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LEGGE 24 dicembre 1993, n. 560

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal: 15-1-1994
al: 22-10-1996
aggiornamenti all'articolo
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono alloggi di edilizia residenziale  pubblica,  soggetti  alle
norme  della  presente  legge,   quelli   acquisiti,   realizzati   o
recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6  marzo  1976,  n.
52, a totale carico o con concorso  o  con  contributo  dello  Stato,
della regione o di enti pubblici territoriali, nonche'  con  i  fondi
derivanti da contributi  dei  lavoratori  ai  sensi  della  legge  14
febbraio 1963, n. 60, e successive  modificazioni,  dallo  Stato,  da
enti pubblici territoriali, nonche' dagli Istituti  autonomi  per  le
case popolari (IACP)  e  dai  loro  consorzi  comunque  denominati  e
disciplinati con legge regionale. 
  2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi  5,
13 e 14, si applicano altresi': 
a) agli alloggi di  proprieta'  dell'Amministrazione  delle  poste  e
   delle  telecomunicazioni  costruiti   od   acquistati   ai   sensi
   dell'articolo 1, n. 3), delle  norme  approvate  con  decreto  del
   Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito
   dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7
   giugno 1975, n. 227, e della legge 10  febbraio  1982,  n.  39,  e
   successive modificazioni, nonche' agli alloggi che, ai sensi della
   legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati  trasferiti  dall'Azienda
   di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle  poste
   e delle telecomunicazioni; 
b) agli alloggi non di servizio di proprieta' della societa' Ferrovie
   dello Stato Spa costruiti  od  acquistati  fino  alla  data  della
   trasformazione dell'Ente Ferrovie  dello  Stato  in  societa'  per
   azioni. Le modalita' di  alienazione  dei  predetti  alloggi  sono
   disciplinate,  nel  rispetto  delle  disposizioni  della  presente
   legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del  Comitato
   interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  del  12
   agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  202  del  28
   agosto 1992; 
c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge
   21  ottobre  1950,  n.  841,   e   successive   modificazioni   ed
   integrazioni, che siano tuttora nella  disponibilita'  degli  Enti
   medesimi; 
d) agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro gia' di proprieta'
degli enti previdenziali disciolti. 
  3. Sono esclusi dalle norme della presente  legge  gli  alloggi  di
servizio oggetto di concessione  amministrativa  in  connessione  con
particolari funzioni attribuite a pubblici  dipendenti,  gli  alloggi
realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della  legge  5
agosto 1978, n.  457,  e  successive  modificazioni,  nonche'  quelli
soggetti ai vincoli di cui alla legge  1  giugno  1939,  n.  1089,  e
successive modificazioni. 
  4. Le regioni, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  formulano,  su  proposta  degli  enti
proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani  di  vendita
al fine di  rendere  alienabili  determinati  immobili  nella  misura
massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del
patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna  provincia.
Trascorso tale  termine,  gli  enti  proprietari,  nel  rispetto  dei
predetti limiti, procedono alle alienazioni in  favore  dei  soggetti
aventi titolo a norma della presente legge. 
  5. L'alienazione di alloggi di edilizia  residenziale  pubblica  e'
consentita  esclusivamente  per   la   realizzazione   di   programmi
finalizzati allo sviluppo di tale settore. 
  6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al  comma  4  gli
assegnatari o i loro  familiari  conviventi,  i  quali  conducano  un
alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in
mora con il  pagamento  dei  canoni  e  delle  spese  all'atto  della
presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte
dei familiari conviventi e' fatto salvo il diritto di  abitazione  in
favore dell'assegnatario. 
  7. Gli assegnatari di cui  al  comma  6,  se  titolari  di  reddito
familiare complessivo inferiore al limite fissato dal  CIPE  ai  fini
della   decadenza   dal   diritto   all'assegnazione,    ovvero    se
ultrasessantenni o  portatori  di  handicap,  qualora  non  intendano
acquistare l'alloggio  condotto  a  titolo  di  locazione,  rimangono
assegnatari del medesimo alloggio, che non  puo'  essere  alienato  a
terzi. 
  8. Per le finalita'  di  cui  al  comma  6,  gli  enti  proprietari
adottano  le  opportune  misure  di  pubblicita'  e  disciplinano  le
modalita' di presentazione delle domande di acquisto. 
  9. I soggetti assegnatari di alloggio  che  non  si  trovino  nelle
condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda  di  acquisto
dell'alloggio, in sede di prima applicazione  della  presente  legge,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della  stessa,  ovvero
entro  un  anno  dall'accertamento,  da  parte   dell'ente   gestore,
dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali
termini, gli alloggi  possono  essere  venduti  a  terzi  purche'  in
possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere
nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica. Hanno titolo  di  priorita'  nell'acquisto  le
societa' cooperative edilizie  iscritte  all'albo  nazionale  di  cui
all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano,
con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi  in  locazione  a  canone
convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. 
  10. Il prezzo degli alloggi e' costituito dal  valore  che  risulta
applicando un  moltiplicatore  pari  a  100  alle  rendite  catastali
determinate dalla  Direzione  generale  del  catasto  e  dei  servizi
tecnici  erariali  del  Ministero  delle  finanze  a  seguito   della
revisione generale disposta con decreto del  Ministro  delle  finanze
del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del  7
febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del  decreto-legge  11  luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1992,  n.  359,  e  delle  successive  revisioni.  Al  prezzo   cosi'
determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di
anzianita' di costruzione dell'immobile, fino al limite  massimo  del
20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici
giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione. 
  11. La determinazione del prezzo  puo'  essere,  in  alternativa  a
quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale
su richiesta dell'acquirente.  In  tal  caso  la  determinazione  del
prezzo si intende definitiva anche  se  la  valutazione  dell'Ufficio
tecnico erariale e' superiore ai prezzi stabiliti secondo  i  criteri
previsti dal comma 10, salva la facolta' di revoca della  domanda  di
acquisto, da esercitarsi  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione
della determinazione del prezzo. 
