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LEGGE 5 maggio 1907, n. 257

Concernente la istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova. (007U0257)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal:  14-12-1933
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Art. 8



Al personale del genio civile, di cui nella tabella A, saranno applicabili tutte le disposizioni delle leggi organiche del genio civile, in quanto non sia derogato dalla presente legge.
((PERIODO SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 28 SETTEMBRE 1933, N. 1541))
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((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 28 SETTEMBRE 1933, N. 1541))
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((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 28 SETTEMBRE 1933, N. 1541))
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COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774.

Gli ispettori superiori del genio civile e l'ispettore forestale risiedono di regola presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengono alle adunanze del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando vi siano espressamente invitati dal presidente del Consiglio stesso d'accordo col presidente della Magistratura.

Il funzionario incaricato della direzione dell'ufficio di ragioneria sarà nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.