LEGGE 4 aprile 1952, n. 218

Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-5-1969
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  Gli  articoli  6,  8,  9, 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile
1939,  n.  636,  convertito  nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono
sostituiti dai seguenti:
  "Art.   6.  -  I  contributi  per  le  assicurazioni  base  per  la
invalidita',  vecchiaia  e  superstiti,  per  la  tubercolosi, per la
disoccupazione  involontaria  e  per  l'assistenza  agli  orfani  dei
lavoratori italiani ai sensi dell'art. 24 della legge 26 agosto 1950,
n.  860,  sono  dovuti  nella  misura  stabilita  dalle tabelle A e B
allegate  al  presente  decreto  e  per  ogni periodo di lavoro nelle
medesime indicato.
  "I  contributi  sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non
abbia  prestato  la  sua,  opera  per l'intero periodo indicato nelle
tabelle di cui al comma precedente.
  "Qualora  i  lavoratori  contemplati  dalla  tabella B, n. 1, siano
retribuiti  a  quindicina,  la  retribuzione settimanale si determina
moltiplicando  la  retribuzione  quindicinale  per  24 e dividendo il
prodotto per 52.
  "Per particolari categorie di lavoratori ed anche per limitate zone
del  territorio  nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale,  sentite  le  organizzazioni  sindacali dei lavoratori e dei
datori  di  lavoro,  puo'  stabilire apposite tabelle di retribuzioni
medie  agli  effetti  del calcolo del contributo e fissare altresi' i
periodi medi di attivita' lavorativa".
  "Art.  8.  -  Agli  effetti  del  diritto  alle  prestazioni  delle
assicurazioni  obbligatorie  e  della misura, di esse, gli assicurati
sono  considerati  appartenenti  alla  categoria, fra quelle indicate
dalle  tabelle  allegate  al  presente  decreto,  nella  quale  hanno
contribuito per un maggior periodo di tempo:
    a)  nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato per la
pensione di vecchiaia;
    b)  nell'ultimo  quinquennio  precedente la morte dell'assicurato
per  la  pensione  e  le  indennita'  ai  super  stiti, e nell'ultimo
quinquennio  precedente  la  domanda per la pensione di invalidita' e
per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;
    c)  nell'ultimo  biennio precedente l'inizio della disoccupazione
per   le   prestazioni   dell'assicurazione   per  la  disoccupazione
involontaria".
  "Art. 9. - L'assicurato ha diritto alla pensione:
    1)  al  compimento  del 60° anno di eta' per gli uomini e del 55°
anno di eta' per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni
dalla   data   iniziale  dell'assicurazione  e  risultino  versati  o
accreditati in di lui favore almeno:
      180 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
      780 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero
      15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
      2340 contributi giornalieri di cui alla tabella 8, n. 3, per
      gli uomini, ovvero
      1560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le
donne e i giovani, ovvero
      ((1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
i   braccianti   eccezionali   se  uomini,  ovvero  1.040  contributi
giornalieri  di  cui  alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani,
purche'  risultino  iscritti prevalentemente con tale qualifica negli
elenchi  anagrafici  negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di
pensionamento));
    2)  a  qualunque  eta', quando sia riconosciuto invalido ai sensi
dell'art. 10 e quando:
      a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della
assicurazione  e  risultino  versati  o  accreditati in di lui favore
almeno:
        60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
        260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1,
ovvero
        5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
        780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
gli uomini, ovvero
        520  contributi  giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
le donne e i giovani, ovvero
        520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i
braccianti eccezionali se uomini, ovvero
        350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i
braccianti eccezionali se donne o giovani;
      b) sussistano nel quinquennio precedente la domanda di pensione
almeno:
        12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
        52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero
        un contributo annuo di cui alla tabella B, numero 2, ovvero
        156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
gli uomini, ovvero
        104  contributi  giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
le donne e i giovani.
  "Nel   caso  di  assicurati  in  cui  favore  risultino  versati  o
accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di
contribuzione  sono determinati ragguagliando i diversi contributi in
base  ai  rapporti  desumibili  dai corrispondenti minimi indicati al
precedente comma.
  "I  limiti  di  eta'  di  cui  al  n. 1) del presente articolo sono
ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando
siano    trascorsi    almeno   dieci   anni   dalla   data   iniziale
dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i
contributi di cui sopra, ridotti di un terzo.
  "Per   i   lavoratori   agricoli  avventizi  e  compartecipanti  si
considerano  utili  ai  fini  dei  requisiti  richiesti  dal presente
articolo   per  il  conseguimento  della  pensione  tanti  contributi
giornalieri  quante  sono  le  giornate  di  lavoro  attribuite dalla
Commissione  provinciale  di  cui  all'art.  5  del  regio decreto 24
settembre 1940, n. 1949".
  "Art. 12. - L'ammontare della pensione annua e determinato:
    a)  per  gli  assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime
1500  lire  di  contribuzione, del 33 per cento delle successive 1500
lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;
    b)  per  le  assicurate,  in ragione del 33 per cento delle prime
1500  lire  di  contribuzione, del 26 per cento delle successive 1500
lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi.
  La  pensione  di  vecchiaia e quella per invalidita' a carico delle
assicurazioni  obbligatorie  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i
superstiti   dei  lavoratori  dipendenti,  dei  coltivatori  diretti,
mezzadri  e  coloni,  degli  artigiani  e  degli  esercenti attivita'
commerciali  decorrono  dal primo giorno del mese successivo a quello
di  presentazione  della  domanda,  sempreche'  a tale data risultino
perfezionati i relativi requisiti.
  Qualora  detti  requisiti,  pur  non  sussistendo  alla  data della
domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della
domanda  stessa  o  della  decisione  del  successivo  ricorso in via
amministrativa,  la  pensione  di  vecchiaia e quella per invalidita'
sono  corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui e' perfezionato il relativo diritto.
  Per  i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli,
nonche'  per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali,
ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il
requisito  contributivo  si  intende  raggiunto  quando  alla data di
definizione  della domanda o di decisione del ricorso siano versati i
contributi  relativi  a periodi successivi alla data di presentazione
della domanda. (7)
  "Qualora  la  domanda  sia presentata dopo trascorso almeno un anno
dalla  data  di  raggiungimento  del  diritto alla liquidazione della
pensione, la pensione medesima sara' maggiorata come segue:
    1)  per  le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli
anni  di  differimento  compresi tra il 55° e il 60° anno di eta', e'
della seguente misura:
           per un anno........................ 3 per cento
           per due anni....................... 6 " "
           per tre anni....................... 10 " "
           per quattro anni................... 15 " "
           per cinque anni.................... 22 " "