  12. Le  alienazioni  possono  essere  effettuate  con  le  seguenti
modalita': 
a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione  pari  al  10  per
cento del prezzo di cessione; 
b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del
   prezzo di  cessione,  con  dilazione  del  pagamento  della  parte
   rimanente in non piu' di 15 anni, ad un interesse  pari  al  tasso
   legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia  della  parte  del
   prezzo dilazionata. 
  13.  I  proventi  delle  alienazioni  degli  alloggi  di   edilizia
residenziale pubblica, nonche' delle alienazioni di cui ai  commi  da
15 a 19, rimangono nella disponibilita' degli  enti  proprietari  sul
conto corrente di contabilita' speciale presso la sezione provinciale
di tesoreria dello Stato, per le finalita' di cui al comma 5. 
  14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi
comunque denominati e disciplinati con legge  regionale,  determinano
annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare  al
reinvestimento   in   edifici   ed   aree   edificabili,    per    la
riqualificazione e l'incremento  del  patrimonio  abitativo  pubblico
mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria  di
quelle  esistenti  e  programmi  integrati,  nonche'  ad   opere   di
urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non  puo'  comunque
essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte  residua  e'
destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti. 
  15. Sono soggette ad alienazione anche le unita' immobiliari ad uso
non  abitativo  ricomprese   in   edifici   destinati   ad   edilizia
residenziale pubblica. 
  16. L'affittuario delle unita' immobiliari di cui al comma 15  puo'
esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo  38  della
legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato  nei
termini previsti dal citato  articolo  38,  nei  successivi  sessanta
giorni possono presentare  domanda  di  acquisto  enti  pubblici  non
economici,  enti  morali,  associazioni  senza  scopo  di   lucro   o
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. A  tal
fine,  gli  enti  proprietari  adottano  le   opportune   misure   di
pubblicita'. 
  17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui 
al comma 16, la cessione e' effettuata a chiunque ne faccia domanda 
  18. L'alienazione delle unita' immobiliari ai soggetti  di  cui  al
comma 16 e' effettuata a prezzo di mercato,  sulla  base  del  parere
dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento puo'  avvenire  in  forma
rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di
interesse pari al tasso legale. 
  19. Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta con offerte in
aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del  comma
18. 
  20. Gli alloggi e le unita' immobiliari acquistati ai  sensi  della
presente legge non possono essere alienati, anche  parzialmente,  ne'
puo' essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci
anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque
fino a quando non sia  pagato  interamente  il  prezzo.  In  caso  di
vendita  gli  IACP  e  i  loro  consorzi,   comunque   denominati   e
disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione. 
  21.  La  documentazione  necessaria  alla  stipula  degli  atti  di
compravendita degli alloggi e delle unita' immobiliari  di  cui  alla
presente  legge  e'  predisposta  dagli  uffici  tecnici  degli  enti
alienanti. 
  22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai  commi
da 1 a 5 sono esenti dal pagamento  dell'imposta  sull'incremento  di
valore degli irmmobili (INVIM). 
  23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione  case  per
lavoratori (GESCAL)  nel  territorio  del  comune  di  Longarone,  in
sostituzione degli immobili distrutti a causa  della  catastrofe  del
Vayont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di
precedenti domande, della assegnazione in proprieta' con il pagamento
rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto
dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963,  n.  60,
purche' detengano l'alloggio da almeno venti anni alla  data  del  30
dicembre 1991. 
  24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi  della  legge  4
marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente  da
precedenti domande di acquisto  delle  abitazioni  in  godimento,  ne
possono chiedere la cessione in proprieta' entro  il  termine  di  un
anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente   legge
beneficiando   delle   condizioni   di   miglior   favore   contenute
nell'articolo 26 delle norme approvate  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo
14 della legge 27 aprile 1962, n. 231. 
  25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo  28
della legge 8 agosto 1977, n. 513,  e  successive  modificazioni,  si
estingue qualora l'acquirente dell'alloggio  ceduto  in  applicazione
del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10
per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali. 
  26. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30  dicembre  1991,  n.
412, i commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23  dicembre  1992,
n. 498, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge. 
  27. E' fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data
di entrata in vigore della presente legge,  all'acquisto  di  alloggi
pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti  in  materia  alla
medesima data. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 24 dicembre 1993 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
 Visto, il Guardasigilli: CONSO 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e' statto  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
 
          Note all'art. 1, comma 1: 
            -  La  legge6  marzo  1976,  n.  52,  reca:   "Interventi
          straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e
          militare   della   pubblica   sicurezza,   dell'Arma    dei
          carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del  Corpo
          degli agenti  di  custodia  e  del  Corpo  forestale  dello
          Stato". 
            - La legge14 febbraio 1963, n.  60,  reca:  "Liquidazione
          del  patrimonio  edilizio  della  Gestione  I.N.A.-Casa   e
          istituzione di un programma  decennale  di  costruzione  di
          alloggi per lavoratori". 
          Note all'art. 1, comma 2: 
            - Il testodell'art. 1, n. 3), del D.P.R. 17 gennaio 1959,
          n. 2 (Norme concernenti la  disciplina  della  cessione  in
          proprieta' degli alloggi di tipo  popolare  ed  economico),
          come sostituito dall'art. 1 della legge 15  febbraio  1967,
          n. 42, e' il seguente: 
            "Sono soggetti alla disciplina delle presenti norme: 1) -
          2) (omissis); 
            3) gli alloggi costruiti o da costruire, acquistati o  da
          acquistare  dalla  Amministrazione  delle  poste  e   delle
          telecomunicazioni e dall'Azienda di  Stato  per  i  servizi
          telefonici, ai sensi della parte seconda,  titolo  III  del
          ripetuto testo unico, ovvero delle leggi 4 aprile 1940,  n.
          302; 11 dicembre 1952, n. 2521; 3 dicembre 1957, n. 1215  e
          30 giugno 1959, n. 477"; 
            - La legge7 giugno 1975,  n.  227,  reca:  "Programma  di
          interventi   straordinari   per   la   meccanizzazione    e
          l'automazione  dei  servizi  postali,   di   bancoposta   e
          telegrafici,  per  il  riassetto  dei  servizi   telefonici
          nonche' per  la  costruzione  di  alloggi  di  servizio  da
          assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero
          delle poste e delle telecomunicazioni". 
            - La legge 10 febbraio 1982, n. 39, reca: "Autorizzazione
          alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste  e  delle
          telecomunicazioni  a  proseguire  nella  realizzazione  dei
          programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e  di
          costruzione  di  alloggi  di  servizio  per  il   personale
          postelegrafonico - Disciplina dei collaudi". 
            - La legge 29 gennaio 1992, n.  58,  reca:  "Disposizioni
          per la riforma del settore delle telecomunicazioni". 
            - La legge 21 ottobre 1950, n. 841, reca: "Norme  per  la
          espropriazione, bonifica,  trasformazione  ed  assegnazione
          dei terreni ai contadini". 
          Nota all'art. 1, comma 3: 
            - Il testo dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457
          (Norme  per  l'edilizia  residenziale),  come   da   ultimo
          modificato dall'art. 5 del decreto-legge 23  gennaio  1982,
          n. 9, e' il seguente: 
            "Art. 18 (Beneficiari dei mutui  agevolati).  -  I  mutui
          previsti dall'art. 16 sono destinati alla realizzazione  di
          programmi di edilizia residenziale  in  aree  comprese  nei
          piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962,  n.  167  e
          successive modificazioni e integrazioni e sono concessi  ad
          enti  pubblici  che  intendano  costruire   abitazioni   da
          assegnare  in  proprieta',   a   cooperative   edilizie   a
          proprieta' individuale, ad imprese  di  costruzione  ed  ai
          privati che intendano costruire la propria abitazione,  con
          onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5  per  cento,
          oltre al  rimborso  del  capitale.  L'onere  a  carico  del
          mutuatario e' stabilito, ai sensi del successivo  art.  20,
          in misura differenziata, a seconda della fascia di  reddito
          di  appartenenza,  al  momento  dell'assegnazione  per  gli
          alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative  edilizie
          a proprieta' individuale,  dell'acquisto  per  gli  alloggi
          realizzati  da  imprese  di   costruzione,   dell'atto   di
          liquidazione finale  del  mutuo  per  quelli  costruiti  da
          privati. 
            L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo  comma  e  il
          relativo  frazionamento   di   mutui   ovvero   l'atto   di
          liquidazione finale,  nel  caso  di  alloggi  costruiti  da
          privati, devono essere effettuati,  rispettivamente,  entro
          due anni ed entro sei mesi dalla data  di  ultimazione  dei
          lavori. Il contributo sugli  interessi  di  preammortamento
          continuera' ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche
          prima della scadenza dei suddetti termini,  sia  locato  ai
          sensi delle disposizioni vigenti. 
            I mutui dicui al  primo  comma  possono  essere  concessi
          altresi' a comuni  ed  a  istituti  autonomi  per  le  case
          popolari, che intendano costruire abitazioni  da  assegnare
          in locazione nonche' a cooperative  edilizie  a  proprieta'
          indivisa. In tali casi l'onere a carico  dei  mutuatari  e'
          del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale. 
            Gli interventi assistiti dai contributi di cui  al  primo
          comma del presente articolo sono destinati per programmi da
          realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani  di  zona  di
          cui alla  legge  18  aprile  1962,  n.  167,  e  successive
          integrazioni  e  modificazioni,  ovvero  fuori  delle  aree
          delimitate ai sensi dell'art. 51  della  legge  22  ottobre
          1971, n. 865, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona
          e delle delimitazioni predette. 
            Gli interventi al di fuori delle aree  di  cui  al  comma
          precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in  base
          a convenzione stipulata ai sensi dell'art. 8 della legge 28
          gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il  limite
          di lire 24 milioni previsto dal precedente art.  16,  primo
          comma, il costo dell'area non potra'  essere  computato  in
          misura  superiore  a  quello  determinato   dai   parametri
          definiti dalla regione  ai  sensi  del  secondo  comma  del
          medesimo art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10". 
            - La legge1 giugno 1939, n.  1089,  reca:  "Tutela  delle
          cose d'interesse artistico". 
          Nota all'art. 1, comma 9: 
            - Il testodell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59
          (Nuove norme in materia di  societa'  cooperative),  e'  il
          seguente: 
            "Art.  13  (Albo  nazionale  delle  societa'  cooperative
          edilizie di abitazione  e  dei  loro  consorzi).  -  1.  E'
          istituito, presso la Direzione generale della  cooperazione
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo
          nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione
          e dei loro consorzi. 
            2.  Decorsidue  anni   dall'istituzione   dell'albo,   le
          societa'  cooperative  edilizie  di  abitazione  e  i  loro
          consorzi  che  intendano   ottenere   contributi   pubblici
          dovranno documentare l'iscrizione all'albo medesimo. 
            3.  Le  iscrizioni  e  le  cancellazioni  dall'albo  sono
          disposte dal comitato per l'albo nazionale  delle  societa'
          cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi,  di
          seguito denominato "comitato", composto da: 
            a) il direttore generale della cooperazione del Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede; 
            b) quattromembri designati  dal  Ministro  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, di cui tre esperti nella  materia
          della cooperazione edilizia; 
            c) un membro designato  da  ciascuna  delle  associazioni
          nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela   del
          movimento cooperativo legalmente riconosciute; 
            d) un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici; 
            e) tre membri in rappresentanza  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e Bolzano,  designati,  secondo
          un criterio  di  rotazione,  dai  rappresentanti  regionali
          facenti parte del Comitato per l'edilizia residenziale. 
