DECRETO-LEGGE 2 maggio 1974, n. 115

Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1974, n. 247 (in G.U. 01/07/1974, n.170).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal: 19-12-1974
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 18.

  Per  le  maggiori  spese derivanti da aggiudicazione di appalto con
offerte  anche  in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si
rendano necessari in corso d'opera, il Ministro per i lavori pubblici
concede  ((...))  agli  enti  realizzatori  di  programmi costruttivi
assistiti  da  contributo  dello  Stato la necessaria integrazione di
contributo.  La  Cassa  depositi e prestiti e gli altri enti mutuanti
integrano i mutui gia' concessi nella misura necessaria e con criteri
di assoluta priorita'.
  ((Con  la  procedura di cui al comma precedente, per gli interventi
da  realizzare  dagli  I.A.C.P.,  per  far  fronte  ai maggiori oneri
derivanti da variazione dei tassi di interesse dei mutui, il Ministro
per  i  lavori  pubblici  puo'  disporre l'adeguamento del contributo
concesso  ai sensi delle disposizioni vigenti, fermo restando che per
i  mutui contratti dagli I.A.C.P. con enti finanziatori diversi dalla
Cassa  depositi  e prestiti l'integrazione puo' essere accordata fino
ad un massimo di tre punti superiori al saggio di interesse praticato
dalla Cassa depositi e prestiti)).