazione del successore è limitata al debito per i tributi, sopratasse e pene pecuniarie risultanti, alla data del trasferimento, dagli atti dell'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'azienda.
A tal fine le Intendenze sono tenute a rilasciare, su richiesta e a spese dell'interessato, un certificato sulla esistenza o meno di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali il debito non sia stato soddisfatto.
Il certificato stesso, se negativo, avrà pieno effetto di liberazione del cessionario da ogni corresponsabilità con il cedente.
La limitazione, di cui al primo capoverso, non ha luogo qualora il trasferimento sia fatto in frode dei diritti dell'Amministrazione finanziaria. La frode si presume, salva prova in contrario, quando il trasferimento sia effettuato entro tre mesi dall'accertamento della violazione di una norma, per la quale la legge finanziaria stabilisce la pena pecuniaria superiore nel massimo a lire centomila, accertamento risultante dagli atti dell'Intendenza nella cui circoscrizione ha sede l'azienda".
"Art. 26. - In base al processo verbale di constatazione di una contravvenzione di competenza dell'intendente di finanza o della violazione di una norma, per la quale sia stabilita una pena pecuniaria, e quando vi sia pericolo nel ritardo, l'intendente può chiedere al presidente del tribunale competente l'inscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore, od anche l'autorizzazione di procedere, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo sui beni mobili del trasgressore.
Le precedenti disposizioni si applicano anche contro le persone e gli enti civilmente responsabili dell'ammenda o delle pene pecuniarie, a norma degli artt. 9, 10 e 12.
Rispetto alle violazioni che costituiscono reato le facoltà indicate nel presente articolo non possono essere esercitate dall'intendente di finanza dopo che sia stata prodotta opposizione contro il decreto di condanna".
"Art. 27. - La iscrizione dell'ipoteca e il sequestro possono essere impugnati da chiunque vi abbia interesse. La impugnazione è proposta:
1 - Innanzi al giudice civile, quando si tratti di garenzìa presa in seguito a violazione delle leggi finanziarie, la quale non costituisca reato;
2 - Innanzi al tribunale competente a conoscere del reato o che sarebbe competente se fosse proposta opposizione contro il decreto di condanna dell'intendente, quando si tratti di garenzìa presa in seguito a violazione delle leggi finanziarie, la quale costituisca reato.
Tuttavia, in caso di contestazione relativa alla proprietà, il tribunale ne rinvia la risoluzione al giudice civile.
Nel caso indicato nel n. 2, la impugnazione è proposta, trattata e decisa nelle forme stabilite per gli incidenti dal Codice di procedura penale".
"Art. 28. - Quando siano in qualsiasi modo trasgrediti gli obblighi, disposti dall'autorità per la conservazione dei libri, a termini dell'art. 25, l'autore della trasgressione è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 300.000, salvo l'applicazione delle disposizioni del Codice penale, qualora il fatto costituisca reato".
"Art. 29. - I provvedimenti, con cui si ordina ovvero si revoca la chiusura di un pubblico esercizio o negozio, ovvero di uno stabilimento industriale o commerciale, sono sempre emanati dall'intendente di finanza nell'esercizio delle sue funzioni amministrative. Il decreto è motivato ed è immediatamente notificato all'interessato.
Contro il provvedimento di chiusura è ammesso ricorso nel termine perentorio di giorni cinque al Ministro per le finanze. Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.
La decisione del Ministro per le finanze non è soggetta ad alcun gravame".
"Art. 55. - Per le violazioni delle norme delle leggi finanziarie, per cui sia stabilita la pena pecuniaria, l'intendente di finanza, nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata, notifica al trasgressore il verbale di accertamento e lo invita a presentare le sue deduzioni entro il termine di 15 giorni.
Decorso tale termine, l'intendente, qualora in base agli atti raccolti e alle deduzioni che siano state presentate, accerti la esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determina con provvedimento motivato, sotto forma di ordinanza, l'ammontare della pena pecuniaria".
"Art. 56. - L'ordinanza è notificata al trasgressore e diventa titolo esecutivo se nel termine di giorni 30 dalla sua notificazione il trasgressore non abbia proposto ricorso al Ministro per le finanze.
Il ricorso non è ammesso contro le ordinanze relative a violazioni, per le quali la pena pecuniaria stabilita dalla legge non sia superiore nel massimo a lire 300.000".
"Art. 57. - Il ricorso è motivato ed è presentato dal trasgressore o da un suo rappresentante, munito di mandato generale o speciale, all'intendente di finanza".
"Art. 58. - Il decreto con cui il Ministro per le finanze provvede sul ricorso è definitivo e contro di esso non è ammesso alcun gravame.
Il decreto con cui il Ministro per le finanze stabilisce in misura diversa l'ammontare della pena pecuniaria è titolo esecutivo e la sua esecuzione è promossa dall'intendente di finanza".
"Art. 59. - Qualora del pagamento della pena pecuniaria debbano rispondere le persone o gli enti, indicati nell'art. 12, le notificazioni da farsi al trasgressore debbono essere eseguite anche alle dette persone o enti, ai quali spetta altresì la facoltà di ricorso accordata al trasgressore".
"Art. 60. - Le disposizioni contenute negli articoli 16, 19 e 22, e nei capi II e V del titolo II non si applicano in materia di redditi soggetti a tributi diretti, che continuano ad essere regolati dalle disposizioni e dalle norme stabilite nelle leggi e nei regolamenti che riguardano tale materia".
"Art. 61. - Nel caso che nelle leggi finanziarie sia stabilita una sanzione che non sia una delle pene prevedute dal Codice penale, né una delle altre sanzioni indicate negli artt. 3 e 5, la predetta sanzione deve essere considerata sopratassa ovvero pena pecuniaria, avuto riguardo al suo carattere, secondo la distinzione fatta nella presente legge fra sopratassa e pena pecuniaria".
"Art. 62. - Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e per gli affari di culto, sarà stabilita la data dell'entrata in vigore della presente legge e saranno altresì emanate le disposizioni occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per il suo coordinamento con le singole leggi finanziarie, che saranno all'uopo sottopposte alla necessaria revisione, e con i nuovi Codici penale e di procedura penale quando saranno emanati.
La revisione delle leggi finanziarie sarà effettuata dal Governo sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e sette deputati nominati dalla relativa Assemblea, i quali restano in carica anche in caso di decadenza del mandato parlamentare".
"Art. 63. - Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme necessarie per la determinazione delle riduzioni delle pene pecuniarie".
- Il testo dell'art. 20 della legge citata n. 4 del 1929, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:
"Art. 20. - Le disposizioni penali delle leggi finanziarie si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorché le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione".
- Il D.M. ministeriale 1 settembre 1931 recava: "Norme per la determinazione delle riduzioni delle pene pecuniarie".
- Il testo dell'art. 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 39 (Violazioni finanziarie). - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle leggi in materia finanziaria punite con la sola multa o con l'ammenda.
Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.
Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli 29 e 38, primo comma".
- Per il testo dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dalla presente legge, si veda in nota all'articolo 19.