            4. Il comitato e' costituito entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge con  decreto
          del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
          concerto con il Ministro  del  tesoro,  e  dura  in  carica
          quattro anni. 
            5.  L'attivita'  del   comitato   e'   disciplinata   dal
          regolamento adottato dal comitato  stesso,  entro  sessanta
          giorni dalla sua costituzione, ed approvato con decreto del
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza   sociale.   Il
          regolamento  stabilisce  i  criteri  per  la  tenuta  degli
          elenchi regionali degli iscritti all'albo,  anche  al  fine
          del rilascio della  certificazione,  nonche'  le  modalita'
          degli accertamenti che potranno essere effettuati anche  su
          richiesta del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale. 
            6. Il decreto di cui al comma 4 dispone  la  costituzione
          di un ufficio per l'amministrazione del  comitato  e  detta
          norme per il suo funzionamento. Per il predetto ufficio  il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  puo'
          avvalersi di personale con contratto di diritto  privato  a
          tempo determinato, nel limite massimo di sei unita'. 
            7.  All'albo  possono   essere   iscritti   le   societa'
          cooperative edilizie di abitazione costituite da  non  meno
          di diciotto soci ed i loro consorzi che siano iscritti  nel
          registro prefettizio di cui  all'art.  14  del  regolamento
          approvato con regio decreto 12 febbraio  1911,  n.  278,  e
          nello schedario generale della cooperazione di cui all'art.
          15 del citato  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
          dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive
          modificazioni,  che  siano  disciplinati  dai  principi  di
          mutualita' previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in
          una delle seguenti condizioni: 
            a) siano stato costituiti con il conferimento da parte di
          ciascun socio di quote  o  di  azioni  per  un  valore  non
          inferiore a lire cinquecentomila; 
            b) abbianoiniziato o realizzato un programma di  edilizia
          residenziale; 
            c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento
          o in  locazione  o  abbiano  assegnato  in  proprieta'  gli
          alloggi ai propri soci. 
            8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere b)
          e c), le societa' cooperative edilizie di  abitazione  e  i
          loro consorzi che, alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, non si trovino nella condizione di  cui  al
          comma 7, lettera a), possono ottenere l'iscrizione all'albo
          a condizione che entro sei mesi da tale  data  adeguino  il
          capitale sociale secondo quanto disposto dal  citato  comma
          7, lettera a). 
            9.   Possonoessere   sospesi   dall'albo   le    societa'
          cooperative edilizie di abitazione ed i  loro  consorzi  in
          gestione commissariale. 
            10. Il Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale
          determina, con proprio decreto  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge: 
            a) lo schema della domanda di iscrizione all'albo; 
            b)  l'elenco  della  documentazione  da   allegare   alla
          domanda; 
            c)  lo  schema  della  comunicazione  che   le   societa'
          cooperative  iscritte  devono  trasmettere  alla  Direzione
          generale della cooperazione entro il 30 giugno  di  ciascun
          anno per documentare l'attivita' svolta nel corso dell'anno
          precedente. 
            11. Entro il 31 dicembre  di  ciascun  anno  il  comitato
          predispone, l'elenco delle societa' cooperative e dei  loro
          consorzi radiati dall'albo perche' privi  dei  requisiti  o
          delle condizioni previste dal comma 7  o  perche'  soggetti
          all'applicazione del comma 9. L'elenco e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
            12. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo si provvede a carico degli  stanziamenti  iscritti
          ai capitoli da istituire ai sensi dell'art.  20,  comma  1,
          nel limite massimo del 7 per cento del gettito contributivo
          di cui al citato comma 1". 
          Note all'art. 1, comma 10: 
            - Il D.M. 20 gennaio  1990  reca  la  revisione  generale
          degli estimi del catasto edilizio urbano. 
            - Il testodell'art. 7 del D.L. 11 luglio  1992,  n.  333,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1992,
          n. 359 (Misure urgenti per  il  risanamento  della  finanza
          pubblica),  come  da  ultimo  modificato  dall'art.  1  del
          decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, e' il seguente: 
            "Art. 7. -1. Per l'anno 1992  e'  istituita  una  imposta
          straordinaria immobiliare  sul  valore  dei  fabbricati,  e
          delle  aree  fabbricabili   individuate   negli   strumenti
          urbanistici vigenti, siti nel  territorio  dello  Stato,  a
          qualsiasi uso  destinati,  ivi  compresi  quelli  alla  cui
          produzione o scambio e' diretta  l'attivita'  dell'impresa,
          posseduti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
            2.  Soggetto  passivo  dell'imposta  e'  il  proprietario
          dell'immobile ovvero il titolare del diritto di  usufrutto,
          uso o abitazione sullo stesso anche se  non  residente  nel
          territorio    dello    Stato;    l'imposta    e'     dovuta
          proporzionalmente alla quota di possesso. Non sono soggetti
          passivi lo Stato, le regioni, le  province,  i  comuni,  le
          comunita' montane, i consorzi tra detti enti  e  le  unita'
          sanitarie  locali,  le  istituzioni   sanitarie   pubbliche
          autonome di cui all'art. 41 della legge 23  dicembre  1978,
          n. 833, e gli istituti autonomi case popolari. 
