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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. 1035

Norme per l'assegnazione e la revoca nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1981)
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Testo in vigore dal:  18-3-1973

Art. 17


Il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi;
b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'Istituto autonomo per le case popolari giustificata da gravi motivi;
c) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti od immorali;
d) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore di un quinto al limite massimo di cui all'art. 2 lettera e).
Per il procedimento si applicano le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 16.
La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.
Il presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari può concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.
Al provvedimento di revoca si applica il dodicesimo comma dell'art. 11.