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LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
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Testo in vigore dal:  12-8-1982

Art. 41


L'esenzione di cui all'articolo 174 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è estesa ai libretti di risparmio di previdenza istituiti con decreto 15 giugno 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.
Per i libretti di risparmio vincolati, istituiti con il medesimo decreto, l'esenzione di cui al primo comma è limitata al 50 per cento degli interessi maturati.