            3. L'imposta e' stabilita nella misura del  3  per  mille
          del  valore  dei  fabbricati  e  delle  aree   fabbricabili
          individuate negli strumenti urbanistici vigenti. Il  valore
          e' costituito, per i fabbricati  iscritti  in  catasto,  da
          quello che risulta applicando all'ammontare  delle  rendite
          catastali determinate dall'amministrazione  del  catasto  e
          dei servizi tecnici  erariali  a  seguito  della  revisione
          generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze
          20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  31
          del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a  100  per  le
          unita' immobiliari classificate o classificabili nei gruppi
          catastali A, B e C, con esclusione delle categorie  A/10  e
          C1, pari a 50 per quelle classificate o classificabili  nel
          gruppo D non possedute  nell'esercizio  d'impresa  e  nella
          categoria A/10, e pari  a  34  per  quelle  classificate  o
          classificabili nella  categoria  C/1.  Per  determinare  il
          valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si  fa
          riferimento alla rendita delle unita' immobiliari similari.
          Per le unita' immobiliari urbane  direttamente  adibite  ad
          abitazione principale del possessore e dei suoi  familiari,
          l'imposta e' stabilita nella misura del  2  per  mille  del
          valore determinato ai sensi del presente  comma,  diminuito
          di 50 milioni di lire. Per unita' immobiliare  direttamente
          adibita ad abitazione  principale  deve  intendersi  quella
          nella quale il contribuente che la  possiede  a  titolo  di
          proprieta', usufrutto o  altro  diritto  reale,  e  i  suoi
          familiari, dimorano abitualmente. Per le unita' immobiliari
          classificate  o  classificabili  nel  gruppo  D   possedute
          nell'esercizio   d'impresa,   il   valore   e'   costituito
          dall'ammontare, al lordo delle quote di  ammortamento,  che
          risulta dalle scritture contabili  applicando  per  ciascun
          anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: 
            1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990:  1,05;  1989:  1,10;  1988:
          1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983: 
            1,60; 1982 e precedenti: 1,70. Per le  aree  fabbricabili
          individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il  valore
          e' costituito dal valore venale in comune commercio ovvero,
          per le aree destinate ad attivita'  di  pubblica  utilita',
          dall'ammontare  delle  indennita'  che  gli  enti  pubblici
          competenti per lo svolgimento delle attivita' stesse  hanno
          corrisposto o devono corrispondere. 
            3-bis. L'imposta e'  ridotta  del  50  per  cento  per  i
          fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili  e  di  fatto
          non utilizzati. 
            4. Sono esenti dall'imposta: 
            a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui
          all'art. 39 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; 
            b) i fabbricati  destinati  esclusivamente  all'esercizio
          del culto, purche' compatibile con  le  disposizioni  degli
          articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
            c) i fabbricati di proprieta' della Santa  Sede  indicati
          negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense  11
          febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio  1929,
          n. 810; 
            d) i fabbricati appartenenti  agli  Stati  esteri  per  i
          quali  e'  prevista  l'esenzione  dall'imposta  locale  sul
          reddito dei fabbricati in base  ad  accordi  internazionali
          resi esecutivi in Italia; 
            e) i fabbricati posseduti dagli  enti  indicati  all'art.
          87, comma 1, lettera  c),  del  citato  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi,  non  aventi  finalita'  di   lucro,
          destinati  esclusivamente  allo  svolgimento  di  attivita'
          istituzionali di carattere didattico; 
            f) i fabbricati recuperati al fine  di  essere  destinati
          alle attivita' assistenziali di cui alla legge  5  febbraio
          1992, n. 104; 
            g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di  cui
          all'art. 5-bis del D.P.R. 29  settembre  1973,  n.  601,  e
          successive modificazioni; 
            h)  i  fabbricati  classificati  o  classificabili  nelle
          categorie da E/1 a E/9; 
            i) i fabbricati e le aree fabbricabili, nonche' le  quote
          di essi, appartenenti ai soggetti che alla data di  entrata
          in vigore  del  presente  decreto  risultano  sottoposti  a
          fallimento,  a  liquidazione  coatta  amministrativa  o   a
          concordato preventivo con cessione di beni; 
            i-bis)  gliimmobili  utilizzati  dai  soggetti   di   cui
          all'art. 87, comma 1, lettera c),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n.   917,    e    successive    modificazioni,    destinati
          esclusivamente allo svolgimento di attivita'  istituzionali
          di carattere assistenziale e sanitario. 
            5. L'imposta e' riscossa mediante versamento diretto  con
          le modalita' previste ai fini delle imposte sui redditi. Il
          versamento deve essere effettuato  nel  mese  di  settembre
          1992. Tuttavia il versamento puo' essere  effettuato  entro
          il 15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre  il
          30 settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per  cento
          a titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse. 
            6. Per l'anno 1992 e' istituita una imposta straordinaria
          sull'ammontare  dei  depositi  bancari,  postali  e  presso
          istituti e sezioni per il credito a  medio  termine,  conti
          correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati  di
          deposito,  libretti  e  buoni   fruttiferi,   da   chiunque
          detenuti;  sono  esclusi  i  buoni  postali  fruttiferi,  i
          libretti di risparmio di previdenza indicati  all'art.  41,
          primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, la raccolta
          interbancaria e intercreditizia, nonche'  i  depositi  e  i
          conti correnti intrattenuti dal Tesoro  presso  il  sistema
          bancario e l'amministrazione postale e quelli  detenuti  da
          rappresentanze diplomati che e consolari estere in Italia o
          da  enti  e  organismi  internazionali  che  godono   della
          esenzione dalle imposte sui redditi. 
            L'amministrazione postale e le  aziende  ed  istituti  di
          credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa  nei
          confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6
          per  mille  commisurata  all'ammontare   risultante   dalle
          scritture contabili alla data del 9 luglio 1992.  L'imposta
          e' versata entro il 15  settembre  1992  con  le  modalita'
          previste per il versamento delle ritenute di  cui  all'art.
          26, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
            7. Per la liquidazione, l'accertamento,  la  riscossione,
          le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui  al  presente
          articolo  nonche'  per  il  contenzioso  si  applicano   le
          disposizioni  previste  per  le  imposte  sui  redditi.  Le
          imposte straordinarie di cui al presente articolo non  sono
          deducibili ai fini delle imposte sui redditi". 
          Note all'art. 1, comma 16: 
            - Il testo dell'art. 38 della legge 27  luglio  1978,  n.
          392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e'  il
          seguente: 
            "Art. 38 (Diritto di prelazione). - Nel caso  in  cui  il
          locatore intenda trasferire  a  titolo  oneroso  l'immobile
          locato, deve darne comunicazione  al  conduttore  con  atto
          notificato  a  mezzo  di   ufficiale   giudiziario.   Nella
          comunicazione devono essere indicati il  corrispettivo,  da
          quantificare in ogni caso in denaro,  le  altre  condizioni
          alle quali la  compravendita  dovrebbe  essere  conclusa  e
          l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.  Il
          conduttore deve esercitare il diritto di  prelazione  entro
          il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  ricezione   della
          comunicazione, con atto notificato al proprietario a  mezzo
          di ufficiale  giudiziario,  offrendo  condizioni  uguali  a
          quelle comunicategli. Ove  il  diritto  di  prelazione  sia
          esercitato, il versamento del  prezzo  di  acquisto,  salvo
          diversa  condizione  indicata   nella   comunicazione   del
          locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta
          giorni decorrenti  dal  sessantesimo  giorno  successivo  a
          quello dell'avvenuta notificazione della  comunicazione  da
          parte del proprietario, contestualmente  alla  stipulazione
          del contratto di compravendita o del contratto preliminare.
          Nel caso in cui l'immobile risulti locato a  piu'  persone,
          la  comunicazione  di  cui  al  primo  comma  deve   essere
          effettuata a ciascuna di esse.  Il  diritto  di  prelazione
          puo'  essere   esercitato   congiuntamente   da   tutti   i
          conduttori,  ovvero,  qualora  taluno   vi   rinunci,   dai
          rimanenti o dal rimanente conduttore. L'avente titolo  che,
          entro trenta giorni dalla notificazione  di  cui  al  primo
          comma, non abbia comunicato agli altri  aventi  diritto  la
          sua intenzione di avvalersi della prelazione, si  considera
          avere rinunciato alla prelazione  medesima.  Le  norme  del
          presente articolo non si applicano nelle  ipotesi  previste
          dall'art. 732 del codice civile, per le quali la prelazione
          opera  a  favore  dei   coeredi,   e   nella   ipotesi   di
          trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti
          entro il secondo grado". 
            - La legge8 novembre  1991,  n.  381,  reca:  "Disciplina
          delle cooperative sociali". 
          Nota all'art. 1, comma 23: 
            - Il testo dell'art. 29, primo comma, della citata  legge
          n. 60/1963 e' il seguente: "Gli alloggi costruiti  in  base
          ai piani previsti dalla  presente  legge,  fuori  dei  casi
          stabiliti dal quarto  comma  del  presente  articolo,  sono
          assegnati  ai  richiedenti  in  proprieta'  con   pagamento
          rateale e con garanzia ipotecaria". 
          Note all'art. 1, comma 24: 
            - La legge4 marzo  1952,  n.  137,  reca:  "Assistenza  a
          favore dei profughi". 
            - Il testo dell'art. 26 del citato D.P.R. n. 2/1959, come
          sostituito dall'art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231,
          e' il seguente: "Art. 26 (Cessione  degli  alloggi  di  cui
          alla legge 9 agosto 1954, n. 640). - Gli alloggi  costruiti
          o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n.  640,
          e tutti gli altri alloggi costruiti a totale  carico  dello
          Stato per le categorie meno abbienti, nonche'  gli  alloggi
          costruiti dall'U.N.R.R.A. -Casas, anche con  fondi  E.R.P.,
          vengono ceduti in proprieta' in unica soluzione  ovvero  in
          non oltre 25 anni, in rate  mensili  costanti  posticipate,
          senza interessi. Il prezzo di cessione e' pari al cinquanta
          per  cento  del  costo  di  costruzione  di  ogni   singolo
          alloggio". 
          Nota all'art. 1, comma 25: 
            - Il testo dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513
          (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in
          corso, finanziamento di un programma straordinario e canone
          minimo dell'edilizia  residenziale  pubblica),  cosi'  come
          modificato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n.  457,
          e' il seguente: "Art. 28. - Il  prezzo  di  cessione  degli
          alloggi di cui al precedente art. 27  e'  dato  dal  valore
          venale degli alloggi  stessi  al  momento  dell'entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  determinato   dall'ufficio
          tecnico  erariale,  tenendo  anche  conto  dello  stato  di
          conservazione dell'immobile e della sua ubicazione  con  la
          riduzione dell'1,5 per cento per  ogni  anno  di  effettiva
          occupazione  da  parte  del  richiedente  dell'alloggio  da
          cedersi, fino ad un limite massimo  di  venti  anni  e  con
          l'ulteriore riduzione del 10 per cento  da  applicarsi  nel
          caso in cui  il  richiedente  fruisca  di  un  reddito  non
          superiore a quello determinato ai sensi del precedente art.
