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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 39

Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia. (045U0039)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/1991)
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Testo in vigore dal:  13-12-1975
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Art. 3




Cessa il diritto alla pensione:

a) per il coniuge e per le figlie, quando contraggano matrimonio;
((7))


b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

c) per i figli, quando abbiano raggiunta l'età indicata nell'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, o sia venuto meno lo stato di invalidità.

Al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (7)

La Corte Costituzionale con sentenza 30 novembre- 6 dicembre 1979 n. 140 (in G.U. 1a s.s. 12/12/1979 n. 338) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 lett. a) del d.lg.luog. 18 gennaio 1945, n. 39, nella parte in cui prevede la perdita della pensione di riversibilità alle figlie quando contraggono matrimonio.".