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LEGGE 5 maggio 1907, n. 257

Concernente la istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova. (007U0257)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal:  18-3-1924
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Art. 19

((Per le opere ed i servizi contemplati nella presente legge, saranno tenute distinte le relative autorizzazioni di spesa ed apposite voci di bilancio saranno istituite per i corrispondenti stanziamenti annuali.

Su tali stanziamenti saranno anticipati al Presidente del Magistrato, con mandati tratti sulle varie sezioni di Tesoreria del compartimento e secondo le necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate.

Delle spese eseguite il presidente del Magistrato renderà conto trimestralmente alla Corte dei conti pel tramite dell'Amministrazione centrale di lavori pubblici.

I conti stessi devono essere anche firmati dal dirigente l'ufficio di ragioneria del Magistrato, che risponde della loro regolarità, e su di essi i Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, ciascuno nella propria competenza, possono disporre la esecuzione di ulteriori riscontri, anche a mezzo di verifiche ed ispezioni ai servizi del Magistrato))
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