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LEGGE 8 agosto 1977, n. 513

Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2001)
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Testo in vigore dal: 20-8-1978
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  I fondi stanziati con le leggi 21 aprile 1962, n. 195,  4  novembre
1963, n. 1460, 29 marzo 1965; n. 218, 1 novembre 1965,  n.  1179,  28
marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n.  865,
25 febbraio 1972, n. 13, iscritti in bilancio negli esercizi  fino  a
tutto il 1972, sono conservati nel conto dei  residui  passivi  anche
oltre il termine stabilito dal secondo  comma  dell'articolo  36  del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e
in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1978. 
  I fondi destinati ai finanziamenti  gia'  disposti,  non  impegnati
entro il termine perentorio del 30 aprile 1978  e  per  i  quali  non
siano iniziati i lavori entro la stessa  data,  sono  destinati  alla
concessione  di  contributi  integrativi  per  maggiori   oneri   dei
programmi costruttivi in corso  di  esecuzione  alla  stessa  data  e
beneficiari del contributo originario previsto  dalle  stesse  leggi.
(1) ((2)) 
  I contributi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge  2  maggio
1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella  legge  27  giugno
1974, n. 247, sono concessi anche  per  i  maggiori  oneri  derivanti
dall'aggiornamento del finanziamento gia' disposto ai sensi di  leggi
precedenti, in misura in ogni caso non  superiore  ai  costi  unitari
determinati ai sensi dell'articolo 8 del  decreto-legge  6  settembre
1965, n. 1022, cosi' come convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 
1179. 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 27 febbraio 1978, n. 44 ha disposto (con l'art. 3,  comma  5)
che il termine  previsto  dal  comma  2  del  presente  articolo,  e'
prorogato al 30 settembre 1978. 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art.  54,  comma  2)
che il termine  previsto  dal  comma  2  del  presente  articolo,  e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.