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LEGGE 4 aprile 1952, n. 218

Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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Testo in vigore dal:  1-5-1969
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Art. 2


Gli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 6. - I contributi per le assicurazioni base per la invalidità, vecchiaia e superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ai sensi dell'art. 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle A e B allegate al presente decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime indicato.
"I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non abbia prestato la sua, opera per l'intero periodo indicato nelle tabelle di cui al comma precedente.
"Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella B, n. 1, siano retribuiti a quindicina, la retribuzione settimanale si determina moltiplicando la retribuzione quindicinale per 24 e dividendo il prodotto per 52.
"Per particolari categorie di lavoratori ed anche per limitate zone del territorio nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, può stabilire apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo del contributo e fissare altresì i periodi medi di attività lavorativa".
"Art. 8. - Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura, di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate dalle tabelle allegate al presente decreto, nella quale hanno contribuito per un maggior periodo di tempo:
a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato per la pensione di vecchiaia;
b) nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato per la pensione e le indennità ai super stiti, e nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per la pensione di invalidità e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;
c) nell'ultimo biennio precedente l'inizio della disoccupazione per le prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria".
"Art. 9. - L'assicurato ha diritto alla pensione:
1) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:
180 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
780 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero 15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
2340 contributi giornalieri di cui alla tabella 8, n. 3, per
gli uomini, ovvero
1560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero
((1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 1.040 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purché risultino iscritti prevalentemente con tale qualifica negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento))
;
2) a qualunque età, quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando:
a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:
60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1,
ovvero
5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
gli uomini, ovvero
520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero
520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero
350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;
b) sussistano nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno:
12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero un contributo annuo di cui alla tabella B, numero 2, ovvero
156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
gli uomini, ovvero
104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani.
"Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma.
"I limiti di età di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo.
"Per i lavoratori agricoli avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dal presente articolo per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949".
"Art. 12. - L'ammontare della pensione annua e determinato:
a) per gli assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime 1500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;
b) per le assicurate, in ragione del 33 per cento delle prime 1500 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi.
La pensione di vecchiaia e quella per invalidità a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, semprechè a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto.
Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda. (7)
"Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data di raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima sarà maggiorata come segue:
1) per le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi tra il 55° e il 60° anno di età, è della seguente misura:
per un anno........................ 3 per cento
per due anni....................... 6 " "
per tre anni....................... 10 " "
per quattro anni................... 15 " "
per cinque anni.................... 22 " "

"Per gli anni di differimento successivi al 600 anno di età, la percentuale di maggiorazione è quella indicata nel n. 2) del presente articolo ed è applicata sulla pensione eventualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1);
2) per gli uomini, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi fra il 60° e il 65° anno di età, è della seguente misura:
per un anno........................ 6 per cento
per due anni....................... 13 " "
per tre anni....................... 21 " "
per quattro anni................... 30 " "
per cinque anni.................... 40 " "

"La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti comma, è aumentata della quota di lire 100 annue, di cui all'articolo 59, lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827".
"Art. 13. - "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.
La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.
Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.
Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 180 anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età.
La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.
Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 18) che la presente modifica ha effetto dal 1° maggio 1968.