LEGGE 21 luglio 1965, n. 903

Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1994)
Testo in vigore dal: 1-1-1982
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21.

  Per  ogni  figlio  di  eta'  non superiore ai 18 anni o, se di eta'
superiore,  purche'  a  carico  del pensionato e inabile al lavoro ai
sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile  1957,  n.  818,  la  pensioni  adeguate e quelle integrate ai
trattamenti  minimi  delle  assicurazioni  obbligatorie,  di  cui  al
precedente articolo 1, sono aumentate come segue:
    a)   di  lire  2.500  mensili  se  il  trattamento  di  pensione,
comprensivo  degli eventuali supplementi di cui agli articoli 9 della
legge  4  luglio  1959,  n.  463, e successive modificazioni, 4 della
legge  12  agosto  1962,  numero 1338, e 7 ed 8 della legge 9 gennaio
1963, n. 9, e' di importo inferiore a lire 25.000 mensili;
    b) di un decimo del loro ammontare se il trattamento di pensione,
comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli indicati
nella  precedente  lettera  a), e' di importo pari o superiore a lire
25.000  mensili  ovvero,  qualunque  ne  sia l'importo se trattasi di
pensione  supplementare  di  cui all'articolo 5 della legge 12 agosto
1962, n. 1338.
  Per  i  figli  a  carico  del  pensionato e che non prestino lavoro
retribuito,  il limite di eta' di 18 anni di cui al comma precedente,
e'  elevato  a  21  anni  qualora  frequentino  una  scuola  media  o
professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il
26° anno di eta', qualora frequentino l'Universita'.((9a))
  L'aumento  previsto  alle  lettere  a)  e b) del primo comma spetta
anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della
pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo
10  del  regio  decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 6 luglio 1939, n. 1272, purche' essi non
abbiano  proventi  di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire
21.000  mensili  o  a  lire  30.000  mensili ove si tratti di redditi
derivanti esclusivamente da trattamento di pensione.(2)(3)(8)(4)
  L'ultimo  comma,  dell'articolo  12,  sub articolo 2, della legge 4
aprile 1952, n. 218, e' sostituito dal seguente:
  "La  pensione,  calcolata  secondo  le  norme  di cui ai precedenti
comma,   e'   aumentata  della  quota  di  lire  100  annue,  di  cui
all'articolo  59,  lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827".
  In  caso  di coniugi entrambi pensionati e' concessa una sola quota
di  maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste
la  qualifica  di  capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate
nei precedenti commi.
  Le  quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli
assegni  familiari  ovvero  alle  integrazioni,  comunque denominate,
della  retribuzione  previsti  per  il  titolare della pensione o per
altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 42) che la
modifica ha effetto dal 1 maggio 1968.
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  30 aprile 1969, n. 153 ha disposto (con l'art. 41, comma 2)
che tale modifica ha effetto dal 1 gennaio 1969.
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AGGIORNAMENTO (8)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 8-14 gennaio 1986, n. 8 (in
G.U.  1a  s.s.  22/01/1986,  n.  3)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 43, secondo comma, legge 30 aprile 1969, n.
153, nella parte in cui, per ipotesi di redditi del genitore a carico
non  derivanti  esclusivamente  da  pensione,  stabilisce  un  limite
ostativo  al conseguimento del diritto agli assegni familiari diverso
da   quello  previsto  per  i  redditi  derivanti  esclusivamente  da
pensione".
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AGGIORNAMENTO(4)
  La  Corte  Costituzionale,  con sentenza 21 - 28 maggio 1975 n. 128
(in  G.U.  1a s.s. 04/06/1975 n. 145) ha dichiarato la illegittimita'
costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 21 luglio 1965,
n.  903,  nella  parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a
carico  non  derivanti  esclusivamente  da  pensione, stabiliscono un
limite  ostativo  all'aumento  delle pensioni dell'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  diverso  da quello previsto per i redditi
derivanti da pensione .
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AGGIORNAMENTO (9a)
  Il  D.L.  22  dicembre  1981, n. 791, convertito con modificazioni,
dalla  L. 26 febbraio 1982, n. 54 ha disposto (con l'art. 4, comma 2)
che  "Il  contributo  dello  Stato di cui all'art. 21, secondo comma,
della  legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' modificato, a decorrere dal
10  gennaio  1982,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale,  di  concerto con il Ministro del tesoro, con la
stessa  periodicita'  e  nella stessa misura dell'aumento percentuale
che  ha  dato  luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per
perequazione automatica".