LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 1-5-1969
                              Art. 41.

  Il  termine  di  prescrizione  di  cui  all'articolo  55  del regio
decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,  convertito nella legge 6
aprile 1936, n. 1155, e' elevato a dieci anni.
  La  disposizione  di  cui al precedente comma si applica anche alle
prescrizioni  in  corso alla data di entrata in vigore della presente
legge.