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LEGGE 10 febbraio 1982, n. 39

Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1991)
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Testo in vigore dal:  9-3-1982

Art. 9

Concessione degli alloggi. Canoni e spese


La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di servizio delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative spese accessorie è effettuata sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.
Oltre al canone mensile sono a carico dei concessionari degli alloggi le piccole riparazioni previste dall'articolo 1609 del codice civile, il consumo di acqua e di luce, il riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari. Il concessionario provvede direttamente alle piccole riparazioni di cui al presente comma.
Sono ripartite tra i concessionari, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e di funzionamento degli ascensori e dei montacarichi, della pulizia delle parti comuni e della loro illuminazione e di altri eventuali servizi comuni.
La concessione decade dopo un anno dalla cessazione del dipendente dal servizio.
Le disposizioni che precedono si applicano a tutti gli alloggi di proprietà delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, concessi per motivi di servizio, anche se costruiti o acquistati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, emanerà, con proprio decreto, un regolamento contenente norme di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, con particolare riferimento: alla individuazione e alla classificazione degli alloggi di servizio; alle modalità di concessione degli alloggi; alla determinazione del calcolo del canone e degli altri oneri e delle spese accessorie a carico degli assegnatari, alla formazione delle graduatorie ed in specie al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito del nucleo familiare nonché ai benefici già goduti e alle condizioni di disagio causato dal trasferimento in una nuova sede; alle condizioni di decadenza dalla concessione a seguito di trasferimento e di cessazione dal servizio.
In caso di cessazione dell'incarico dal quale il dipendente trae titolo alla concessione ovvero in caso di trasferimento in altra sede, la concessione stessa può essere prorogata, a discrezione dell'Amministrazione, per un periodo di tempo la cui durata non può comunque superare i dodici mesi.