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LEGGE 21 luglio 1965, n. 903

Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1994)
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Testo in vigore dal:  1-1-1982
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Art. 21


Per ogni figlio di età non superiore ai 18 anni o, se di età superiore, purché a carico del pensionato e inabile al lavoro ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, la pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi delle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, sono aumentate come segue:
a) di lire 2.500 mensili se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli 9 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni, 4 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, e 7 ed 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è di importo inferiore a lire 25.000 mensili;
b) di un decimo del loro ammontare se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli indicati nella precedente lettera a), è di importo pari o superiore a lire 25.000 mensili ovvero, qualunque ne sia l'importo se trattasi di pensione supplementare di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Per i figli a carico del pensionato e che non prestino lavoro retribuito, il limite di età di 18 anni di cui al comma precedente, è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.
((9a))

L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purché essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 21.000 mensili o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione.(2)(3)(8)(4)
L'ultimo comma, dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:
"La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti comma, è aumentata della quota di lire 100 annue, di cui all'articolo 59, lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827".
In caso di coniugi entrambi pensionati è concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi.
Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 42) che la modifica ha effetto dal 1 maggio 1968.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che tale modifica ha effetto dal 1 gennaio 1969.
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AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8-14 gennaio 1986, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 22/01/1986, n. 3) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 43, secondo comma, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui, per ipotesi di redditi del genitore a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabilisce un limite ostativo al conseguimento del diritto agli assegni familiari diverso da quello previsto per i redditi derivanti esclusivamente da pensione".
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AGGIORNAMENTO(4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 28 maggio 1975 n. 128 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1975 n. 145) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabiliscono un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverso da quello previsto per i redditi derivanti da pensione .
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AGGIORNAMENTO (9a)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il contributo dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, è modificato, a decorrere dal 10 gennaio 1982, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica".