LEGGE 8 agosto 1977, n. 513

Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2001)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-8-1978
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 28.

  ((Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo
27  e'  dato  dal  valore  venale  degli  alloggi  stessi  al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, determinato dall'ufficio
tecnico  erariale,  tenendo  anche conto dello stato di conservazione
dell'immobile  e  della  sua ubicazione con la riduzione dell'1,5 per
cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente
dell'alloggio  da  cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e
con  l'ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in
cui  il  richiedente  fruisca  di  un  reddito non superiore a quello
determinato  ai sensi del precedente articolo 22 con la maggiorazione
di  cui  alla  lettera d) dell'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
  In  sede  di  stipula  del contratto di cessione in proprieta', gli
istituti  autonomi  per  le case popolari sono autorizzati a detrarre
dal    predetto    valore    le    eventuali    migliorie   apportate
dall'assegnatario)).
  Qualora  l'assegnatario  fruisca, secondo le risultanze dell'ultima
dichiarazione  dei  redditi  o  dell'ultimo accertamento da parte dei
competenti  uffici  fiscali,  alla  data  della  presentazione  della
domanda  di  conferma,  di  un  reddito  inferiore  a  quello  di cui
all'articolo  17,  lettera  d),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30 dicembre 1972, n. 1035, la cessione in proprieta', nel
caso  di  pagamento  in  contanti,  ha luogo con lo sconto del 30 per
cento  sul  prezzo  come  sopra  determinato;  nel  caso di pagamento
rateale,  per  un periodo di 15 anni, e' dovuta una quota in contanti
((del  15  per  cento))  del  prezzo  stesso  e sul residuo debito e'
corrisposto un interesse annuo del 5,50 per cento.
  Qualora  l'assegnatario  fruisca, secondo le risultanze dell'ultima
dichiarazione  dei  redditi  o  dell'ultimo accertamento da parte dei
competenti uffici fiscali, di un reddito superiore a quello stabilito
dall'articolo  17,  lettera  d),  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  30  dicembre 1972, n. 1035, alla data della presentazione
della  domanda  di  conferma,  la cessione in proprieta', nel caso di
pagamento  in  contanti,  avviene  con lo sconto del 20 per cento sul
prezzo  come sopra determinato; nel caso di pagamento rateale, per un
periodo  di 10 anni, e' dovuta una quota in contanti pari ((al 30 per
cento))  del  prezzo  stesso  e  sul residuo debito e' corrisposto un
interesse annuo del 6 per cento.
  Il   trasferimento   della   proprieta'  ha  luogo  all'atto  della
stipulazione  del  contratto; a garanzia del pagamento delle rate del
prezzo  di  cessione  l'ente  cedente  iscrive  ipoteca sull'alloggio
ceduto.
  ((In  pendenza  della  valutazione  definitiva dell'ufficio tecnico
erariale  per  i  singoli  alloggi, gli istituti autonomi per le case
popolari  sono  autorizzati  a  stipulare un contratto preliminare di
vendita,  sulla  base  di  un  prezzo  provvisorio stabilito mediante
valutazioni per campione)).
  Per  un  periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del
contratto  e  comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero
prezzo,  l'alloggio  acquistato  non  puo'  essere  alienato a nessun
titolo  ne'  su  di  esso  puo'  costituirsi  alcun  diritto reale di
godimento.
  Gli  assegnatari  hanno  tuttavia  facolta' di locare l'alloggio in
caso  di  trasferimento  della residenza, di accrescimento del nucleo
familiare  o  per  altri  gravi  motivi,  previa  autorizzazione  del
presidente dell'istituto autonomo per le case popolari.
  L'assegnatario   puo'  alienare  l'alloggio  qualora  ricorrano  le
condizioni  di cui al precedente quinto comma. In tal caso deve darne
comunicazione  al  competente istituto autonomo per le case popolari,
il  quale  potra'  esercitare,  entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione,  il  diritto  di prelazione all'acquisto per un prezzo
pari  a  quello  di  cessione  rivalutato sulla base della variazione
accertata  dall'ISTAT  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati.
  Le  somme  ricavate  dalle  alienazioni di cui al presente articolo
sono  riscosse  dal  competente  istituto autonomo provinciale per le
case  popolari  e  contabilizzate  nella  gestione  speciale prevista
dall'articolo  10  del  decreto  del  presidente  della Repubblica 30
dicembre 1972, numero 1036.
  Ogni  pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui
ai precedenti commi e' nulla. La nullita' puo' essere fatta valere da
chiunque vi abbia interesse ed e' rilevabile d'ufficio dal giudice.