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LEGGE 16 aprile 1974, n. 114

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.

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Testo in vigore dal: 3-5-1974
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge  il  decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30,
recante  norme   per   il   miglioramento   di   alcuni   trattamenti
previdenziali ed assistenziali con le seguenti modificazioni: 
 
    Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti: 
 
  Art. 2-bis. - (Trattamenti minimi). - Il trattamento  minimo  sulla
pensione diretta e' garantito anche quando il suo titolare percepisca
contemporaneamente una pensione di riversibilita' a  carico  di  ogni
altro trattamento pensionistico sostitutivo o che abbia dato luogo ad
esclusione o  ad  esonero  dell'assicurazione  generale  obbligatoria
invalidita' e vecchiaia. 
 
  Art.   2-ter.   -   (Utilizzazione   dei   contributi   accreditati
nell'assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni
speciali  dei  lavoratori  autonomi).  -  Il  titolare  di   pensione
liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, per gli artigiani e per  gli  esercenti  attivita'
commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista  dalle  norme
dell'assicurazione generale obbligatoria dei  lavoratori  dipendenti,
con la decorrenza  di  legge,  quando  tutti  i  requisiti  risultino
perfezionati   nell'assicurazione   stessa   indipendentemente    dai
contributi accreditati nelle gestioni speciali predette. 
  Ai   fini   del   perfezionamento   del    diritto    a    pensione
nell'assicurazione generale obbligatoria  dei  lavoratori  dipendenti
sono  considerati   utili   anche   i   contributi   della   predetta
assicurazione eventualmente  utilizzati  per  la  liquidazione  della
pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di
essa. 
  La pensione della gestione speciale per i  lavoratori  autonomi  e'
revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico
della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. 
  Ricorrendo, alla data del decesso del dante causa, le condizioni di
cui ai precedenti commi, i superstiti di pensionati  a  carico  delle
gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e  coloni,  per
gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali hanno diritto
a  liquidare  la  pensione  di  riversibilita'  nella   assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. 
 
  Art. 2-quater. - (Trattamento di riversibilita'  -  Riapertura  dei
termini). - Sono  soppressi  i  termini  di  decadenza  di  cui  agli
articoli 24 e 64 della legge 30 aprile  1969,  n.  153.  Le  pensioni
spettanti ai superstiti di assicurato o  di  pensionato,  di  cui  ai
citati articoli, decorrono dal primo giorno  del  mese  successivo  a
quello della presentazione della domanda. 
 
  Art. 2-quinquies. - (Riliquidazione delle pensioni di  vecchiaia  e
di invalidita). - E' riaperto per la durata di 180 giorni  a  partire
dalla data di entrata in vigore della presente legge il  termine  per
l'esercizio della facolta' di opzione di cui  all'articolo  13  della
legge 30 aprile 1969, n. 153. 
  In sede di riliquidazione, conseguente all'esercizio della facolta'
di cui al comma precedente,  sono  recuperati  i  ratei  di  pensione
percepiti a decorrere dal 1  maggio  1968  limitatamente  al  periodo
compreso fra il 1 maggio 1968 e il 30 aprile 1969. 
  Per le domande gia' definite, il rimborso delle quote  di  pensione
successive al 30 aprile 1969, sospese ai sensi del citato articolo 13
della legge 30 aprile 1969, n. 153, viene effettuato a domanda  degli
interessati. 
  E' altresi' riaperto per la durata di 180 giorni  a  partire  dalla
data di entrata  in  vigore  della  presente  legge  il  termine  per
l'esercizio della facolta' di  opzione  di  cui  all'articolo  4  del
decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con  modificazioni,
nella legge 11 agosto 1972, n. 485. 
  La riliquidazione di cui al presente articolo ha effetto dal  primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione  della  domanda,
prodotta ai sensi del presente articolo. 
 
