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LEGGE 22 febbraio 1973, n. 27

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/1984)
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Testo in vigore dal:  1-3-1980
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Art. 14

(Contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo).


Il contributo straordinario a carico dello Stato di lire 10.000 milioni, previsto, per il periodo 1967-1972, in favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, dall'articolo 22, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, modificato dall'articolo 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è concesso alla Cassa nazionale per la previdenza marinara anche per il successivo quinquennio 1973-77 ed è corrisposto, in ragione di lire 2.000 milioni, per ciascuno degli anni compresi nell'indicato periodo. Il suddetto contributo è elevato, per ciascun anno del biennio 1976-77, a lire 2.400 milioni ed è esteso in favore dei marittimi adibiti alla pesca oltre gli stretti.
L'aliquota contributiva da applicarsi per la categoria di cui al precedente comma e per le gestioni assicurative interessate sarà determinata, tenuto conto del concorso statale citato, con la forma e le modalità di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, numero 658.
All'onere di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1973, derivante allo Stato dall'applicazione del primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le opportune variazioni di bilancio. (6)
((7))
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 30 gennaio 1978, n.15, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1978, n.75, ha disposto (con l'art. 1) che "Il credito contributivo di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 ed alla legge 8 agosto 1977, n. 573, è riconosciuto, fermo restando i limiti e le modalità di applicazione, sino al 31 marzo 1978. È prorogata, altresì, sino alla stessa data, la concessione del contributo a carico dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti, di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, modificato dall'art. 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389. Dal contributo stesso, determinato per il primo trimestre 1978 nella misura di 600 milioni di lire, sono esclusi i marittimi dipendenti dalle imprese di pesca che beneficiano della riduzione contributiva di cui all'art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114."
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n.33, ha disposto (con l'art. 22, comma 3) che "Il contributo a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, modificato dall'art. 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389, è prorogato fino al 31 dicembre 1980."