DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. 1035

Norme per l'assegnazione e la revoca nonche' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1981)
Testo in vigore dal: 18-3-1973
                              Art. 17.

  Il   presidente   dell'Istituto   autonomo  per  le  case  popolari
competente  per  territorio  dispone,  con proprio decreto, la revoca
dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:
    a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi;
    b)  abbia  abbandonato  l'alloggio per un periodo superiore a tre
mesi,  salva  preventiva autorizzazione dell'Istituto autonomo per le
case popolari giustificata da gravi motivi;
    c) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti od immorali;
    d)  fruisca  di  un  reddito  annuo  complessivo,  per  il nucleo
familiare, superiore di un quinto al limite massimo di cui all'art. 2
lettera e).
  Per  il  procedimento  si  applicano  le disposizioni contenute nel
secondo e nel terzo comma dell'art. 16.
  La  revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del
contratto.
  Il  presidente  dell'Istituto  autonomo  per  le case popolari puo'
concedere  un  termine  non  eccedente  i  sei  mesi  per il rilascio
dell'immobile.
  Al provvedimento di revoca si applica il dodicesimo comma dell'art.
11.