  Art. 2-sexies. - (Riscatto a favore dei  lavoratori  della  Venezia
Giulia e Tridentina). - Le disposizioni di cui alla legge 1  febbraio
1962, n. 35, gia' prorogate con la legge  17  maggio  1965,  n.  179,
riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della  Venezia
Giulia e Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore
del regio decreto-legge 29 novembre 1925,  n.  2146,  ai  fini  della
assicurazione obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i
superstiti e dei  fondi  speciali  di  previdenza  sostitutivi  della
medesima, sono richiamate in vigore senza alcuna scadenza dalla  data
da cui avra' effetto la presente legge. 
  La facolta' di riscatto ex legge 1 febbraio 1962, n. 35, e'  estesa
ai superstiti dei lavoratori della Venezia  Giulia  e  Tridentina  in
qualsiasi epoca deceduti, con gli stessi criteri previsti dalla legge
1 febbraio 1962, n. 35, e sue proroghe. La  documentazione  idonea  a
dimostrare il rapporto di lavoro del defunto  e  la  residenza  dello
stesso dovra' essere  presentata  dai  superstiti  con  dichiarazioni
sostitutive di atto notorio. 
 
  Art.  2-septies.  -  (Contributi  asili-nido).  -   L'obbligo   del
versamento del contributo previsto  dall'articolo  8  della  legge  6
dicembre 1971, n. 1044, deve intendersi riferito anche ai  datori  di
lavoro i cui dipendenti sono iscritti  a  trattamenti  di  previdenza
sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria  ovvero  che  ne
abbiano comportato l'esclusione o l'esonero e deve intendersi escluso
per i datori di lavoro che  occupano  personale  addetto  ai  servizi
domestici  e  familiari  e  per  lo  Stato  e  per  gli  enti  locali
territoriali. 
  Il gettito dell'addizionale contributiva di cui al comma precedente
e' versato dalle gestioni previdenziali interessate  direttamente  al
bilancio  dello  Stato  nei  termini  e  con  le  modalita'  di   cui
all'articolo 9, lettera a), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044. 
 
  Art. 2-octies. - (Riscatto di periodi di lavoro all'estero). 
  Nei casi previsti dall'articolo 51, secondo comma, della  legge  30
aprile 1969,  n.  153,  l'onere  del  riscatto,  determinato  con  le
modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
e' ridotto del cinquanta per cento. 
 
  Art. 2-novies. - (Riscatto laurea). - Il periodo di corso legale di
laurea  e'  riscattabile  con  le  norme  e  le  modalita'   di   cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto  1962,  n.  1338.  L'onere  del
riscatto e' ridotto del cinquanta per cento. 
  L'articolo 50 della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive
modificazioni, e' abrogato. 
 
  Art. 2-decies. - (Prima  liquidazione  a  titolo  di  anticipazione
sulle  prestazioni  pensionistiche).  -  Ferme  restando  le  vigenti
disposizioni  in  materia  di  calcolo  delle  pensioni,   l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere, in
favore di coloro nei cui confronti sia stato accertato il  diritto  a
pensione  a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria   per
l'invalidita',  la  vecchiaia  ed   i   superstiti   dei   lavoratori
dipendenti, un trattamento  pensionistico  di  prima  liquidazione  a
titolo di anticipazione sulla prestazione definitiva spettante. 
  Il trattamento di prima liquidazione e' determinato: 
    a) in un importo pari al trattamento minimo in vigore  alla  data
di  decorrenza  della  prestazione,  sempreche'   ne   ricorrano   le
condizioni, ove il lavoratore faccia valere negli ultimi dodici  mesi
di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli  interessati
- con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a  titolo
di gratifica annuale o  periodica  o  di  conguagli  di  retribuzione
dovuti a seguito di norme di legge  o  di  contratto  aventi  effetto
retroattivo - una retribuzione media inferiore al limite minimo della
nona classe delle tabelle A e B allegate al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per  la  liquidazione  della
pensione di anzianita', della quattordicesima classe  delle  predette
tabelle per la pensione di vecchiaia ovvero della  trentesima  classe
delle tabelle stesse per la pensione di invalidita'; 
    b) in un trattamento pari alla somma che  si  ottiene  applicando
alla  retribuzione  media  degli  ultimi  dodici  mesi  di  cui  alla
precedente lettera a) diminuita del 15 per cento - con esclusione  di
quanto corrisposto nello stesso periodo a  titolo  di  gratificazione
annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti  a  seguito
di norme di legge o di contratto  aventi  effetto  retroattivo  -  la
percentuale di commisurazione di cui alle tabelle B e C allegate alla
legge 30 aprile 1969, n. 153,  in  corrispondenza  all'anzianita'  di
contribuzione, ove il lavoratore faccia valere, negli  ultimi  dodici
mesi  di  contribuzione  acquisita  agli  atti  o  documentata  dagli
interessati una retribuzione media - al netto delle gratificazioni  o
conguagli di cui sopra -  superiore  al  limite  massimo  dell'ottava
classe delle tabelle A e B allegate al decreto del  Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della pensione
di anzianita', della tredicesima classe delle predette tabelle per la
pensione di vecchiaia ovvero della ventinovesima classe delle tabelle
medesime per la pensione di invalidita'. 
  Sulle pensioni di prima liquidazione dovranno essere corrisposte le
maggiorazioni per carichi familiari  di  cui  all'articolo  21  della
legge 21 luglio 1965, n. 903,  e  successive  modificazioni,  per  il
coniuge, per i figli minori conviventi e per i figli inabili,  per  i
quali il relativo diritto sia accertabile sulla base  degli  atti  e,
ove trattisi di  minori,  il  diritto  stesso  non  venga  meno,  per
compimento dell'eta', entro un periodo non inferiore a 12 mesi  dalla
data di decorrenza della pensione. 
  Le somme che in sede di liquidazione definitiva dovessero risultare
erogate in eccedenza, saranno recuperate sugli importi effettivamente
spettanti, anche in deroga  ai  limiti  stabiliti  dall'articolo  69,
primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153. 
 
  Art. 2-undecies. - (Dichiarazione concernente i periodi  di  lavoro
assoggettati all'obbligo assicurativo). -  Il  datore  di  lavoro  e'
tenuto a rilasciare,  a  richiesta  del  lavoratore  o  dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale,  una  dichiarazione  dalla  quale
risultino  i  periodi   di   lavoro   assoggettati   all'obbligo   di
assicurazione sociale per i quali non sia intervenuta la prescrizione
decennale di cui all'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n.  153,
e le retribuzioni corrisposte negli ultimi dodici mesi. 
  Tale  dichiarazione,  rilasciata  su  apposito  modulo  predisposto
dall'Istituto nazionale della  previdenza  sociale,  produce  effetti
anche rispetto a quanto disposto dall'articolo 23-ter della legge  11
agosto 1972, n. 485,  nonche',  dall'articolo  unico  della  legge  2
aprile 1958, n. 322, e successive integrazioni. 
  Ai fini della liquidazione  delle  prestazioni  pensionistiche  nei
confronti dei lavoratori  agricoli,  le  commissioni  locali  per  la
manodopera in agricoltura sono autorizzate a rilasciare dichiarazioni
attestanti l'attivita' lavorativa svolta nei periodi per i quali  non
sono ancora  operanti  gli  elenchi  nominativi.  Tali  dichiarazioni
producono effetti anche  rispetto  a  quanto  disposto  dall'articolo
23-ter della legge 11 agosto 1972, n. 485. 
 
  Art. 2-duodecies. - (Liquidazione della  pensione).  -  Gli  uffici
dell'istituto nazionale della previdenza sociale  qualora  nel  corso
dell'istruttoria di una domanda di pensione di invalidita'  accertino
che il lavoratore interessato e' in possesso  dei  requisiti  per  la
pensione  di  vecchiaia  o  di  anzianita',   dovranno   direttamente
procedere alla liquidazione di tali prestazioni. 
 
  Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente: 
 
  Art. 3-bis - (Assicurazione facoltativa). - Ai titolari di  rendita
liquidata o da liquidare nell'assicurazione facoltativa,  di  cui  al
titolo  IV  del  regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,   n.   1827,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e'
concessa, a domanda, un'integrazione in misura pari  alla  differenza
tra l'importo della rendita e quello della pensione  sociale  di  cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  L'integrazione di  cui  al  comma  precedente  e'  corrisposta  con
decorrenza  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello   di
presentazione  della  domanda  e  fino  al  raggiungimento  dell'eta'
prevista per il conseguimento  del  diritto  alla  pensione  sociale,
sempreche'  i  titolari  di  rendita  si  trovino  nelle   condizioni
economiche  richieste  per  la  concessione  della  pensione  sociale
medesima ed abbiano instaurato il rapporto assicurativo anteriormente
al 1 marzo 1974. 
  A favore dei titolari di rendita di cui al primo comma si  applica,
a decorrere dall'entrata in vigore della presente  legge,  l'articolo
2-bis della legge 11 agosto 1972, n. 485. 
  Gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'integrazione  di  cui
al primo comma sono assunti  dal  Fondo  pensioni  per  i  lavoratori
dipendenti. 
 
  Dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente: 
 
  Art. 4-bis. -  (Maggiorazioni  delle  pensioni  per  i  coltivatori
diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti). -  A  decorrere
dal 1 gennaio 1974 la  misura  delle  quote  di  maggiorazione  delle
pensioni per familiari a carico, erogate dalle gestioni speciali  per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli
esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 21 della legge 21
luglio 1965, n. 903, non puo' essere inferiore a L. 4.580 mensili. 
 
  All'articolo 5: 
 
    al  quarto  comma,  le  parole:  di  cui  all'articolo  4,   sono
sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 4 e 7; 
    e sono aggiunte, in fine,  le  parole:  e  per  i  ciechi  civili
assoluti viene corrisposta al titolo della cecita'. 
 
  All'articolo 6, sono soppressi il secondo e terzo comma. 
 
  All'articolo 14: 
 
     e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
 
  Ai fini della spesa di cui al comma precedente  e'  autorizzata,  a
partire dall'anno 1974, l'erogazione, a  carico  del  bilancio  dello
Stato, di un contributo annuo di lire  80  miliardi  a  favore  della
Cassa unica per gli assegni familiari. 
 
  Dopo l'articolo 14 e' aggiunto il seguente: 
 
  Art. 14-bis. - La misura degli  assegni  familiari  in  favore  dei
coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni,  prevista  dalla  legge  30
giugno 1971, n. 509, per ciascun figlio e persone equiparate a carico
e' elevata a lire 79.000 annue a decorrere dal 1 gennaio 1975. 
  Il concorso dello Stato di cui all'articolo 2 della stessa legge 30
giugno 1971, n. 509, e' fissato in  lire  55  miliardi  per  ciascuno
degli anni 1974 e 1975; in lire 60 miliardi per  l'anno  1976  ed  in
lire 72 miliardi annui a partire dall'anno 1977. 
 
  All'articolo 16: 
 
    il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  Qualora sussista per lo stesso familiare il diritto  a  trattamenti
diversi,  ferma  restando  l'erogazione  della  maggiorazione   della
pensione, spetta anche l'assegno familiare o il  diverso  trattamento
di  famiglia  limitatamente  alla  differenza   risultante   tra   la
precedente prestazione e l'importo dell'assegno familiare. 
 
  Dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti: 
 
    Art.  16-bis.  -  (Prescrizione  degli  assegni   familiari).   -
L'articolo 23 del testo unico delle  norme  sugli  assegni  familiari
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito  dal
seguente: 
  Il diritto agli assegni  familiari  si  prescrive  nel  termine  di
cinque anni. 
  Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a  quello
nel  quale  e'  compreso  il  periodo  di  lavoro  cui  l'assegno  si
riferisce. 
  La  prescrizione  e'  interrotta  nel  caso  di  richiesta  scritta
all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del
lavoro. La prescrizione  e'  interrotta  altresi'  dalla  intimazione
dell'ispettorato del lavoro. 
  Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44  del  testo
unico delle norme sugli assegni familiari approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,  n.  797,  e'  elevato  a
cinque anni. 
  La disposizione di cui al primo comma dell'articolo  23  del  testo
unico sugli assegni familiari,  nel  testo  modificato  dal  presente
articolo, nonche' la disposizione di  cui  al  quarto  capoverso  del
presente articolo, si applicano anche alle prescrizioni in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
 
  Art. 16-ter. - (Valutazione dei  periodi  di  aspettativa  ai  fini
degli  assegni  familiari).  -  I  periodi  di  aspettativa  previsti
dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n.  300,  e  i  permessi
spettanti a norma degli articoli 23 e 32  della  stessa  legge,  sono
considerati   come   periodi   di   effettivo    lavoro    ai    fini
dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo
unico 30 maggio  1955,  n.  797,  o  della  corresponsione  di  altri
trattamenti per i familiari a carico comunque denominati. 
 