  "Per  gli  anni  di differimento successivi al 600 anno di eta', la
percentuale  di  maggiorazione  e'  quella  indicata  nel  n.  2) del
presente  articolo  ed  e'  applicata  sulla  pensione  eventualmente
maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1);
    2) per gli uomini, la maggiorazione della pensione, relativa agli
anni  di  differimento  compresi fra il 60° e il 65° anno di eta', e'
della seguente misura:
           per un anno........................ 6 per cento
           per due anni....................... 13 " "
           per tre anni....................... 21 " "
           per quattro anni................... 30 " "
           per cinque anni.................... 40 " "

  "La  pensione,  calcolata  secondo  le  norme  di cui ai precedenti
comma,   e'   aumentata  della  quota  di  lire  100  annue,  di  cui
all'articolo  59,  lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827".
  "Art.  13.  -  "Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato,
sempreche'  per  quest'ultimo  sussistano, al momento della morte, le
condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9,
n.  2,  lettere  a)  e  b), spetta una pensione al coniuge e ai figli
superstiti   che,   al   momento   della   morte   del  pensionato  o
dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di
qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore
al momento del decesso di questi.
  Tale  pensione  e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione
gia'   liquidata  o  che  sarebbe  spettata  all'assicurato  a  norma
dell'articolo 12:
    a) il 60 per cento al coniuge;
    b)  il  20  per  cento  a ciascun figlio se ha diritto a pensione
anche  il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione
soltanto i figli.
  Per  i  figli  superstiti  che  risultino  a carico del genitore al
momento  del  decesso  e non prestino lavoro retribuito, il limite di
eta'  di  cui al primo comma e' elevato a 21 anni qualora frequentino
una  scuola  media  professionale  e  per  tutta  la durata del corso
legale,  ma  non  oltre  il  26°  anno  di  eta', qualora frequentino
l'Universita'.
  La   pensione   ai  superstiti  non  puo',  in  ogni  caso,  essere
complessivamente  ne'  inferiore  al  60  per  cento,  ne'  superiore
all'intero  ammontare  della pensione calcolata a norma dell'articolo
12.
  Se  superstite  e'  il  marito, la pensione e' corrisposta solo nel
caso  che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo
comma dell'articolo 10.
  Qualora  non  vi  siano  ne'  coniuge  ne' figli superstiti o, pure
esistendo,  non  abbiano  titolo  alla  pensione,  questa  spetta  ai
genitori  superstiti  di  eta'  superiore  ai  65  anni che non siano
titolari  di  pensione  e alla data della morte dell'assicurato o del
pensionato  risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la
pensione  spetta  ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti
che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte
del  dante  causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo
carico.
  Ai  fini  del  diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta'
superiore  ai  18  anni  e  inabili  al  lavoro,  i figli studenti, i
genitori,   nonche'   i   fratelli   celibi   e   le  sorelle  nubili
permanentemente   inabili   al   lavoro,   si  considerano  a  carico
dell'assicurato  o  del  pensionato  se  questi,  prima  del decesso,
provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
  Il  figlio  riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39
del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 818,
nel  periodo  compreso  tra la data della morte dell'assicurato o del
pensionato  e il compimento del 180 anno di eta', conserva il diritto
alla  pensione  di  riversibilita'  anche  dopo  il  compimento della
predetta eta'.
  La  pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed
ai  fratelli  e  sorelle  e' dovuta nella misura del 15 per cento per
ciascuno.
  Nel  caso  di  concorso  di piu' fratelli e sorelle la pensione non
puo'  essere  complessivamente  superiore  all'intero  importo  della
pensione calcolata a norma dell'articolo 12".
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AGGIORNAMENTO (7)
  Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 18) che la
presente modifica ha effetto dal 1° maggio 1968.