          22 con la maggiorazione di cui alla lettera d) dell'art. 17
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  dicembre
          1972, n. 1035. In sede di stipula del contratto di cessione
          in proprieta', gli istituti autonomi per le  case  popolari
          sono  autorizzati  a  detrarre  dal  predetto   valore   le
          eventuali migliorie  apportate  dall'assegnatario.  Qualora
          l'assegnatario fruisca, secondo le  risultanze  dell'ultima
          dichiarazione dei redditi  o  dell'ultimo  accertamento  da
          parte  dei  competenti  uffici  fiscali,  alla  data  della
          presentazione della domanda  di  conferma,  di  un  reddito
          inferiore a quello di cui  all'art.  17,  lettera  d),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  1972,
          n. 1035, la cessione in proprieta', nel caso  di  pagamento
          in contanti, ha luogo con lo sconto del 30  per  cento  sul
          prezzo  come  sopra  determinato;  nel  caso  di  pagamento
          rateale, per un periodo di 15 anni, e' dovuta una quota  in
          contanti del 15 per cento del prezzo stesso e  sul  residuo
          debito e' corrisposto  un  interesse  annuo  del  5,50  per
          cento. Qualora l'assegnatario fruisca secondo le risultanze
          dell'ultima  dichiarazione  dei   redditi   o   dell'ultimo
          accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, di  un
          reddito superiore a quello stabilito dall'art. 17,  lettera
          d), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
          1972, n. 1035, alla data della presentazione della  domanda
          di  conferma,  la  cessione  in  proprieta',  nel  caso  di
          pagamento in contanti, avviene con lo  sconto  del  20  per
          cento sul  prezzo  come  sopra  determinato;  nel  caso  di
          pagamento rateale, per un periodo di 10 anni, e' dovuta una
          quota in contanti pari al 30 per cento del prezzo stesso  e
          sul residuo debito e' corrisposto un interesse annuo del  6
          per cento.  Il  trasferimento  della  proprieta'  ha  luogo
          all'atto della stipulazione del contratto; a  garanzia  del
          pagamento delle rate del prezzo di cessione l'ente  cedente
          iscrive ipoteca sull'alloggio  ceduto.  In  pendenza  della
          valutazione definitiva dell'ufficio tecnico erariale per  i
          singoli alloggi, gli istituti autonomi per le case popolari
          sono autorizzati a stipulare un  contratto  preliminare  di
          vendita, sulla base  di  un  prezzo  provvisorio  stabilito
          mediante valutazioni per campione. Per un periodo di  tempo
          di 10 anni dalla  data  di  stipulazione  del  contratto  e
          comunque fino a quando non ne  sia  stato  pagato  l'intero
          prezzo, l'alloggio acquistato non puo'  essere  alienato  a
          nessun titolo ne' su di esso puo' costituirsi alcun diritto
          reale di godimento. Gli assegnatari hanno tuttavia facolta'
          di  locare  l'alloggio  in  caso  di  trasferimento   della
          residenza, di accrescimento  del  nucleo  familiare  o  per
          altri gravi motivi, previa  autorizzazione  del  presidente
          dell'istituto autonomo per le case popolari. L'assegnatario
          puo' alienare l'alloggio qualora ricorrano le condizioni di
          cui al precedente quinto comma.  In  tal  caso  deve  darne
          comunicazione al competente istituto autonomo per  le  case
          popolari, il quale potra' esercitare, entro 60  giorni  dal
          ricevimento della comunicazione, il diritto  di  prelazione
          all'acquisto per  un  prezzo  pari  a  quello  di  cessione
          rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e impiegati. 
            Le somme ricavate dalle alienazioni di  cui  al  presente
          articolo sono riscosse  dal  competente  istituto  autonomo
          provinciale per le case  popolari  e  contabilizzate  nella
          gestione speciale prevista dall'art.  10  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. 
            Ogni   pattuizione   stipulata   in   violazione    delle
          disposizioni di  cui  ai  precedenti  commi  e'  nulla.  La
          nullita' puo' essere fatta  valere  da  chiunque  vi  abbia
          interesse ed e' rilevabile d'ufficio dal giudice". 
          Note all'art. 1, comma 26. 
            - La legge 30 dicembre 1991, n. 412, reca:  "Disposizioni
          in materia  di  finanza  pubblica".  Si  riporta  il  testo
          dell'abrogato art. 28: "Art. 28 (Gestione degli alloggi  di
          edilizia residenziale  pubblica).  -  1.  Sono  alloggi  di
          edilizia residenziale pubblica, soggetti alle  norme  della
          presente legge, quelli acquisiti, realizzati o  recuperati,
          a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato
          o  della   regione,   dallo   Stato,   da   enti   pubblici
          territoriali, dagli Istituti autonomi per le case  popolari
          (IACP)  e  dai  loro  consorzi,   comunque   denominati   o
          modificati per legge regionale. 2. Sono esclusi gli alloggi
          di  servizio  oggetto  di  concessione  amministrativa   in
          connessione con particolari funzioni attribuite a  pubblici
          dipendenti,  nonche'  gli  alloggi  realizzati  con   mutuo
          agevolato di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978,  n.
          457,  e  successive  modificazioni.  3.  L'alienazione   di
          fabbricati costituiti da alloggi di  edilizia  residenziale
          pubblica di cui al  comma  1  e'  consentita  a  favore  di
          assegnatari   in   locazione    esclusivamente    per    il
          conseguimento di finalita' proprie dell'edilizia  abitativa
          pubblica. 4. Hanno diritto a presentare domanda di acquisto
          degli alloggi posti in vendita  coloro  che  alla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge  hanno  in  uso  un
          alloggio a titolo di locazione da oltre un decennio, e  che
          non siano in mora con  il  pagamento  dei  canoni  e  delle
          spese. 5. La regione approva  i  piani  di  cessione  degli
          alloggi predisposti dagli enti  gestori  nel  rispetto  dei
          principi   di   cui   al   presente   articolo,   adottando
          contestualmente le misure per la mobilita' degli  inquilini
          che non desiderano acquistare gli alloggi posti in  vendita
          e  tutelando   gli   inquilini   ultrasessantacinquenni   o
          portatori  di  handicap.  6.  In   fondi   ricavati   delle
          alienazioni di cui al  presente  articolo  saranno  gestiti
          direttamente dalle amministrazioni proprietarie e destinati
          secondo  le   direttive   impartite   dalle   regioni.   Le
          alienazioni devono consentire: a parita'  del  corispettivo
          capitalizzato, in caso di pagamento  protratto  nel  tempo,
          rispetto al valore dell'immobile ceduto; b)  reinvestimento
          dei ricavi in edifici o aree edificabili, per  l'incremento
          del   patrimonio   abitativo   pubblico,   mediante   nuove
          costruzioni,   recupero   e   programmi    integrati;    c)
          reinvestimento dei  ricavi  in  urbanizzazioni  socialmente
          rilevanti per il patrimonio abitativo pubblico; d) facolta'
          di utilizzare parte dei ricavi per il ripiano  del  deficit
          finanziario. 7. Le alienazioni possono essere effettuate: 
            a)  con  il  trasferimento  immediato  della   proprieta'
          dell'alloggio,  con  pagamento  in   contanti,   in   unica
          soluzione, con una riduzione  pari  al  10  per  cento  del
          prezzo di cessione; b) con il trasferimento immediato della
          proprieta' dell'alloggio e iscrizione di ipoteca a garanzia
          della parte del prezzo eventualmente dilazionata,  per  non
          piu' di 15 anni, ad un interesse coerente con il  principio
          di cui al comma 6, lettera  a),  previo  pagamento  di  una
          quota in contanti non inferiore al 30 per cento del  prezzo
          di cessione. A tal fine la regione riserva  per  l'acquisto
          da  parte  dei   locatari   degli   alloggi   di   edilizia
          residenziale pubblica di cui  al  comma  1  una  quota  dei
          contributi per il finanziamento dell'edilizia agevolata non
          superiore  al  30  per  cento  delle   disponibilita';   le
          modalita' per l'accesso ai mutui sono disposte con  decreto
          del Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro. 8. Per tutte le modalita' di  cessione
          il prezzo e' costituito dal  valore  catastale  di  cui  al
          decreto del  Ministro  delle  finanze  27  settembre  1991,
          pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta
          Ufficiale n. 229  del  30  settembre  1991,  relativo  alla
          determinazione  delle  tariffe  di  estimo   delle   unita'
          immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale, ed ai
          successivi  aggiornamenti.  Sono   escluse   riduzioni   di
          carattere oggettivo. 9.  L'amministrazione  degli  immobili
          interessati dalle alienazioni e' gestita dai cessionari. La
          legge  regionale  dispone  le  modalita'  con  cui   l'ente
          gestore, con onere a carico degli  interessati,  presta  la
          propria assistenza alla formazione ed al funzionamento  dei
          condomini. 10. Sino all'entrata in vigore dell'approvazione
          regionale di cui al comma 5, continua ad applicarsi  l'art.
          29  della  legge  8  agosto  1977,  n.  513,  e  successive
          modificazioni. Per le proposte di trasferimento ancora  non
          autorizzate dalla regione alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, il corrispettivo  della  cessione  e'
          determinato con le modalita' di cui al comma 8. 
            11. Le intendenze di finanza autorizzano la  cessione  di
          alloggi di edilizia  residenziale  pubblica  di  proprieta'
          dello Stato, su proposta degli enti gestori,  purche'  tale
          proposta sia conforme alla legge regionale o, in assenza di
          tale legge, sia conforme ai limiti  e  ai  criteri  di  cui
          all'art. 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive
          modificazioni. In questo secondo caso il prezzo di cessione
          e' determinato a norma di quanto indicato al comma 8. 12. 
            Tutte le operazioni previste nel presente  articolo  sono
          esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore
          degli immobili (INVIM) e, nel caso di cessioni con garanzia
          ipotecaria, sono  esenti  dal  pagamento  degli  oneri  per
          l'iscrizione e la cancellazione ipotecaria.  13.  Non  sono
          comunque alienabili gli immobili soggetti ai vincoli di cui
          alla  legge  1  giugno  1939,   n.   1089,   e   successive
          modificazioni". - Il  testo  dell'art.  7  della  legge  23
          dicembre 1992, n. 498 (Interventi  urgenti  in  materia  di
          finanza pubblica), come modificato dalla presente legge, e'
          il seguente: "Art. 7. - 1. Fermo restando  quanto  previsto
          dall'art. 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39 in  materia
          di canone di concessione, gli alloggi di servizio costruiti
          o acquistati ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 227,  e
          della  legge  10  febbraio  1982,  n.  39,   e   successive
          modificazioni, sono assoggettati al regime degli alloggi di
          edilizia residenziale pubblica. (2. L'amministrazione delle
          poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a cedere  in
          proprieta', con priorita' agli assegnatari  o  agli  aventi
          causa alla data di entrata in vigore della presente  legge:
          a) gli alloggi di cui al comma 1; b) gli alloggi construiti
          o acquistati ai sensi del numero 3) dell'art. 1 delle norme
          approvate con decreto del Presidente  della  Repubblica  17
          gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'art. 1 della legge
          15 febbraio 1967, n. 42; c) gli alloggi che, ai sensi della
          legge  29  gennaio  1992,  n.  58,  sono  stati  trasferiti
          dell'Azienda   di   Stato   per   i   servizi    telefonici
          all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 
            3. Per la determinazione del  prezzo  di  cessione  delle
          unita'  abitative  si  applicano  le  disposizioni   recate
          dall'art. 28, comma 8, della legge  30  dicembre  1991,  n.
          412, e successive modificazioni. 4. Le somme ricavate dalla
          vendita degli alloggi, al netto degli oneri derivanti dalla
          corresponsione  dei  compensi  spettanti  a   societa'   di
          compravendita di immobili  eventualmente  incaricate,  sono
          destinate  alla  riduzione  del   disavanzo   di   bilancio
          dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 
            5. Le  condizioni  e  le  modalita'  della  vendita  sono
          stabilite con decreto del  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del  tesoro,
          da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge)".