  All'articolo 17 il secondo comma e' sostituito dai seguenti: 
 
  Con la stessa decorrenza, il contributo dovuto  al  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti dai datori  di  lavoro  e  dai  lavoratori  del
settore agricolo e' fissato nella misura del  7,10  per  cento  delle
retribuzioni, determinate con le modalita' di cui all'articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. 
  La stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di  cui
all'articolo 11 della legge  14  luglio  1965,  n.  963,  munite  del
permesso  della  pesca  costiera  locale   o   ravvicinata   di   cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2  ottobre
1968, n. 1639, nonche' ai pescatori di cui alla legge 13 marzo  1958,
n. 250, sempreche' non godano dei benefici  di  cui  all'articolo  14
della legge 22 febbraio 1973, n. 27. 
  Tale contributo e' ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori
nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento. 
 
  Dopo l'articolo 17 e' aggiunto il seguente: 
 
  Art. 17-bis. - (Lavoratori dello spettacolo). - Per far fronte agli
oneri riguardanti i  trattamenti  minimi  di  pensione  previsti  dal
presente  decreto,  i  contributi  a  percentuale   dovuti   per   il
finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello  spettacolo  di
cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevati  a
15,70 per cento e 14,95 per cento. 
  L'assegno provvisorio integrativo non spetta  ai  lavoratori  dello
spettacolo che optino per la pensione liquidata in base alle norme di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre  1971,  n.
1420. 
 
  All'articolo 18: 
 
    le parole: nella misura di lire 2.400  mensili,  sono  sostituite
dalle seguenti: nella misura di lire 2.500 mensili. 
 
  All'articolo 19: 
 
    al primo comma le parole:  nella  misura  di  lire  82  per  ogni
giornata, sono sostituite dalle seguenti: nella misura di lire 94 per
ogni giornata. 
 
  All'articolo 20: 
 
    al primo comma i punti 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti: 
      3) 3,50 per cento a carico dei datori  di  lavoro  titolari  di
imprese   agricole   iscritti   negli    elenchi    nominativi    per
l'assicurazione di  malattia  dei  coltivatori  diretti,  mezzadri  e
coloni di cui alla legge 22 novembre  1954,  n.  1136,  e  successive
modifiche e integrazioni. Tale  aliquota  si  applica  altresi'  alle
cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi
o nello schedario generale - sezione agricola - ai sensi del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14  dicembre  1947,  n.
1577, ivi compresi quelli  che  provvedono  alla  trasformazione  dei
prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci. La stessa aliquota si
applica inoltre alle imprese di pesca di cui  all'articolo  11  della
legge 14 luglio  1965,  n.  963,  munite  del  permesso  della  pesca
costiera locale o ravvicinata di cui all'articolo 9 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 2  ottobre  1968,  n.  1639,  nonche'  ai
pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250; 
      4) 5 per cento per le rimanenti cooperative  e  loro  consorzi,
qualunque sia l'attivita' esercitata, allorche' le  stesse  risultino
iscritte nei registri prefettizi o  nello  schedario  generale  delle
cooperative ai sensi del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n.  1577,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
 
    All'articolo 21 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
 
    Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti  per  la
prosecuzione volontaria della assicurazione generale obbligatoria, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1971,  n.
1432. 
 
  All'articolo 22: 
 
    al secondo alinea le parole: relativamente agli articoli 1, 2,  3
e 13, sono sostituite dalle seguenti: relativamente agli articoli  1,
2, 3, 4-bis e 13; 
    e al terzo alinea, dopo le parole: dell'articolo 20 del  presente
decreto, sono aggiunte le seguenti:  e  col  contributo  dello  Stato
previsto dallo stesso articolo 14. 
 
  All'articolo 25: 
 
    al primo comma, dopo le parole: articoli 5, 7 e 9, sono  aggiunte
le  seguenti:  nonche'  a  quello  di  lire  85  miliardi   derivante
dall'applicazione degli articoli 14, ultimo comma, e 14-bis. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 16 aprile 1974 
 
                                LEONE 
 
                                                   RUMOR - BERTOLDI - 
                                                 TAVIANI - GIOLITTI - 
                                                              COLOMBO 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI