LEGGE 27 aprile 1962, n. 231

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo popolare ed economico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
Testo in vigore dal: 1-6-1962
                              Art. 14.

  L'articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, e' sostituito dal seguente:
  "Gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto
1954,  n.  640,  e  tutti gli altri alloggi costruiti a totale carico
dello  Stato  per  le  categorie  meno  abbienti, nonche' gli alloggi
costruiti  dall'U.N.R.R.A.-  Casas,  anche  con fondi E.R.P., vengono
ceduti  in proprieta' in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni,
in rate mensili costanti posticipate, senza interessi.
  Il  prezzo  di cessione e' pari al cinquanta per cento del costo di
costruzione di ogni singolo alloggio".