LEGGE 27 luglio 1978, n. 392

Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal: 21-1-1992
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 38.
                       (Diritto di prelazione)

  Nel  caso  in  cui  il locatore intenda trasferire a titolo oneroso
l'immobile  locato,  deve  darne comunicazione al conduttore con atto
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
  Nella  comunicazione  devono  essere  indicati il corrispettivo, da
quantificare  in  ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali
la  compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o
meno il diritto di prelazione.
  Il  conduttore  deve  esercitare  il diritto di prelazione entro il
termine  di  sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con
atto  notificato  al  proprietario  a mezzo di ufficiale giudiziario,
offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli. ((21))
  Ove  il  diritto  di  prelazione  sia esercitato, il versamento del
prezzo   di   acquisto,   salvo  diversa  condizione  indicata  nella
comunicazione  del  locatore, deve essere effettuato entro il termine
di  trenta  giorni  decorrenti  dal  sessantesimo giorno successivo a
quello  dell'avvenuta  notificazione della comunicazione da parte del
proprietario,  contestualmente  alla  stipulazione  del  contratto di
compravendita o del contratto preliminare.
  Nel  caso  in  cui  l'immobile  risulti  locato  a piu' persone, la
comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna
di esse.
  Il  diritto  di prelazione puo' essere esercitato congiuntamente da
tutti  i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti
o dal rimanente conduttore.
  L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui
al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua
intenzione   di   avvalersi  della  prelazione,  si  considera  avere
rinunciato alla prelazione medesima.
  Le  norme  del  presente  articolo  non  si applicano nelle ipotesi
previste  dall'articolo  732  del  codice  civile,  per  le  quali la
prelazione   opera   a   favore  dei  coeredi,  e  nella  ipotesi  di
trasferimento  effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il
secondo grado.
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AGGIORNAMENTO (21)
  Il D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
L.  28  febbraio 1992, n. 217 ha disposto (con l'art. 10 comma 2) che
"gli  immobili  acquistati  o  realizzati  in attuazione dei piani di
investimento  di  cui  al  comma  1  sono  concessi in locazione alle
amministrazioni  destinatarie.  In  caso  di  successiva  vendita  il
termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione,
stabilito  dall'articolo 38, terzo comma, della legge 27 luglio 1978,
n. 392, e' elevato a centottanta giorni".