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LEGGE 20 febbraio 1958, n. 55

Estensione del trattamento di riversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1987)
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Testo in vigore dal:  1-5-1969
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Art. 2


I superstiti dell'assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1940 ed il 1 gennaio 1945 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia, ed i superstiti del pensionato, che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1945 e che sia deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958, hanno diritto alla pensione di riversibilità, con decorrenza dal 1 gennaio 1958, semprechè nei loro confronti:
a) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1 gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951, e dall'art. 2, commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
b) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di riversibilità previste dall'art. 1 e dall'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
c) alla data di decorrenza della pensione di riversibilità non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell'art. 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione di riversibilità.(1)
((5))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 agosto 1962, n. 1338, ha disposto (con l'art.6) che " È fissato un nuovo termine perentorio di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e di pensionati di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 30 aprile 1969, n. 153, ha disposto (con l'art.64) che "Il termine stabilito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 238, per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati e pensionati di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è prorogato al 31 dicembre 1975."