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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3228

Disposizioni sull'ordinamento del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova. (023U3228)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-3-1924 al: 26-11-1928
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo colla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, e coi Ministri per le finanze, per la marina e per l'economia nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 17, 19 della legge 5 maggio 1907, n. 257, che istituisce il Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova, successivamente variata con la legge 13 luglio 1911, n. 774, sono modificate come segue:

Art. 1



«È istituito un ufficio per le opere idrauliche delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Belluno, del Friuli, del bacino della provincia di Mantova alla sinistra del Po e del Mincio, nonché del bacino della provincia di Trieste dall'argine sinistro dell'Isonzo al litorale fino a Porto Buso».

Art. 2. - Al 2° comma è sostituito il seguente:

«Per le opere idrauliche attinenti al fiume Po e alle diramazioni del suo delta, la competenza territoriale del Magistrato si estende sino alle arginature di sinistra del Po Grande e a tutto il territorio del suo delta fino all'argine sinistro del Po di Goro».

«Art. 4. - Il presidente della Magistratura alle acque ha alla dipendenza per l'esecuzione della presente legge, tutto il personale tecnico ed amministrativo, in questa legge contemplato e presiede il Comitato tecnico di magistratura.

«Detto Comitato si compone, oltre al presidente, di quattro ispettori superiori del Genio civile, dell'ispettore superiore forestale, di un consigliere di Stato, dell'avvocato capo erariale di Venezia o di un suo delegato, del direttore generale per le opere pubbliche dell'Italia Settentrionale del Ministero dei lavori pubblici o di un suo delegato, da designarsi annualmente, di un delegato del Comando in capo del compartimento dell'Alto Adriatico, dell'intendente di finanza di Venezia o di un suo delegato, del capo dell'ufficio amministrativo del Magistrato. Vi fanno inoltre parte un esperto in materia idraulico-agraria e uno in materia igienico-sanitaria, scelti ogni biennio dal Ministero dei lavori pubblici.

«Uno dei posti di ispettore superiore del Genio civile potrà però essere coperto da un ingegnere capo del Genio civile nominato dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del presidente del Magistrato e sentito il Consiglio di amministrazione per il personale del Genio civile.

«A tutti i suindicati componenti spettano le concessioni stabilite per i membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536. I componenti non appartenenti all'Amministrazione dello Stato sono equiparati agli ispettori superiori del Genio civile agli effetti delle indennità di viaggio e di soggiorno nei casi in cui debbano recarsi fuori dell'ordinaria residenza in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni.

«Il presidente del Magistrato potrà inoltre, in singoli casi, chiamare a partecipare alle sedute del Comitato e con voto consultivo qualcuno fra gli ingegneri capi del Genio civile degli uffici del compartimento, il direttore dell'ufficio idrografico del Magistrato alle acque e uno degli esperti di speciale competenza nelle discipline idraulico-marittime, addetti alla sezione seconda del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

«In assenza del presidente, il Comitato tecnico è presieduto dall'ispettore superiore del Genio civile più anziano».

«Art. 5. - Nei limiti della competenza territoriale assegnata al Magistrato alle acque il Comitato tecnico di Magistratura ha le funzioni ed attribuzioni della II sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici secondo le leggi ed i regolamenti vigenti per questo.

«Nei casi in cui il presidente del Magistrato non intenda conformarsi al parere del Comitato tecnico potrà farlo, previa decisione del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore in adunanza generale.

«Quando il Comitato si riunisce, a sensi dell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, potranno essere chiamati a partecipare i soli membri residenti a Venezia».

Art. 7. - Al 1° comma è sostituito il seguente:

«È approvata la tabella A) annessa alla presente legge, che comprende il presidente della Magistratura alle acque, il personale del Genio civile e quello amministrativo posti alla sua dipendenza nonché il personale di ragioneria addetto ai servizi di riscontro».

Da aggiungere dopo l'ultimo comma:

«Il servizio prestato presso il Magistrato alle acque è riconosciuto utile agli effetti del comma 2° dell'articolo 21 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809».

Art. 8. - Da aggiungere dopo l'ultimo comma:

«Il funzionario incaricato della direzione dell'ufficio di ragioneria sarà nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze».

«Art. 13. - Il Magistrato alle acque, a mezzo di uno speciale ufficio idrografico, diretto da un tecnico di particolare competenza, nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici e sotto l'alta sorveglianza del Comitato permanente di presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvede alla raccolta e al coordinamento delle osservazioni idrografiche concernenti i fiumi e loro bacini montani, attribuiti al compartimento e l'estuario veneto.

«All'ordinamento dell'ufficio e al personale stabile sarà provveduto colle norme da stabilirsi per regolamento».

Art. 14. - Alle lettere i) ed l) sono sostituite le seguenti:

«i) la facoltà di disporre, in base ad un piano di riparto dei fondi, proposto dal Magistrato ed approvato preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici per ogni servizio, la esecuzione dei lavori e delle provviste dei servizi concernenti opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria, opere marittime di 1ª e 2ª categoria, opere di bonifica di prima categoria fino a L. 2,000,000 per mezzo di asta pubblica e fino a L. 1,500,000 a trattativa privata o ad economia nei casi e con l'osservanza delle formalità secondo cui il Ministero dei lavori pubblici vi è autorizzato dalla legge, nonché la gestione tecnica, economica ed amministrativa di tutti i lavori e l'approvazione delle transazioni fino al limite di lire 200,000. In relazione a tale facoltà egli è autorizzato ad assumere impegni di spesa sotto la sua personale responsabilità e nei limiti suindicati.

«l) le proposte di formazione e di modificazione dei regolamenti per la conservazione degli argini e dei manufatti, per la difesa loro, in tempo di piena, e per l'esercizio della navigazione, della fluitazione, per il buon regime e la polizia della laguna e l'organizzazione della vigilanza lagunare ed occorrendo le proposte di nuovi regolamenti».

Art. 17. - È abrogato.

«Art. 18. - Le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato non si applicano allorché si sia pronunziato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Comitato tecnico del magistrato.

«Art. 19. - Per le opere ed i servizi contemplati nella presente legge, saranno tenute distinte le relative autorizzazioni di spesa ed apposite voci di bilancio saranno istituite per i corrispondenti stanziamenti annuali.

«Su tali stanziamenti saranno anticipati al Presidente del Magistrato, con mandati tratti sulle varie sezioni di Tesoreria del compartimento e secondo le necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate.

«Delle spese eseguite il presidente del Magistrato renderà conto trimestralmente alla Corte dei conti pel tramite dell'Amministrazione centrale di lavori pubblici.

«I conti stessi devono essere anche firmati dal dirigente l'ufficio di ragioneria del Magistrato, che risponde della loro regolarità, e su di essi i Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, ciascuno nella propria competenza, possono disporre la esecuzione di ulteriori riscontri, anche a mezzo di verifiche ed ispezioni ai servizi del Magistrato».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Carnazza - Dè Stefani - Di Revel - Corbino.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1924.

Atti del Governo, registro 221, foglio 281. - Granata.