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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  8-12-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 69


Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. (5)
Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. (5)
Le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. (14)
((22))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 2-decies, comma 4) che "Le somme che in sede di liquidazione definitiva dovessero risultare erogate in eccedenza, saranno recuperate sugli importi effettivamente spettanti, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 69, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153."
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AGGIORNAMENTO (14)
La L. 23 aprile 1981, n. 155 ha disposto (con l'art. 11) che "L'Istituto nazionale della previdenza sociale può effettuare recuperi in deroga ai limiti di cui all'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche quando trattasi di somme corrisposte in più, nelle operazioni di adeguamento periodico di pensioni in regime internazionale".
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AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 22-30 novembre 1988, n. 1041 (in G.U. 1a s.s. 07/12/1988, n. 49) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 della presente legge nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS.