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LEGGE 18 marzo 1968, n. 238

Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/1969)
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Testo in vigore dal:  1-5-1969
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Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153))
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 64, comma 1) che "Il termine stabilito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238, per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e pensionati di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è prorogato al 31 dicembre 1975".