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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  3-5-1974
aggiornamenti all'articolo

Art. 64


Il termine stabilito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238, per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e pensionati di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è prorogato al 31 dicembre 1975.
I superstiti di assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 e anteriormente al 1° gennaio 1958 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto alla pensione indiretta semprechè nei loro confronti:
a) al momento della morte dell'assicurato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1 gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951 e dall'articolo 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
b) al momento della morte dell'assicurato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione ai superstiti previste dall'articolo 1, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e dall'articolo 24 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
c) alla data di decorrenza della pensione indiretta non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione ai superstiti.
La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I superstiti di assicurati e di pensionati di cui all'articolo 25, primo comma, lettera b), della legge 21 luglio 1965, n. 903, possono presentare domanda di pensione entro il 31 dicembre 1975.
Le pensioni previste dal presente articolo sono calcolate secondo le norme in vigore anteriormente al 1 maggio 1968 e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
È abrogato l'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 2-quater) che "Sono soppressi i termini di decadenza di cui agli articoli 24 e 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Le pensioni spettanti ai superstiti di assicurato o di pensionato, di cui ai citati articoli, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda".