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DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1982, n. 9

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2002)
Testo in vigore dal:  30-4-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 5


L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "L'assegnazione o la vendita degli alloggi non può comunque aver
luogo oltre un anno dall'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dall'agevolazione. All'atto di vendita è assimilato il contratto preliminare che sia stipulato a norma dell'articolo 1351 del codice civile. Contestualmente gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre la documentazione dei prescritti requisiti.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1982, N.94
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1982, N.94
Dopo la lettera q) dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunta la seguente lettera:
"r) propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 2.
Dopo la lettera e) dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunta la seguente lettera:
"f) dai recuperi, disposti a qualsiasi titolo dall'Amministrazione dei contributi per interventi di edilizia agevolata già erogati a favore degli istituti di credito".
L'articolo 18, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:
"Fino alla data del 31 dicembre 1983 gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente articolo, sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette".
Il termine iniziale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è differito al 10 gennaio 1984.
Dopo il primo comma dell'articolo 56 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunto il seguente comma:
"Ai fini dell'elevazione del limite massimo di costo di cui al comma precedente, si considerano anche gli impianti che siano soltanto parzialmente alimentati da fonti energetiche non tradizionali, secondo le modalità precisate con deliberazione del CER."
Ai fini della predisposizione dei programmi quadriennali di cui all'articolo 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni comunicano al CER, almeno quattro mesi prima della scadenza del biennio precedente, le località nelle quali esista documentata disponibilità di aree edificabili e la relativa superficie con la specificazione delle previsioni urbanistiche.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1983, N.130
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1983, N.130
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1983, N.130
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1983, N.130))

In tal caso, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4, lettera h), e 10, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il CER può provvedere a mettere a disposizione e ad erogare direttamente agli istituti autonomi per le case popolari i fondi necessari per l'attuazione dei programmi previsti dalla legge medesima.
Gli interessi maturati durante il periodo di giacenza degli accrediti di cui ai commi precedenti sono versati a cura delle tesorerie regionali alla Cassa depositi e prestiti.
Di tale versamento è data comunicazione al CER per gli effetti dell'articolo 13, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1982, N.94
Tutti i limiti d'impegno residui al 31 dicembre 1981 sui capitoli 8226, 8236 e 8237 per la concessione di contributi venticinquennali a favore degli istituti mutuanti per la copertura della differenza tra il costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni o per la costruzione di abitazioni in regime di concessione in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e l'onere assunto dai mutuatari sono conservati nel conto residui passivi oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1984 e vengono iscritti in unico nuovo istituendo capitolo. Detti fondi sono destinati esclusivamente al finanziamento dei maggiori oneri di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché al finanziamento dei conguagli conseguenti all'aumento del costo del denaro in sede di approvazione dei contratti definitivi di mutuo per tutte le iniziative che siano state ammesse ad agevolazione entro il 31 dicembre 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i fondi di cui al comma precedente è possibile ammettere a finanziamento anche le iniziative che, ammesse a mutuo fondiario o edilizio dai competenti organi degli istituti mutuanti entro il 31 dicembre 1980, non hanno ottenuto il provvedimento di concessione dell'agevolazione per la scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. A tali iniziative è applicabile l'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513. Per la definizione dei relativi mutui definitivi, sono, del pari, utilizzabili i fondi di cui al comma precedente.
Nel caso di mutui ai quali si applica la garanzia dello Stato alle condizioni e nei modi previsti dall'articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, le ipoteche concesse a fronte dei finanziamenti sono validamente iscritte, in deroga al primo comma dell'articolo 2822 del codice civile, dopo la trascrizione della convenzione prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed avranno efficacia senza alcuna ulteriore formalità dal momento dell'acquisizione a favore del comune delle aree oggetto della convenzione.
Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è sostituito dal seguente:
"Un acconto pari all'80 per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio deve essere corrisposto, entro 60 giorni dalla immissione nel possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, è nella loro piena e libera proprietà".
I termini di attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica già prorogati, con legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982 per le regioni Basilicata e Campania.