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LEGGE 30 giugno 1971, n. 509

Elevazione della misura degli assegni familiari ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

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Testo in vigore dal:  17-8-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La misura degli assegni familiari prevista dalla legge 14 luglio 1967, n. 585, in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è determinata in lire 40.000 annue per ciascun figlio e persone equiparate a carico, per l'anno 1971, e in lire 55.000 annue, a decorrere dal 1972.